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MODELLO 770/2026: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE. LE NOVITÀ

Premessa

Con il Provvedimento n. 72221 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2026, relativo all’anno di imposta 2025, da utilizzare per comunicare:

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2025;
  • i versamenti e le compensazioni effettuate;
  • il riepilogo dei crediti;
  • i dati contributivi e assicurativi richiesti.

Va, inoltre, utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, e che sono tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel periodo d’imposta di riferimento od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i versamenti e le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.

Infine, deve essere compilato dagli esercenti attività di intermediazione immobiliare, nonché dai gestori di portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

ATTENZIONE. La scadenza per presentare la dichiarazione è fissata al 31 ottobre 2026. Poiché tale data cade di sabato, il termine è prorogato al 2 novembre 2026, primo giorno lavorativo utile.

Sostituto d’imposta obbligati

Le ricordiamo che il modello 770/2026 deve essere presentato dai sostituti d’imposta che, nel periodo d’imposta 2025, hanno corrisposto:

  • somme o valori sui quali sono state operate ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973;
  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
  • compensi per avviamento commerciale;
  • contributi ad enti pubblici e privati;
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
  • utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988.

Vi rientrano, altresì:

  • gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare:
  • i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2025 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo;
  • i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati;
  • i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
RICORDA. Dovranno predisporre la dichiarazione anche le persone fisiche che: operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973;aderiscono al regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014, così come modificata dall’art. 1, co. da 9 a 11, della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).  

Modalità di presentazione

Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda, teniamo ad informarLa che il modello in argomento può essere inviato esclusivamente per via telematica:

  • direttamente;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

ATTENZIONE. Al riguardo, le istruzioni alla compilazione del modello 770/2026 precisano che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Come per gli anni passati, il modello può essere inviato sia in maniera unificata che separata. Ne deriva che, il sostituto potrà procedere con una delle due modalità di seguito esposte:

  • modalità unificata: il flusso telematico dovrà comprendere i quadri relativi a tutte le tipologie di ritenute effettuate, unitamente ai quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI, nei casi in cui ne ricorra la compilazione;
  • modalità separata: il sostituto d’imposta può inoltrare separatamente i dati relativi ai redditi di:
  • lavoro dipendente;
  • autonomo;
  • altre ritenute (dividendi, proventi e redditi da capitale);
  • locazioni brevi;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
  • somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza, unitamente ai corrispondenti quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI.

Tale facoltà è riconosciuta a condizione che siano state trasmesse all’Agenzia delle Entrate, nei rispettivi termini di legge, le Certificazioni Uniche (C.U.) riferite alle diverse tipologie reddituali: entro il 17 marzo 2026 per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e per talune fattispecie di redditi diversi; entro il 31 marzo 2026 per i redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente; entro il 31 ottobre 2026 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata.

RICORDA. In caso di presentazione in modalità separata, dovrà essere barrata, nel frontespizio, alla sezione “Redazione della dichiarazione” in “Gestione separata” la corrispondente casella relativa alla tipologia di ritenuta (dipendente, autonomo, capitali, locazioni e altre ritenute).

I quadri

I quadri eventualmente da compilare del Modello 770 sono 16 e sono indicati con le lettere dell’alfabeto. In ciascun quadro sono riportati i valori in euro riferiti alle ritenute, ai proventi e alle comunicazioni delle operazioni fiscali di diversa natura operate nel 2025.

