MANSIONE – QUALIFICA – CATEGORIA
Possibile che quando ad un lavoratore o ad un datore di lavoro si chiede la mansione, spesso venga risposto operaio o impiegato? La qualifica definisce il valore professionale di un lavoratore e ne definisce il suo inserimento all’interno dell’organizzazione aziendale, in quanto costituisce il criterio di valutazione dal punto di vista economico della prestazione lavorativa.
Mentre la mansione rappresenta l’insieme delle attività di cui è costituita la prestazione di lavoro. La qualifica è una classificazione professionale che attesta le competenze e le conoscenze di un lavoratore in un determinato settore o ambito. La qualifica può essere rilasciata da enti pubblici o privati, ed è spesso richiesta per l’accesso a determinati lavori o per l’esercizio di determinate professioni. La mansione, invece, è l’insieme di attività, compiti e responsabilità assegnati a un lavoratore in un’azienda o in un’organizzazione. La mansione può variare a seconda del tipo di lavoro svolto e delle responsabilità assegnate al lavoratore, e può essere specificata nel contratto di lavoro o in un documento di descrizione delle attività.
Le categorie sono: dirigente, quadri, impiegati, operai. Apprendista non è una mansione, né una categoria, né una qualifica, è un tipo di contratto. I livelli sono: primo livello, secondo livello, terzo livello, ecc. e indica la responsabilità che viene data ad un lavoratore sul posto di lavoro. La qualifica è determinata dai contratti nazionali del lavoro.
La mansione è ciò che fa davvero il lavoratore, i compiti che svolge e le attività di cui si occupa. Tanti compiti compongono una mansione e tante mansioni costituiscono la qualifica. Per esempio, per la qualifica commessa possono essere previste una o più mansioni: assistenza alla vendita, preparazione del negozio, operazioni di cassa, ecc. Per la qualifica di cuoco, le mansioni possono essere una o più: preparare i piatti seguendo le ricette, gestire la cucina, mantenere l’ordine, ecc. Per la qualifica di impiegato amministrativo le mansioni possono essere: gestione della corrispondenza, archiviazione di documenti, supporto nella contabilità, organizzazione riunioni. Per la qualifica di Software Developer le mansioni possono essere: scrivere codice, testare software, risolvere bug e collaborare con il team di sviluppo. Per la qualifica di cameriera, le mansioni possono essere pulire e riordinare camere, rifornire gli accessori e assicurare un soggiorno confortevole agli ospiti. Per la qualifica di meccanico d’auto, le mansioni possono essere diagnosticare guasti, effettuare riparazioni meccaniche ed elettroniche, mantenere i veicoli in condizioni ottimali. Per la qualifica di operaio specializzato in metalmeccanica, la mansione può essere saldatura e assemblaggio di componenti di carpenteria metallica.
DUVRI: TROPPO SPESSO SOTTOVALUTATO
Molti pensano che il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza sia necessario solo in grandi cantieri o in grandi aziende, o per “grandi” lavori. ERRORE! L’obbligo di redazione del DUVRI scatta ogni volta che un’impresa esterna opera all’interno della tua azienda.
L’impresa delle pulizie che interviene nei tuoi uffici: Duvri. Il tecnico che ripara il tuo impianto di condizionamento: Duvri. Il giardiniere e la ditta di derattizzazione: Duvri. Perché? Perché ogni volta che un’impresa esterna entra nel tuo ambiente di lavoro, si crea un’interferenza tra le attività. Il DUVRI serve proprio a prevenire i rischi che nascono da questa interferenza. Chi lo redige? È compito del datore di lavoro committente. Dettaglio cruciale: il DUVRI preliminare (per informare le ditte sui lavori da fare, i rischi presenti e altri aspetti) va redatto prima di chiedere i preventivi! Non è un documento da fare all’ultimo minuto, ma un elemento essenziale per la trasparenza e la sicurezza fin dalla fase di offerta.
Cosa deve valutare il Duvri? Non i rischi propri dell’impresa che assume l’incarico, ma quelli che nascono dall’interferenza tra le attività. Per esempio: i rischi già presenti nel tuo ambiente che possono influenzare l’impresa esecutrice, i rischi che l’appaltatore introduce nel tuo ambiente, i rischi che nascono dalla coesistenza di più imprese diverse. E non basta redigerlo una volta. Un Duvri è davvero efficace se è dinamico, ovvero aggiornato in tempo reale con l’evolvere dell’attività. Non rischiare sanzioni e, soprattutto, non mettere a rischio la sicurezza di nessuno; il DUVRI non è burocrazia, è prevenzione. La sicurezza non è un’opzione, è un dovere.
