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NOVITA' E AGEVOLAZIONI

MANOVRA 2020
In vigore il Decreto Fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2020
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2019, ed è in vigore dal giorno successivo, il “Decreto Fiscale” di accompagnamento alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), che costituisce uno dei pilastri della prossima Manovra fiscale.
Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:

  • nuovi limiti e requisiti per la compensazione dei crediti tributari;
  • l’estensione del regime del reverse charge nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto;
  • nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica e relativa imposta di bollo;
  • rimodulazione degli acconti Irpef, Ires ed Irap;
  • nuovi limiti all’utilizzo del contante a partire dal 2020.

Vedi l’Approfondimento

VERSAMENTI

Secondo acconto delle imposte sui redditi al 50% per i soggetti Isa
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124,art. 58
L’art. 58 del D.L. n. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, prevede la possibilità, per i contribuenti soggetti agli ISA, di “rideterminare” gli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l’anno d’imposta 2019.
La seconda rata, da versare entro il 2 dicembre prossimo, può essere versata nella misura del 50% anziché del 60%.
Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile versare il 90%.
Vedi l’Approfondimento

IVA, ADEMPIMENTI

Fatture elettroniche, più tempo per aderire al servizio di consultazione: è possibile fino al 20 dicembre 2019
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 ottobre 2019, n. 738239
Con un Comunicato stampa del 30 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20 dicembre di quest’anno.
Il nuovo termine è fissato con Provvedimento n. 738239/2019 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica quello del 30 maggio 2019 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (1° luglio-31 ottobre 2019).

ADEMPIMENTI

Lotteria degli scontrini: per la trasmissione dei dati registratori telematici da aggiornare entro il 31 dicembre 2019
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2019, n. 739122
Con il Provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, siano in grado, a partire dal 1° gennaio 2020, di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla cosiddetta “lotteria degli scontrini”. Si prevede in particolare che:

  • il Registratore Telematico (o Server RT), in maniera distribuita nella giornata e al momento della chiusura giornaliera, mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, generi un file XML secondo un apposito tracciato;
  • entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web devono essere configurati al fine di consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione di un “codice lotteria”, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione.

Il provvedimento dispone inoltre che, fino al 30 giugno 2020i dati di dettaglio necessari alla partecipazione alla lotteria, trasmessi dai registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non saranno trasmessi al sistema lotteria per ragioni di privacy. Di conseguenza, tali soggetti non acquisiscono il codice lotteria dei clienti.

IMPRESE, PROCEDURE CONCORSUALI

Crisi d’impresa: pubblicato il documento sugli indici dell’allerta
Cndcec, Gli indici dell’allerta – Bozza del 19 ottobre 2019
In data 26 ottobre 2019 il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato sul proprio sito il documento con le regole per la determinazione e applicazione degli indici di allerta della crisi d’impresa, che dovranno ora essere approvati dal Ministero dello Sviluppo economico.
Lo stato di crisi dell’impresa è diagnosticato attraverso la preliminare rilevazione della:

  1. presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, nonché attraverso la
  2. verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge, infine mediante
  3. evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successiviattraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso.

Per tale motivo, il documento elaborato dal CNDCEC prevede l’impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio).
Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili, si ricorre, sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, all’impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente.
I cinque indici sono:

  1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
  2. indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  3. indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;
  4. indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  5. indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Gli indici sono stati ottenuti, con l’aiuto di partner tecnici, tramite un processo di selezione tra molte combinazioni di indici, con test che hanno interessato tutte le società con bilancio ordinario pubblicato, avendo riguardo ad eventi di default nei tre anni successivi

IVA, ADEMPIMENTI

Scontrino elettronico: online la guida delle Entrate per gli operatori di commercio al minuto
Agenzia delle Entrate, Guida fiscale “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la guida dedicata agli operatori di commercio al minuto e attività assimilate non obbligati ad emettere fattura (se non richiesta dal cliente) che devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica.
Il nuovo obbligo di certificazione dei corrispettivi, infatti, dal 2020 vedrà la scomparsa definitiva dei vecchi scontrini e delle vecchie ricevute fiscali, e gli operatori economici dovranno essere adeguatamente informati sulle nuove modalità di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi.
Queste operazioni devono essere effettuate con strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, che sono:

  • il Registratore Telematico (RT), che consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet;
  • la Procedura Web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

Nella guida sono disponibili tutte le informazioni utili sulle nuove modalità di certificazione e sui vantaggi che da esse ne derivano.
È inoltre stato pubblicato, sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, un video di presentazione.

IVA

I nuovi elenchi 2020 per l’applicazione dello Split Payment
Dipartimento delle Finanze, Elenchi validi per il 2020
Sono stati pubblicati, sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, gli elenchi che individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment per l’anno 2020.
Rientrano in tale disciplina, le operazioni verso le amministrazioni pubbliche definite dall’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e identificate nell’elenco “IPA” (www.indicepa.gov.it).
Il meccanismo dello split payment riguarda anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972.
Questi ultimi sono stati individuati dal Dipartimento delle Finanze attraverso i seguenti elenchi:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle amministrazioni pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Lo split payment non riguarda più le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, pertanto non si applica lo split payment alle prestazioni rese dagli esercenti arti o professioni.
Con riferimento all’anno di imposta 2020, è da evidenziare che attualmente la speciale disciplina si applicherà solamente sino al 30 giugno 2020. In assenza di un rinnovo della misura, dunque, gli elenchi appena pubblicati risulterebbero di utilità esclusivamente sino al 30 giugno 2020. È comunque auspicabile un rinnovo da parte del Consiglio Ue.

