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NOVITA' E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Terziario: le novità in tema di assistenza integrativa
Accordo 27 novembre 2019
In data 27 novembre 2019 è stato siglato – tra Federdistribuzione e Filcams Cgil, Fsascat Cisl, Uiltucs Uil – un accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore della distribuzione moderna organizzata.
Nello specifico:

  • impiegati ed operai – le Parti hanno deciso di affidare al Fondo EST l’assistenza sanitaria integrativa per gli impiegati e operai. Pertanto, dal 1° gennaio 2020 sono iscritti al Fondo i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale;
  • quadri – le Parti hanno stabilito di affidare alla Cassa Quas l’assistenza sanitaria integrativa per tali lavoratori. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono iscritti alla Cassa Quas i lavoratori dipendenti con la qualifica di quadri, alle condizioni previste dal contratto 19 dicembre 2019.

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via i “Voucher 3I – investire in innovazione” per le start up innovative
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 luglio 2019
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2019, n. 283 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 novembre 2019, recante “Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I – investire in innovazione», per start-up innovative”.
Le imprese che possono beneficiare del voucher 3I sono le start-up innovative, ex lege n. 221/2012, per la valorizzazione del proprio processo di innovazione.
L’importo del voucher 3I è concesso nelle seguenti misure:

  • servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: € 2.000,00 + IVA;
  • servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi: € 4.000,00 + IVA;
  • servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto: € 6.000,00 + IVA.

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Rilasciate dall’INPS le nuove funzionalità per la procedura di domanda ANF/DIP
INPS, Messaggio 6 dicembre 2019, n. 4583
L’INPS – con Messaggio del 6 dicembre 2019, n. 4583 – ha illustrato le nuove funzionalità inserite nella procedura telematica per la presentazione delle domande ANF per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
In merito alle modalità di presentazione della domanda ANF/DIP a cura del datore di lavoro, la funzione per la presentazione telematica della domanda è disponibile nel menu del “Cassetto Previdenziale Aziende” al link “Richieste ANF Dip. Az. Att.”.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.
Vedi l’Approfondimento
 

INPS, PRESTAZIONI

Fruizione della NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di co.co.co.
Inps, Messaggio 13 dicembre 2019, n. 4658
L’INPS – con Messaggio del 13 dicembre 2019, n. 4658 – ha precisato che nell’ipotesi di rioccupazione con co.co.co. nel periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in forma anticipata, qualora tale rapporto di collaborazione cessi durante il suddetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere riconosciuta, qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
Nella diversa ipotesi in cui, invece (sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI) il rapporto di collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale.
Sospensione ed anticipazione dell’assegno di invalidità e della NASpI
INPS, Messaggio 2 dicembre 2019, n. 4477
L’INPS – con Messaggio del 2 dicembre 2019, n. 4477 – ha fornito alcune precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
Il fruitore dell’indennità NASpI che nel periodo di sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, chieda il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, rinuncia all’indennità di disoccupazione NASpI per la quale inizialmente aveva optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa.
Il ripristino dell’assegno di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, opera sempreché permanga la titolarità dell’assegno stesso. In tale contesto trova applicazione la disciplina dell’incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro.
Vedi l’Approfondimento
 

MATERNITÀ

Le istruzioni amministrative sulla nuova modalità di fruizione del congedo di maternità e paternità
INPS, Circolare 12 dicembre 2019, n. 148
L’INPS – con Circolare del 12 dicembre 2019, n. 148 – ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto, ex art. 16, comma 1.1, D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dall’art. 1, comma 485, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Al riguardo, viene precisato che per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Tale documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
Le certificazioni mediche dovranno, pertanto, attestare esplicitamente l’assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi.
 

STAGE E TIROCINI

I chiarimenti del CNDCEC sulla gestione informatica del libretto digitale del tirocinio
CNDCEC, Comunicato 11 dicembre 2019
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso noto d’aver pubblicato il documento “Indicazioni per la gestione informatica del libretto digitale del tirocinio”, per promuovere i processi di digitalizzazione e garantire un approccio uniforme degli Ordini territoriali.
Il documento è composto da quattro sezioni:

  • formazione dei documenti originali con modalità informatiche,
  • conservazione,
  • sicurezza delle informazioni,
  • conclusioni.

