âś… Per le SocietĂ GiĂ Costituite
- Obbligo di comunicazione: Entro il 31dicembre 2025.
- ModalitĂ : La comunicazione entro la suddetta data per tutte le societĂ , che non vi hanno giĂ provveduto; per il futuro al momento della nomina o rinnovo dell’amministratore, o della nomina del liquidatore.
- Esenzione da diritti di segreteria: La comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore è esente da:
- imposta di bollo, anche se ad oggi le CCIAA la stanno chiedendo;
- e diritti di segreteria.
* L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (già modificato dalla legge di Bilancio 2025 con l’introduzione dell’obbligo di domicilio digitale per gli amministratori di società ), sostituendo le parole «nonché agli amministratori» con le parole: «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione». Conseguentemente dal 31/10/2025, l’obbligo di comunicare al Registro imprese il domicilio digitale (PEC) è esteso agli amministratori che assumono le cariche di amministratore unico, consigliere delegato, o in mancanza, di Presidente del consiglio di amministrazione.
âś… Per le Nuove SocietĂ
- Obbligo di comunicazione: Contestualmente all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
- ModalitĂ : La PEC dell’amministratore deve essere comunicata insieme alla domanda di iscrizione dell’impresa.
- Esenzione da diritti di segreteria: Analogamente alle societĂ giĂ costituite, la comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.
📬 PEC dell’Amministratore: Requisiti e Condizioni
- Indirizzo PEC personale: L’amministratore deve comunicare un indirizzo PEC a lui intestato.
- Utilizzo della PEC aziendale: NON è possibile utilizzare la PEC della società , in nessun caso, diversamente alle interpretazioni rilasciate nei mesi precedenti.
- Obbligati a comunicare il domicilio sono:
- l’amministratore unico
- l’amministratore/consigliere delegato (o in sua mancanza il Presidente del consiglio di amministrazione)
⚠️ Conseguenze del Mancato Adempimento
- Sospensione dell’iter: In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore, l’iter della pratica presso il Registro delle Imprese potrebbe essere sospeso fino alla regolarizzazione.
- Sanzioni: Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione può comportare sanzioni amministrative, come previsto dalla normativa vigente (da 103,00 a 1.032,00 (ridotta ad 1/3 se si ravvede nei 30 giorni dal termine).
- Chi è escluso?
- ❌ Società di Persone.
- ❌ Società tra professionisti (se non di capitali).
- ❌ ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche).
- ❌ Consorzi e società consortili.
🛠️ Per i clienti dello studio indichiamo come procedere:
- Verifica: Se sei in possesso giĂ di una PEC personale e che l’uso non sia condiviso con altre persone.
- Registrazione PEC: Se l’amministratore unico, amministratore/consigliere delegato/presidente del CDA non dispone di un indirizzo PEC:
- procede alla registrazione di una nuova casella presso un gestore accreditato, in autonomia;
- dare mandato allo studio di attivarla (costo Euro 36,00 con validitĂ triennale, oltre 20,00 oltre di onorari studio)
- Comunicazione al Registro: Comunica allo studio, l’indirizzo PEC dell’amministratore unico, amministratore/consigliere delegato/presidente del CDA, se hai aperto in autonomia o ne sei giĂ in possesso (per quelle aperte dallo studio non serve), rispondendo a questa mail o scrivendo a segreteria@studiomattonai.it che provvederĂ a fare la pratica di comunicazione al Registro delle Imprese tramite il portale del Sistema Camerale (Spese nessuna salvo diversa interpretazione dell’ufficio camerale*, oltre 30,00 oltre di onorari studio).
- Conservazione: Conserva le credenziali di accesso alla PEC e assicurati che l’indirizzo PEC sia attivo e consultabile, visto che dovrete monitorare costantemente le comunicazioni che vi arriveranno.
- Attenzione: Per assolvere la pratica lo studio a necessitĂ di avere mandato entro e non oltre 5 dicembre 2025.
* Se la comunicazione o la variazione del domicilio digitale dell’amministratore è presentata con una domanda di iscrizione o deposito di un atto o fatto, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento di iscrizione di societĂ o di iscrizione di nuove nomine o conferme/rinnovi alle cariche di amministratore unico, amministratore/consigliere delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione. La sola comunicazione del domicilio digitale dei predetti amministratori – senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza – è invece esente dal pagamento dei diritti di segreteria. Nell’attesa di chiarimenti da parte del Ministero competente che ha rivolto interpello all’AE, si ritiene applicabile l’imposta di bollo dovuta nella misura di € 65,00 (esente se start up o cooperativa sociale).
La sola comunicazione del domicilio digitale per coloro che rivestono cariche diverse da amministratore unico, amministratore/consigliere delegato o Presidente del consiglio di amministrazione, costituisce variazione di domicilio e pertanto il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento.
La richiesta di iscrizione del domicilio digitale da parte di soggetti non obbligati secondo le previsioni dell’art 13 del DL 159/2025 (ad esempio soci/amministratori di società di persone) rientra nelle normali istanze di iscrizione/variazione del domicilio digitale e sono, quindi, soggette al versamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo previste per le singole fattispecie.
📞 Assistenza
Per ulteriori informazioni o supporto nella gestione di questo adempimento, contattaci al 0587 52276, la mattina e chiedi di Gaia o via email a segreteria@studiomattonai.it
Bientina lì, 24/11/2025
Studio Mattonai