QuadriDescrizione
Quadro SFContiene i campi per inserire le cifre e i dati di coloro ai quali sono state erogate somme relative a: redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto (per soggetti residenti non esercenti attività d’impresa); proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti; avviamento commerciale; contributi a enti pubblici e privati; redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti in Italia (ma in Stati o territori con i quali è consentito un adeguato scambio di informazioni) non imponibili o imponibili in misura ridotta.
Quadro SGIn tale sezione vanno inseriti i dati relativi ai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per i quali è stata applicata una ritenuta o un’imposta sostitutiva; nello specifico, i campi devono indicare le eventuali somme corrisposte per: riscatto di assicurazioni sulla vita; contratti di capitalizzazione; rendimenti da prestazioni pensionistiche a finalità previdenziale corrisposte sia in forma periodica che sotto forma di rendite vitalizie.
Quadro SHQuesta sezione deve essere compilata dai sostituti d’imposta persone fisiche e dagli enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi; in tale parte sono presenti i campi utili per inserire le somme derivanti da: redditi di capitale; premi e vincite; proventi delle accettazioni bancarie (ovvero le commissioni applicate nelle operazioni di crediti non monetari); proventi da depositi a garanzia di finanziamenti.
Quadro SIIn tale sezione vanno indicate le somme erogate nel 2025 a titolo di utili (o proventi equiparati agli utili) derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società; sul punto val la pena sottolineare che la data da tenere presente è quella in cui vi è stato l’incasso degli utili e non quella della delibera dei dividendi.
Quadro SKIn tale sezione vanno indicate le somme erogate nel 2025 a titolo di utili (o proventi equiparati agli utili) corrisposti da società soggette a Ires (Imposta sul reddito delle società), residenti e non residenti. Vanno, inoltre, comunicati i dati relativi alle somme derivanti da titoli e strumenti finanziari, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza. Sono interessate alla compilazione della sezione anche le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) che abbiano corrisposto utili nel 2025.
Quadri SL e SMSono due sezioni in cui sono indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R. (Organismi di investimento collettivo del risparmio), sia di diritto italiano che estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto (Quadro SL) o di imposta (Quadro SM).
Quadro SOIn tale sezione vi è la possibilità di trasmettere comunicazioni all’Amministrazione finanziaria relative al versamento dell’imposta di bollo speciale e del versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi. Le società fiduciarie, invece, devono compilare i campi ai fini della liquidazione dell’IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero) da parte dei soggetti da esse rappresentati.
Quadro SPÈ la parte in cui indicare le somme a titolo di ritenute operate sui titoli atipici. La compilazione è obbligatoria per: i soggetti che hanno emesso titoli o certificati diversi dalle azioni, obbligazioni e simili, titoli o certificati relativi a quote di partecipazione ad O.I.C.R.; i soggetti (se diversi dagli emittenti), che hanno ricevuto mandato da parte dell’emittente (residente in Italia) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati; i soggetti residenti nel territorio nazionale che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati emessi da soggetti non residenti, in base ad un accordo di commercializzazione.
Quadro SQÈ la sezione in cui indicare i dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sugli interessi, sui premi e sui proventi di obbligazioni e titoli simili e sui dividendi delle azioni e titoli simili. La compilazione deve essere a carico degli intermediari che hanno versato l’imposta sostitutiva relativa agli strumenti finanziari che ne sono soggetti (a titolo di esempio le obbligazioni emesse dalle banche residenti in Italia, i titoli emessi da società quotate nei mercati regolamentati o in mercati di negoziazione in ambito UE e SEE, inclusi nella white list, ecc.).
Quadro SSÈ una sezione contenente dati riassuntivi degli altri quadri della dichiarazione.
Quadro DIRiguarda i soggetti che nel 2025 hanno presentato una o più dichiarazioni integrative relative agli anni passati da cui emergerebbero maggiori crediti di imposta. Compilando questa sezione è possibile utilizzare il credito in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Quadro STIn questa parte vanno indicate le somme relative alle ritenute operate, alle trattenute per assistenza fiscale e alle imposte sostitutive effettuate. Tale quadro è composto da quattro parti. Nella prima parte vanno indicati i dati relativi a: ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2025, quelle operate entro il 12 gennaio 2026 (se riferite al 2025) e quelle operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2025; ritenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su alcuni redditi soggetti a tassazione separata; imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca per locazioni; imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2025 relativamente all’acconto sulle rivalutazioni TFR ed entro il 16 febbraio 2026 per il saldo. Nella seconda parte si inseriscono le trattenute di addizionale regionale IRPEF. Nella terza e quarta parte devono essere indicate le imposte dovute sui proventi da partecipazioni ad OICR o polizze nei piani Individuali di Risparmio a lungo termine.
Quadro SVIn questa sezione trovano spazio le trattenute di addizionali comunali IRPEF.
Quadro SXÈ la parte in cui indicare il riepilogo dei crediti 2024 (come da Modello 770/2025) e 2025 e delle compensazioni effettuate tramite Modello F24, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI. Dal 2026 il quadro accoglie anche il nuovo rigo SX50 (cfr. paragrafo “Le novità”).
Quadro SYSono qui indicate le somme liquidate a fronte di pignoramento presso terzi; sono, inoltre, inclusi i dati relativi alle somme corrisposte a soggetti esteri sprovvisti di codice fiscale.

Le novità

Le novità più significative del modello 770/2026, rispetto al modello dell’anno precedente, riguardano essenzialmente il quadro SX, dedicato al “Riepilogo dei crediti e delle compensazioni”.

In particolare, è stato introdotto il nuovo rigo SX50, destinato a esporre il credito maturato dal sostituto d’imposta che, nel corso del 2025, ha riconosciuto ai propri lavoratori dipendenti la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, prevista dall’articolo 1, comma 4, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Si ricorda che tale beneficio è riconosciuto automaticamente dal sostituto d’imposta in sede di erogazione della retribuzione, senza necessità di richiesta da parte del lavoratore, in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, secondo le seguenti percentuali applicate al reddito di lavoro dipendente rapportato all’intero anno:

  • 7,1% per i redditi fino a 8.500 euro (importo massimo 603,50 euro);
  • 5.3% per i redditi da 8.500 a 15.000 euro (importo massimo 795 euro);
  • 4,8% per i redditi da 15.000 a 20.000 euro (importo massimo 960 euro).

Il rigo SX50 consente al sostituto d’imposta di recuperare in compensazione, tramite Modello F24, le somme anticipate ai lavoratori a questo titolo.