 

VIGILANZA SUL LAVORO

L’autorizzazione dell’INL all’installazione di applicativi per la localizzazione del lavoratore
INL, Nota 12 novembre 2019, n. 9728/2019
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 9728/2019 – ha ritenuto autorizzabile, ex art. 4, legge n. 300/1970, l’installazione di un applicativo sugli smartphone dei drivers di varie società cui è affidata l’attività di consegna da parte di una società committente.
In tal senso, l’azienda dovrà fornire apposita informativa scritta ai lavoratori, in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione, dovrà inoltre comunicare le eventuali modifiche, preventivamente autorizzate, alle modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e della loro gestione.
Vedi l’Approfondimento
 
 
APPROFONDIMENTI
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: la nuova utility per la richiesta di ANF
L’INPS – con Messaggio del 6 dicembre 2019, n. 4583 – ha reso nota la nuova funzionalità per la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Con riguardo alle nuove utility, vengono apportate le seguenti modifiche:

  • è stata modificata la ricerca puntuale, in analogia a quella massiva: l’utente dovrà indicare il singolo mese e la procedura restituirà l’intero periodo ANF all’interno del quale il mese richiesto rientra;
  • è stata attivata la funzionalità di notifica per e-mail degli esiti delle elaborazioni massive per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio, per cui, nei casi di ricerche che sono terminate con un file .xml, l’esito sarà notificato per e-mail/PEC;
  • è stata aggiunta in home page la sezione “News” per fornire agli utenti gli aggiornamenti più urgenti prima della pubblicazione del Messaggio in commento;
  • è stata aggiunta una nota alla voce “Importo massimo mensile” in cui viene precisato che il valore mensile mostrato è al netto di eventuali trattamenti di famiglia dichiarati nella domanda ANF/DIP;
  • nella ricerca massiva è stata aggiunta la sezione “Utilità”, dalla quale è possibile scaricare i file .zip delle richieste massive multiple terminate con file .xml ed è stata aggiunta una icona che identifica le richieste per le quali è stato scaricato il file .xml;
  • è stata modificata la data minima selezionabile: giugno 2014;
  • sono stati dettagliati i messaggi utente in caso di domanda ANF non presente perché “In istruttoria” o “Respinta”.

La domanda di ANF deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio è disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
  • Datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente o per il tramite dei soggetti, ex lege n. 12/1979.

 

INPS, PRESTAZIONI

Assegno ordinario di invalidità (AOI) ed indennità NASpI: i chiarimenti dell’INPS
L’INPS – con Messaggio del 2 dicembre 2019, n. 4477 – ha fornito precisazioni in merito alla possibilità per i titolari di assegno ordinario di invalidità, sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, di ripristinare il pagamento dell’AOI nell’ipotesi in cui la NASpI sia sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi.
Al riguardo, l’Istituto – dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011 e la successiva propria Circolare n. 138/2011 – ha ricordato che l’assicurato titolare di AOI, che abbia optato per l’indennità di disoccupazione, può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel godimento dell’AOI e non può più essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua oggetto dell’opzione.
Laddove l’assicurato abbia optato per l’indennità di disoccupazione troveranno applicazione tutte le disposizioni normative che disciplinano tale prestazione.
A mente dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, nell’ipotesi in cui il percettore della prestazione si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, la prestazione viene sospesa d’ufficio per la durata del contratto a termine e successivamente ripristinata alla scadenza dello stesso.
Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione; ne consegue che il soggetto, titolare dell’indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’AOI, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua.
Pertanto, il fruitore della NASpI che nel periodo di sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, chieda il ripristino dell’assegno ordinario di invaliditàrinuncia all’indennità di disoccupazione NASpI per la quale inizialmente aveva optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa.
Il ripristino dell’assegno di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, opera sempreché permanga la titolarità dell’assegno stesso. In tale contesto trova applicazione la disciplina dell’incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro.
 

VIGILANZA SUL LAVORO

Legittimità della geolocalizzazione dei lavoratori e disposizioni per il committente
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 12 novembre 2019, prot. n. 9728 – si è espresso in merito alla liceità ex art. 4, legge n. 300/1970 di una app fornita a drivers che si occupano di consegne a domicilio sul territorio nazionale per diverse imprese fornitrici di trasporto/corriere per conto di un’unica società.
L’app in commento:

  • consente ai lavoratori la visualizzazione dell’elenco delle consegne da effettuare durante la giornata lavorativa ai clienti della committente;
  • consente al datore di lavoro dei drivers ed alla società committente di conoscere in tempo reale la correttezza e tempestività delle consegne;
  • monitora in tempo reale le consegne/resi rimanenti durante la giornata;
  • acquisisce una reale ed evidente prova in caso di controversia con il cliente.

Al riguardo, l’INL ha ritenuto legittima l’installazione da parte dell’azienda di un applicativo software sugli smartphone assegnati ai lavoratori che effettuano consegne a domicilio sul territorio nazionale per diverse imprese fornitrici di trasporto/corriere per conto di un’unica società. Quest’ultima, però, dovrà:

  • dare apposita informativa scritta ai lavoratori sulle modalità di funzionamento dell’app, sull’effettuazione dei controlli e sulla conservazione dei dati raccolti;
  • effettuare, prima dell’installazione, la valutazione d’impatto della protezione dei dati;
  • verificare che l’accesso ai dati raccolti dall’applicativo – consentito solo per le finalità sopra rappresentate, da parte dei soggetti incaricati – venga tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione;
  • garantire che la conservazione dei dati avvenga per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.

 
 
PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì
20/12/2019
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
27/12/2019
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Martedì
31/12/2019
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Martedì
31/12/2019
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Martedì
31/12/2019
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 18/12/2019
Studio Mattonai

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