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NOVITA' E AGEVOLAZIONI

PROCESSO TRIBUTARIO, SCADENZE
La sospensione feriale dei termini
La sospensione feriale dei termini processuali opererà dal 1° al 31 agosto, sia con riferimento ai termini relativi al contenzioso tributario sia per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo. Inoltre:

  • dal 20 agosto sono sospese le scadenze tributarie, mentre
  • dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate.

Vedi l’Approfondimento

IVA, ADEMPIMENTI

Corrispettivi giornalieri: disponibili i nuovi servizi per gli operatori senza registratore telematico
Sono disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” i nuovi servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo – vale a dire nel periodo transitorio previsto dal decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) – non abbiano la disponibilità di un registratore telematico.
I servizi, attivati dall’Agenzia delle Entrate in attuazione delle disposizioni del Provvedimento direttoriale 4 luglio 2019, n. 236086, sono i seguenti:

  1. un primo servizio web consente l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
  2. un secondo servizio, disponibile sempre online, consente in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di ventilazione;
  3. un terzo servizioche permette l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati, con i diversi servizi disponibili, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato. In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Si avvisa inoltre che la trasmissione dei corrispettivi di luglio dovrà essere effettuata entro il prossimo 2 settembre (in quanto il 31 agosto cade di sabato).

SOCIETÀ

Holding industriali: la comunicazione all’Archivio Rapporti Finanziari
Per le holding industriali, che quindi esercitano, in via esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico, l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, vi è un nuovo obbligo: la comunicazione dei rapporti finanziari allo specifico Archivio.
Il nuovo obbligo decorre dall’approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018: i dati mensili devono essere comunicati entro il termine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Vedi l’Approfondimento

IMPRESE

Start-up e PMI innovative: il MISE sollecita gli adempimenti pubblicitari obbligatori
Mise, Circolare 15 luglio 2019, n. 3722/C
Il Ministero dello Sviluppo Economico – facendo seguito alla Circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria dettata dall’art. 3, commi 1-sexies e 1-septies della legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018 –  ha emanato la circolare n. 3722/C del 15 luglio 2019 con la quale sollecita le Start-up e le PMI innovative ad adempiere al deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali.
Il sollecito da parte del Ministero deriva dal fatto che, dai rilievi effettuati, si è riscontrato che gli adempimenti sopra richiamati – che dovevano essere esauriti per la maggior parte dei soggetti iscritti al 30 giugno scorso – sono stati ottemperati alla data attuale solo dal 64,5% delle Startup e dal 69,8% delle PMI. In termini assoluti, mancano all’appello 3.155 startup e 343 PMI innovative.
Il Mise aveva indicato quale termine ultimo il 31 luglio. Si sollecita comunque chi non avesse ancora adempiuto a compiere quanto dovuto, ricordando che il mancato aggiornamento del possesso dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio dalla Sezione speciale del Registro delle imprese con la conseguente perdita di tutti i benefici connessi.

AGEVOLAZIONI

Sisma bonus e ristrutturazioni edilizie: online le guide sulle detrazioni fiscali aggiornate
Guida Sisma bonus: le detrazioni per interventi antisismiciGuida Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli aggiornamenti a luglio 2019 delle Guide fiscali riguardanti le agevolazioni per interventi antisismici e ristrutturazioni edilizie.
Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. A seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono tuttavia concesse detrazioni differenti che possono arrivare fino all’85%.
Nella nuova versione della Guida tutte le informazioni utili per poter accedere al beneficio.
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali
Gli aggiornamenti più recenti riguardano:

  • la proroga della maggiore detrazione Irpef;
  • i beneficiari del diritto alle detrazioni;
  • la comunicazione all’Enea dei lavori effettuati.


IMPRESE

L’analisi online della Centrale Rischi Banca d’Italia
Le Banche, ma anche i nuovi Fintech, decidono se erogare o meno credito ed a che costo in funzione di come vengono gestiti gli affidamenti concessi dal sistema del credito nel suo complesso. Presidiare le valutazioni della Centrale Rischi è quindi di fondamentale importanza.
Tramite l’analisi della Centrale Rischi Banca d’Italia è possibile conoscere ed analizzare in via preventiva un giudizio sulla propria “qualità”, l’intero ammontare degli affidamenti, gli sconfini effettuati negli ultimi 36 mesi, l’intero importo delle garanzie e fidejussioni, le banche e le finanziarie che segnalano l’impresa, la presenza di sconfini con indice di gravità (past due), la presenza di derivati.
Lo strumento si rende molto utile anche alla luce dei nuovi obblighi posti a carico degli imprenditori e degli organi di controllo dal nuovo Codice sulla Crisi d’impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

TERZO SETTORE

Proroga al 30 giugno 2020 per gli adeguamenti degli statuti del Terzo settore ed Imprese sociali
È stato prorogato dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro cui le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno adeguare i loro statuti al Codice del Terzo settore con maggioranze semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. La stessa proroga è prevista anche per le imprese sociali, per conformare, con forme e modalità agevolate, gli statuti alla nuova normativa dettata dal D.Lgs. n. 112/2017 .
Queste le novità introdotte dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. “Decreto Crescita”), in deroga, rispettivamente, a quanto previsto dall’art. 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e a quanto previsto dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
Non sussiste nessun obbligo di adeguamento statutario in capo alle cooperative sociali e ai loro consorzi, i quali, ai sensi del comma 4, dell’art. 1, del D.Lgs. n. 112/2017 “acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”.