CONSIDERAZIONI SUI DPI ANTINCENDIO
Cosa è realmente utile comperare per la protezione individuale degli addetti antincendio? Considerato che, scoperto un principio d’incendio, se possibile, occorre tentare di spegnerlo senza indugio con gli estintori portatili (spesso è risolutivo un estintore usato bene), ragioniamo su quali sono i compiti dell’addetto antincendio nell’intervallo di tempo che intercorre tra il tentativo fallito di spegnimento e l’arrivo dei Vigili del Fuoco. Una volta aiutato il personale dipendente ad uscire dall’edificio, tolta la tensione elettrica dal pulsante di sgancio generale e chiusa l’utenza del gas metano o di altri combustibili, gli addetti antincendio tenteranno da fuori, quindi da un luogo sicuro e senza esporsi ai fumi o ad eccessivo calore, di spegnere l’incendio con gli idranti. Occorrono pertanto almeno un paio di caschetti con visiera e sottocasco (è la parte più importante), un paio di giacche ignifughe e qualche paio di guanti in pelle (meglio come quelli dei VVF).
Questi presidi servono ai seguenti scopi: la visiera evita che il viso sia esposto a una vampata di gas caldi o sia colpito da piccoli elementi incandescenti trascinati dalle correnti d’aria dell’incendio; la giacca ignifuga evita che gli abiti, spesso sintetici e quindi facilmente infiammabili, vengano a contatto con tizzoni o elementi incandescenti; i guanti servono a proteggere le mani durante le operazioni con le manichette o gli estintori (quelli anticalore servono ad aprire maniglie metalliche sottoposte al fuoco e elementi surriscaldati).
Facciale filtrante (comunemente chiamato maschera antigas), autorespiratori con bombola e imbracature sono DPI di terza categoria e quindi serve specifica abilitazione tramite apposito corso di formazione; poi servono le manutenzioni periodiche, ecc.). Salvo casi particolari sono sconsigliati. Il legislatore designando una cosiddetta SQUADRA DI EMERGENZA INCENDI, ha inteso introdurre nelle aziende personale con specifiche competenze in grado non solo di intervenire in caso di incendio, ma di fare anche prevenzione tramite la SORVEGLIANZA ANTINCENDIO. Gli addetti antincendio non sono operatori dei Vigili del Fuoco: in caso di pericolo grave e immediato (come l’incendio ben sviluppato in un reparto), il lavoratore non può essere esposto a pericoli per la sua salute e sicurezza, quindi non dovrebbe entrare. Altri elementi da inserire nell’ARMADIO ANTINCENDIO, vanno valutati caso per caso con il professionista antincendio (o consulente per la sicurezza), non con i venditori.
DELEGHE VIETATE
Si è datori di lavoro quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 2 comma 1 lettera b del D. Lgs. 81/08, non per delega. Inoltre l’attuazione degli obblighi in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro, propri del datore di lavoro, non è delegabile al lavoratore, che non può essere debitore e creditore degli stessi obblighi di garanzia della sua salute e Sicurezza. Consideriamo anche il fatto che il delegato deve possedere “tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” (art.16 c.1 lett.b) D.Lgs.81/08). Avete controllato che il delegato li abbia e si possa dimostrarlo?
In applicazione di questa previsione, è stato ribadito dalla Cassazione il principio consolidato secondo cui “il mero rilascio di una delega di funzioni non è sufficiente per escludere la responsabilità del delegante in mancanza di elementi che depongano per l’effettiva competenza tecnica del delegato” e che “permane comunque in capo al delegante un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie (culpa in eligendo)” (Cassazione Penale Sez. IV 25 settembre 2023 n° 38913).
Sul tema dei poteri, l’art.16 del Testo Unico precisa poi che la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni trasferite (art.16 c.1 lettere c) e d) D. Lgs.81/08). Già queste condizioni poste dalla norma ai fini dell’ammissibilità della delega dovrebbero orientare il delegante verso una scelta oculata del delegato che escluda soggetti privi della professionalità ed esperienza richieste e che tenga conto del fatto che il delegato è concepito dal sistema giuridico come un soggetto al quale vanno trasferiti poteri di un certo livello di responsabilità, ovvero organizzativi, gestionali, di controllo, di spesa etc. in relazione alle funzioni delegate.
Accanto ai requisiti di sostanza della delega di funzioni previsti dall’art.16 D.Lgs.81/08, importanti indicazioni sui soggetti che non possono essere destinatari di una delega di funzioni prevenzionistiche si ricavano dalle caratteristiche intrinseche a tale strumento giuridico e dalla sua specifica funzione, essendo la delega “lo strumento con il quale il datore di lavoro – unico soggetto a ciò titolato ex lege, mentre non sono legittimati a esercitare la delega il dirigente e il preposto – trasferisce i poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto.”(Cassazione Penale, Sez.IV, 25 settembre 2023 n.38913).
Alla luce di tali premesse, occorre anzitutto sgombrare il campo da un fraintendimento nel quale ancora oggi capita ogni tanto (per fortuna sempre più raramente) di imbattersi, il quale consiste nell’idea – priva di qualsiasi fondamento giuridico – che con la delega di funzioni prevenzionistiche si possa trasferire la “datorialità”.
L’USO SCORRETTO PUO’ ESSERE RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE?