Il quadro SX conferma, inoltre, l’esposizione dei trattamenti integrativi speciali riconosciuti ai settori del turismo, della ristorazione e termale per il lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi. Per il periodo d’imposta 2025, l’agevolazione (pari al 15% delle retribuzioni lorde interessate) è stata prorogata dall’articolo 69 della Legge di Bilancio 2025 per le prestazioni rese dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, in favore dei lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2024 non superiore a 40.000 euro, ampliando così il periodo di applicazione rispetto al solo primo semestre previsto per il 2024.

Restano confermati, senza ulteriori modifiche rispetto alla versione precedente, i quadri ST e SV: per il modello 770/2026 non sono state introdotte nuove note o codici in aggiunta a quelli già vigenti per il modello 770/2025.

Si segnala, infine, che il regime del c.d. “770 semplificato” (o Modello F24/770), avviato in via sperimentale dal 6 febbraio 2025 in attuazione dell’articolo 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (Decreto Adempimenti) e disciplinato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025 (da ultimo aggiornato con Provvedimento del 3 giugno 2025), risulta ormai a regime anche per il periodo d’imposta 2025. Possono avvalersene i sostituti d’imposta che corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, assimilati o di lavoro autonomo e che, al 31 dicembre dell’anno precedente, non abbiano avuto alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori. In tal caso, i dati relativi alle ritenute e trattenute operate, unitamente ai versamenti effettuati, sono comunicati mensilmente tramite il Modello F24, contestualmente ai versamenti, utilizzando l’apposito “Prospetto delle ritenute/trattenute operate”: la trasmissione così effettuata sostituisce, a tutti gli effetti, la presentazione del Modello 770.

ATTENZIONE. L’adesione al regime semplificato è vincolante per l’intero periodo d’imposta: chi comunica i dati tramite il Modello F24 non deve, né può, presentare il Modello 770 per il medesimo anno. Specularmente, la presentazione della dichiarazione annuale equivale alla scelta di non avvalersi della modalità semplificata.

Principali modifiche introdotte per l’anno 2026

Testo 2025Testo 2026Motivazione della modifica
Provvedimento n. 75896 del 24 febbraio 2025 (approvazione modello 770/2025)Provvedimento n. 72221 del 27 febbraio 2026 (approvazione modello 770/2026)Nuovo provvedimento annuale di approvazione del modello e delle relative istruzioni.
Modello 770/2025, relativo all’anno d’imposta 2024Modello 770/2026, relativo all’anno d’imposta 2025Aggiornamento dell’anno di riferimento della dichiarazione e del periodo d’imposta dichiarato.
Scadenza di presentazione: 31 ottobre 2025Scadenza di presentazione: 31 ottobre 2026, prorogata al 2 novembre 2026 poiché il termine ordinario cade di sabatoCalendarizzazione del termine ordinario nel 2026 (art. 4 D.P.R. n. 322/1998).
Novità 2025: eliminazione/introduzione delle note con codici F, M, N, 1, 2, 3 nel quadro ST (punto 10) e del codice 20 al punto 15Nessuna nuova nota o codice introdotta nei quadri ST e SV per il 2026; la novità si concentra nel quadro SXLe modifiche del 2025 risultano ormai consolidate; per il 2026 l’Agenzia non ha previsto ulteriori interventi sui quadri ST e SV.
Quadro SX privo di un rigo dedicato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito”Quadro SX: introdotto il nuovo rigo SX50 per il credito da “somma che non concorre alla formazione del reddito” (art. 1, co. 4, L. n. 207/2024)Recepimento della misura di riduzione del cuneo fiscale 2025 introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, riconosciuta in busta paga e da recuperare in compensazione.
Credito d’imposta per lavoro notturno e straordinario nei settori turismo, ristorazione e termale riferito al primo semestre 2024Credito d’imposta riferito al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2025Proroga e ampliamento del periodo agevolato disposti dall’art. 69 della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024).
Modalità separata: facoltà subordinata alla trasmissione delle C.U. entro il 7 marzo 2020 (termine prorogato al 30 aprile 2020 per l’emergenza epidemiologica da Covid-19)Modalità separata: facoltà subordinata alla trasmissione delle C.U. nei rispettivi termini ordinari (17 marzo 2026 per dipendenti e assimilati; 31 marzo 2026 per lavoro autonomo abituale; 31 ottobre 2026 per redditi esenti)Il riferimento, ormai risalente, all’emergenza epidemiologica non è più presente nelle istruzioni vigenti ed è stato sostituito con la disciplina ordinaria attualmente applicabile all’invio delle Certificazioni Uniche.
770 semplificato (F24/770): regime sperimentale avviato dal 6 febbraio 2025, riferito ai versamenti 2025770 semplificato (F24/770): regime confermato e operativo a regime anche per il periodo d’imposta 2025, oggetto della dichiarazione 2026Consolidamento della semplificazione introdotta dall’art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024 (Decreto Adempimenti), come attuata dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025 e del 3 giugno 2025.
Riepilogo crediti quadro SX: crediti 2023 (da Modello 770/2024) e 2024Riepilogo crediti quadro SX: crediti 2024 (da Modello 770/2025) e 2025Aggiornamento delle annualità di riferimento del riepilogo crediti e compensazioni.
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