FATTURA ELETTRONICA, ADEMPIMENTI

Agenzie viaggio: escursione turistica con voucher soggetta a fattura elettronica
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 26 luglio 2019, n. 324
Con la Risposta all’istanza di interpello 26 luglio 2019, n. 324, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi per le escursioni organizzate tramite un’agenzia di viaggio che rilascia ai clienti un voucher.
Il caso esaminato si riferisce ad una società, con volume d’affari superiore a 400.000 euro annui, che svolge attività di trasporto di persone e organizza anche tour tramite una propria agenzia di viaggio. All’atto della presentazione dei voucher in precedenza emessi dall’agenzia, la società rilascia a quest’ultima una ricevuta/scontrino fiscale con l’indicazione di “corrispettivo non pagato”.
Alla luce delle modifiche riguardanti la certificazione fiscale dei corrispettivi, di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, alla società è sorto il dubbio se sia ancora possibile emettere ricevute/scontrini fiscali non pagati alla presentazione dei voucher.
Tutti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e quelle ad esse assimilate – tra cui rientra anche, l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi – memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
L’obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020, ma è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.
L’Agenzia ha, pertanto, chiarito che la società, avendo un volume d’affari superiore al limite previsto, dal 1° luglio 2019 deve procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

IRPEF, RITENUTE

Escluso dall’obbligo di applicare le ritenute il soggetto non residente privo di stabile organizzazione
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 24 luglio 2019, n. 312
L’Agenzia Entrate, con la Risposta all’istanza di interpello 24 luglio 2019, n. 312, ha precisato che il soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, non riveste il ruolo di sostituto d’imposta e quindi non è tenuto ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.
In linea di principio anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. Tuttavia gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.
Le società non residenti, infatti, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.
Ne consegue che, in assenza di stabile organizzazione in Italia, la società non residente non rivestendo il ruolo di sostituto d’imposta, non è tenuta ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.
Resta inteso che, ove il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome della società, e di fatto lo eserciti, si dovrà valutare se la società medesima disponga, nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione, anche in assenza di una struttura fissa.

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Garage nel medesimo comune: permangono le agevolazioni “prima casa”
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 15 luglio 2019, n. 241
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello 15 luglio 2019, n. 241 ha chiarito che il possesso nello stesso Comune di un’altra unità immobiliare censita in una categoria diversa da quelle abitative, come ad esempio il garage (C/6), non osta al riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’abitazione. I due immobili presentano infatti natura e destinazione d’uso diverse.
Al riguardo, si ricorda che la Nota II-bis in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone:
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”;
“c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (…)
”.
Pertanto osta alle agevolazioni in commento la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; i benefici fiscali in esame non possono essere riconosciuti qualora il contribuente sia titolare, per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione oppure nuda proprietà su altro immobile ad uso abitativo, acquistato usufruendo del regime agevolato “prima casa”.
 
APPROFONDIMENTI
PROCESSO TRIBUTARIO, SCADENZE

La sospensione feriale dei termini 2019
La sospensione feriale dei termini processuali opererà dal 1° al 31 agosto, sia con riferimento ai termini relativi al contenzioso tributario sia per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo. Inoltre:

  • dal 20 agosto sono sospese le scadenze tributarie, mentre
  • dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali:

  • è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso;
  • sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente;
  • sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.
I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.
La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

SOCIETÀ

La comunicazione all’Archivio Rapporti Finanziari delle Holding industriali
Per le holding industriali, che quindi esercitano, in via esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico, l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, vi è un nuovo obbligo: la comunicazione dei rapporti finanziari allo specifico Archivio.
Il nuovo obbligo decorre dall’approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018: i dati mensili devono essere comunicati entro il termine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Le holding industriali si identificano nei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, svolgendo tale attività non nei confronti del pubblico.
La prevalenza si verifica in base ai dati dell’ultimo bilancio approvato: l’ammontare complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti, unitariamente considerati, deve essere superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
In caso di esito positivo del test, scattano gli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria.
I dati oggetto di comunicazione, le modalità di trasmissione e i termini di invio sono stati individuati dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 9647 del 19 gennaio 2007n. 31934 del 29 febbraio 2008 e n. 18269 del 10 febbraio 2015.
I dati devono essere trasmessi direttamente dalle società obbligate alle comunicazioni dei dati, e non attraverso intermediari per le attività di assistenza fiscale e di trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il canale SID (Sistema di interscambio dei dati).
I principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:

  • le partecipazioni;
  • i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
  • i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
  • il c.d. “cash pooling”;
  • il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

 
PRINCIPALI SCADENZE
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24 di imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 20 agosto 2019 IVA I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente.
I contribuenti Iva trimestrali sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al II trimestre dell’anno 2019.
 
Soggetti Iva mensili/trimestrali. Mod. F 24
Martedì 20 agosto 2019 Artigiani e commercianti – Contribuzione Versamento della rata dei contributi 2019 dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo II trimestre.
 
Artigiani e Commercianti;
Iscritti alla Gestione separata Inps.
 
Mod. F 24 on line
Lunedì 16 settembre 2019 Liquidazioni periodiche IVA Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre.
 
Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico
Lunedì 30 settembre 2019 (*) IRPEF e addizionali/ IRES/ IRAP/ Diritto camerale Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI PF/SP/SC 2019) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).
Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2019).
Versamento diritto annuale 2019.
Per i soggetti interessati dagli ISA. Mod. F 24
(*) Termine prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2019 dall’art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58.

 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 02/08/2019
Studio Mattonai

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