Il datore di lavoro deve saper predire l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile di ogni attrezzatura, cioè comportamenti possibili durante l’uso di una macchina o un impianto, comprendenti anche manutenzione, attrezzaggio e programmazione). Normalmente l’errore umano associabile al comportamento involontario o uso scorretto ragionevolmente prevedibile si verifica quando, durante l’interazione con la macchina, il lavoratore si trova in condizioni di discomfort. Ogni costruttore deve prevedere i limiti d’uso di ogni macchina, il che comprende l’uso previsto e l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Non è semplice stabilire cosa è ragionevole e ciò che non lo è. La norma UNI EN ISO 12100 fornisce un elenco esemplificativo di comportamento involontario dell’operatore o uso scorretto ragionevolmente prevedibile della macchina.
Gli esempi includono:
- perdita di controllo della macchina da parte dell’operatore (specialmente per le macchine portatili o mobili);
- reazione istintiva di una persona in caso di malfunzionamento, incidente o guasto durante l’uso della macchina;
- comportamento derivante da mancanza di concentrazione o noncuranza;
- comportamento derivante dall’adozione della “linea di minor resistenza” nell’esecuzione di un compito;
- comportamento risultante da pressioni per tenere la macchina in esercizio i tutte le circostanze;
- comportamento di alcune persone (per esempio, bambini, persone disabili).
Di seguito sono riportati i principali stati di depauperamento cognitivo (con effetti sui processi attentivi) che concorrono alla manifestazione di comportamenti causa di incidenti tipicamente addebitati ad “errore umano”:
Mind wandering (testa tra le nuvole): è causa di disattenzione e mancata concentrazione: l’operatore si distrae dal task dedicandosi a pensieri ad esso non correlati. In questi casi, gli errori che può commettere sono quelli imputabili ad una mancanza di focus sul compito in corso. Esempio: dimenticanza o poca accuratezza nell’attività di controllo dei processi per eccessiva confidenza nel task o per routinarietà dello stesso.
Effort withdrawal (ritiro dallo sforzo): consiste in una riduzione delle risorse dedicate al task, e comporta la messa in atto di comportamenti o strategie per risparmiare energie e rendere più facile l’esecuzione del compito che possono rivelarsi rischiosi. Esempio: adozione delle modalità meno impegnative nell’esecuzione di un’attività sulla base di scelte soggettive.
Perseveranza; consiste nel ripetere una risposta comportamentale anche dopo che le richieste del compito o della situazione sono cambiate e non richiedono più l’azione precedente. Questo fenomeno può portare l’operatore a insistere in una azione anche in assenza delle giuste condizioni.
Cecità e sordità inattentiva: sono fenomeni di disattenzione che fanno sì che l’operatore sia incapace di percepire gli stimoli visivi o uditivi che riceve, rischiando così di commettere errori imputabili alla distrazione. Esempio: ignoranza del rischio per eccessiva focalizzazione sull’obiettivo assegnato.
CONCLUSIONI Nella realtà industriale post rivoluzione 4.0, la presenza di macchine con cui l’operatore si trova ad interagire è aumentata notevolmente. Il lavoratore non ha più una funzione prevalente di attesa/controllo del lavoro della macchina ma ha un ruolo attivo, alternandosi, muovendosi o lavorando contemporaneamente ad essa. Di conseguenza, le condizioni di rischio per la salute dell’operatore cambiano: se da un lato il lavoratore si trova più facilmente a lavorare in condizioni di sforzo fisico meno impattante, dall’altro viene sollecitato da uno sforzo cognitivo non trascurabile al quale non sempre la sua capacità di risposta è equilibrata. In condizioni di discomfort la performance cognitiva degrada e la probabilità di comportamenti scorretti aumenta.
CE LE HAI LE PROCEDURE?
Il base al D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve avere procedure per il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro, e illustrarle ai lavoratori (art. 36); procedure di prevenzione e protezione relative ai rischi di ciascuna mansione e ai possibili danni e alle conseguenti misure, e procedure di lavoro in sicurezza, da illustrare ai lavoratori (art. 37); procedure sulla gestione di DPI (art. 77). Procedure di uso e manutenzione di macchine e impianti (art. 80); procedure per lavori su lavori elettrici fuori e sotto tensione (art. 82); procedure da adottare nella movimentazione dei carichi (art. 169); ecc.
ISPEZIONI SCAFFALATURE
Le scaffalature metalliche sono considerate attrezzature di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro oltre a garantire un’installazione conforme con le istruzioni del fabbricante deve eseguire un collaudo iniziale, effettuare una manutenzione periodica e far svolgere annualmente un’ispezione delle scaffalature. Sono soggette a controlli periodici obbligatori le scaffalature metalliche industriali per lo stoccaggio delle merci, utilizzate in modo regolare. Il responsabile dell’organizzazione delle ispezioni periodiche è nominato dal datore di lavoro, deve essere competente in materia e si chiama PRSES. I controlli si estendono anche agli ancoraggi al pavimento e alle pareti, alla segnaletica e alle istruzioni fornite ai lavoratori.
Team Studio Protecno
Bientina lì, 10/11/2025
Studio Mattonai
