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Clausole di esclusione dal regime forfettario: chi non può accedervi e perché

Il regime forfettario è una delle agevolazioni fiscali più utilizzate da professionisti, artigiani e piccole imprese individuali. Offre una tassazione sostitutiva ridotta (15% o 5%), semplificazioni contabili e meno adempimenti.
Tuttavia, non tutti possono accedervi o mantenerlo: la legge prevede specifiche cause di esclusione che, se presenti anche solo in parte, impediscono l’ingresso o determinano la fuoriuscita immediata dal regime.

Vediamo in modo chiaro e aggiornato al 2025 quali sono le clausole di esclusione dal forfettario, con i relativi riferimenti normativi e le conseguenze pratiche.

Riferimento normativo

Le clausole di esclusione dal regime forfettario sono disciplinate dall’articolo 1, commi 57–57-bis, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), come modificata dalla Legge di Bilancio 2023 e dal D.L. 145/2023 (decreto Anticipi).
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito molti aspetti con la Circolare 9/E del 10 aprile 2019 e con le successive FAQ pubblicate nel portale istituzionale.

1. Superamento della soglia di 85.000 euro

Dal 2024 il limite di ricavi o compensi è fissato a 85.000 euro annui.
Chi supera anche di un solo centesimo tale soglia decade immediatamente dal regime forfettario nello stesso anno, e deve applicare IVA e tassazione ordinaria dal momento del superamento.

Esempio:
Un professionista che a novembre raggiunge 85.000,01 euro dovrà:

  • emettere le successive fatture con IVA;
  • tenere la contabilità ordinaria per il periodo successivo;
  • dichiarare tutto l’anno come ordinario ai fini IRPEF.

La soglia non è arrotondabile e non esistono margini di tolleranza.

2. Partecipazione in società o enti

Non può accedere al forfettario chi:

  • partecipa a società di persone (SNC o SAS);
  • possiede quote in SRL o associazioni professionali che esercitano attività riconducibili a quella del contribuente;
  • controlla direttamente o indirettamente una SRL che svolge attività simile o collegata a quella esercitata individualmente.

L’obiettivo del legislatore è evitare che una persona “spacchetti” la propria attività tra società e ditta individuale per ridurre il carico fiscale.

È comunque possibile possedere partecipazioni in società che svolgono attività del tutto diverse (es. un consulente che detiene quote in un ristorante), purché non ci siano rapporti economici o operativi diretti.

3. Lavoro dipendente prevalente

Non possono beneficiare del forfettario coloro che:

  • hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro nell’anno precedente,
    a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Esempio:
Chi ha un reddito da lavoro dipendente di 32.000 euro nel 2024 non può aprire o mantenere una partita IVA forfettaria nel 2025, salvo che il rapporto di lavoro sia terminato nel 2024 e non sia stato riattivato.

4. Rapporti di collaborazione prevalenti con il datore di lavoro

È escluso dal regime forfettario chi effettua prevalentemente prestazioni verso datori di lavoro con cui è in corso o è cessato un rapporto di lavoro nei due anni precedenti.

Questo per evitare forme di falso lavoro autonomo, in cui un ex dipendente continua a lavorare per lo stesso datore sotto forma di partita IVA.
La prevalenza si valuta in base ai compensi: se oltre il 50% del fatturato deriva da quell’ex datore o da soggetti a lui riconducibili, il contribuente perde il diritto al regime agevolato.

5. Esclusione per attività verso società partecipate

Il forfettario non è applicabile se il contribuente emette fatture prevalentemente verso una società partecipata, anche indirettamente, da lui stesso o da familiari.
Anche in questo caso, la ratio è evitare comportamenti elusivi e interposizioni fittizie.

6. Soggetti non residenti

Non possono accedere al regime forfettario:

  • i non residenti in Italia, salvo che producano almeno il 75% del reddito complessivo nel territorio italiano;
  • i soggetti che risiedono in Paesi con fiscalità privilegiata (black list) secondo il decreto MEF 4 maggio 1999 e successive modifiche.

7. Operazioni con regimi speciali IVA o agricoltura

Sono esclusi dal forfettario coloro che applicano regimi IVA speciali o forfetari di settore (es. agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, rivendita beni usati, pesca, intrattenimento).
Il contribuente deve scegliere: non può sommare due regimi agevolati contemporaneamente.

8. Cessioni di fabbricati o mezzi di trasporto nuovi

Il regime forfettario non si applica ai soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.


Queste attività, considerate di natura immobiliare o commerciale, non rientrano nell’ambito delle microimprese professionali agevolate.

9. Rapporti con soggetti esteri e ritenute d’acconto

I contribuenti forfettari non subiscono ritenute d’acconto e non devono operarle su compensi pagati a collaboratori, ma devono comunque indicare in fattura che l’imposta non è soggetta a ritenuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 190/2014.

Tuttavia, chi riceve compensi da committenti esteri deve prestare attenzione: se il volume d’affari con l’estero diventa rilevante o comporta stabili organizzazioni, il regime può decadere per mancanza dei requisiti di territorialità fiscale.

10. Regimi di incompatibilità soggettiva

Non possono aderire al regime forfettario:

  • i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma associata o societaria;
  • i titolari di redditi d’impresa in regime ordinario;
  • i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali IVA o determinano il reddito con criteri diversi dal forfettario.

Cosa succede in caso di esclusione o perdita dei requisiti

Se nel corso dell’anno si verifica una causa di esclusione, il contribuente perde il regime forfettario a partire dallo stesso anno, non dall’anno successivo.
È quindi obbligato a:

  • applicare IVA alle operazioni successive al superamento;
  • passare al regime contabile ordinario;
  • versare imposte e contributi secondo le regole ordinarie.

L’Agenzia delle Entrate può inoltre revocare retroattivamente l’applicazione del forfettario e richiedere imposte, interessi e sanzioni se la condizione di esclusione era già presente ma non dichiarata.

Conclusione

Il regime forfettario resta una grande opportunità per chi avvia un’attività autonoma o di piccole dimensioni, ma la sua applicazione richiede attenzione e trasparenza.
Conoscere le clausole di esclusione è fondamentale per evitare errori e decadenze improvvise, che possono avere un impatto economico rilevante.

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