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Le compensazioni dei crediti d’imposta dal 2020

Il Decreto legge fiscale n. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 e in attesa di essere convertito in legge, ha introdotto alcune rilevanti innovazioni in merito alle compensazioni dei crediti d’imposta a partire dal 2020 (per i crediti sorti già nel 2019).
 

ATTENZIONE: Tra le diverse novità, volte a reprimere le indebite compensazioni, è prevista l’estensione del regime già utilizzato per i crediti IVA ai crediti relativi alle imposte sul reddito, ovvero la possibilità di compensare crediti per un importo superiore a 5.000 euro annui solo previa presentazione della relativa dichiarazione con visto di conformità e solo dal 10° giorno successivo a quello di presentazione.

 
È rimasto inalterato il limite di 5.000 euro di compensazione orizzontale del credito oltre il quale è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità per i crediti IVA (annuali o infrannuali da Modello TR) e per i crediti derivanti da dichiarazione dei redditi, IRAP e 770.
 
In merito al visto di conformità si ricorda che, a seguito dell’introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), il regime premiale prevede l’esonero dall’apposizione del visto:

  • per i crediti IVA entro i 50.000 euro maturati nel 2019 o nei primi tre trimestri del 2020 se il risultato ISA è almeno pari a 8;
  • per i crediti da imposte dirette fino a 20.000 euro maturati nell’anno 2018 se il risultato ISA è almeno pari a 8.

 
Inoltre, Il limite di 5.000 euro, superato il quale occorre l’apposizione del visto, è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’art. 4, comma 11-novies, D.L. n. 3/2015, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
 
Nel caso in cui sussistano dei crediti IVA residui dell’anno 2019 relativi ai primi tre trimestri, ma non completamente utilizzati in compensazione (codici tributo 6036, 6037 e 6038) o riferiti al credito Iva annuale residuo del 2018 (codice tributo 6099), tali somme possono ancora essere utilizzate fino al momento in cui non viene presentata la dichiarazione Iva annuale relativa al 2019.
Qualora il credito non venga completamente utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019, l’importo residuo dovrà essere riportato in dichiarazione, determinando così la “rigenerazione” dell’anno di riferimento da utilizzare, da quel momento in poi, nel modello F24 (circolare n. 29/E/2010). Il limite massimo dei crediti compensabili tramite modello F24 resta di 700.000 euro.
 
ATTENZIONE: L’Agenzia delle Entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti dal 1° gennaio 2020, potrà scartare le deleghe di pagamento contenenti compensazioni di crediti IRPEF, IRES, IRAP (o IVA) superiori a 5.000 euro che non risultino da dichiarazioni già presentate e vistate.
Il credito maturato potrà essere utilizzato fino a 5.000 euro senza alcuna limitazione.
 
Inoltre, sempre a partire dal 2020 anche i soggetti non titolari di partita IVA, avranno l’obbligo, al pari dei soggetti titolari di partita IVA, di presentare i modelli F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, se vi sono dei crediti da utilizzare in compensazione (anche parziale).
 
Sanzioni
La disciplina sanzionatoria che verrà applicata a partire da marzo 2020 prevede che se la delega di pagamento viene scartata:

  • il pagamento non si considera effettuato (con l’applicazione delle sanzioni relative ai mancati versamenti);
  • viene irrogata una sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato;
  • senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.

 
Altri divieti di compensazione: accollo del debito, cessazione partita IVA, esclusione dal VIES
Il Decreto prevede altre fattispecie di inibizione alle compensazioni.

  1. In caso di accollo del debito d’imposta altrui, l’accollante non può utilizzare in compensazione propri crediti a pena di sanzioni per l’accollante e per l’accollato. L’accollato risponderà del debito d’imposta e quindi l’omesso versamento comporterà il recupero dell’imposta non versata, degli interessi e della sanzione amministrativa per omesso versamento; l’accollante risponderà per utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti.
  2. Nel caso in cui un contribuente abbia ricevuto notifica di provvedimento di cessazione della partita IVA, a partire dalla data di notifica non potrà avvalersi della compensazione di alcun tipo di credito. Nel caso in cui invece a un contribuente sia notificata l’esclusione dalla banca dati VIES, questo non potrà utilizzare in compensazione orizzontale i crediti riferiti all’IVA.

 
Tali divieti permangono fino a quando non cessano le circostanze che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti.
Il sistema Entratel scarterà il modello F24 e i versamenti si considereranno pertanto omessi.
I crediti, che non sono quindi utilizzabili in compensazione, potranno essere oggetto di rimborso da parte del contribuente o potranno essere riportati quale eccedenza nella successiva dichiarazione.
 
Si ricorda che la cessazione della partita IVA viene disposta per insussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dalla normativa IVA; l’esclusione dalla banca dati VIES avviene se il contribuente risulta coinvolto in una frode IVA.
 
 
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Distinti saluti.
 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 15/11/2019
Studio Mattonai

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