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: i chiarimenti sugli investimenti pubblicitari pregressi
Dipartimento per l’informazione ed editoria, FAQ 23 ottobre 2019
In data 23 ottobre 2019, il Dipartimento per l’informazione ed editoria ha fornito alcuni chiarimenti in merito al cosiddetto Bonus Pubblicità. In particolare, in caso di investimenti pubblicitari effettuati su canali diversi, la verifica degli investimenti effettuati nell’anno precedente verrà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sugli stessi.
Il quesito posto all’attenzione del Dipartimento riguardava la possibilità di richiedere il bonus per l’anno 2019, considerando che nell’anno 2018 erano state effettuate attività pubblicitarie solo su carta, mentre nell’anno 2019 sia su carta che in TV.
Dopo aver ricordato che, in via generale, non è possibile accedere al credito d’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente sono stati pari a zero, come previsto dal D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, il Dipartimento ha chiarito che nell’ipotesi di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente sarà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sui due mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-televisive).
Allo stesso modo, sugli investimenti complessivi effettuati sui due canali sarà calcolato l’incremento rispetto all’anno precedente.

ADEMPIMENTI

Apertura del portale “energivori” per le dichiarazioni relative all’annualità 2020
La CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) ha reso disponibile, con decorrenza 30 settembre 2019, il sistema telematico (Portale) per la raccolta delle dichiarazioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2017 (di seguito DM), ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2020.
Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro ENERGIVORI o tramite il link: energivori.csea.it
Si considerano “energivore” le imprese a forte consumo di energia (almeno 1 milione di KWh e che rispondano ai requisiti emanati).
Per i dettagli operativi si fa rinvio alla Circolare CSEA N. 28/2019/ELT – Apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2020 (Post Riforma) e alla Guida compilazione dichiarazioni energivori.
 

IRPEF, DETRAZIONI

Acquisto medicinali all’estero e detrazione Irpef
L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita tramite la propria rivista telematica, chiarisce che, al fine di poter chiedere la detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi per l’acquisto di medicinali all’estero, è necessario un documento che contenga le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia, ossia informazioni riguardo la natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente.
Qualora nel documento rilasciato dalla farmacia estera non fossero presenti queste informazioni si potrà o riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario, oppure chiedere alla farmacia una documentazione dalla quale si evinca la natura (farmaco o medicinale), la qualità (nome del farmaco) e la quantità del prodotto acquistato.

ADEMPIMENTI

Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali: aggiornati i modelli
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 21 ottobre 2019, n. 728796
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 728796 del 21 ottobre ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Le modifiche riguardano, in particolare, le disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi (D.L. 28 settembre 2018, n. 109) oltre a quelle in materia di Terzo settore (art. 82 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017).
Vengono inoltre recepiti alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la gestione dei benefici previsti dall’art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per i terreni agricoli e montani.

APPROFONDIMENTI
MANOVRA 2020

Le novità del Decreto Fiscale 2020
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2019, ed è in vigore dal giorno successivo, il “Decreto Fiscale” di accompagnamento alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), che costituisce uno dei pilastri della prossima Manovra fiscale.
Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:
DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI E NUOVI LIMITI – È vietato l’utilizzo in compensazione di crediti da parte dell’accollante di crediti acquisiti con accollo.
È altresì vietato ai contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva (ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972) di effettuare con l’F24 alcuna compensazione dei crediti (tributari e non).
Sono inoltre introdotti alcuni requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione con il modello F24 i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive, ovvero obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui, obbligo di presentare l’F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.
ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO – È prevista l’estensione del regime dell’inversione contabile IVA (reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
NORME PER OMESSE RITENUTE NEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO – In tutti i casi in cui un committente affida a un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione dev’essere effettuato dal committente, se il committente è un sostituto d’imposta residente in Italia.
FATTURA ELETTRONICA – Anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
IMPOSTA DI BOLLO FATTURA ELETTRONICA – In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, il Fisco comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
ACCONTI IRPEF, IRES ED IRAP – Per i contribuenti soggetti agli Isa i versamenti di acconto di Irpef, Ires ed Irap possono essere rideterminati nella misura del 50% anziché del 60%. Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile versare il 90% anziché il 100%. Il versamento degli acconti, secondo la disciplina a regime, dovrà essere effettuato senza alcun beneficio in due rate di pari importo del 50% dell’importo complessivamente dovuto.
NUOVI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE – A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia relativa all’uso del contante scenderà a 2.000 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale limite sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro

VERSAMENTI

La rimodulazione degli acconti delle imposte sui redditi
L’art. 58 del D.L. n. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, prevede la possibilità, per i contribuenti soggetti agli ISA, di “rideterminare” gli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l’anno d’imposta 2019.

Attenzione: la seconda rata, da versare entro il 2 dicembre prossimo, può essere versata nella misura del 50% anziché del 60%. Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile versare il 90%.

Vieni quindi smentito il Comunicato Stampa n. 188 del 14 ottobre 2019 con il quale MEF aveva preannunciato la proroga al 16 marzo 2020 del pagamento della rata del 16 novembre 2019 per i contribuenti ai quali si applicano gli ISA o in regime forfettario.
La rimodulazione degli acconti è un escamotage tecnico per spostare risorse finanziarie dall’anno 2019 all’anno successivo e così finanziare la Manovra economica 2020.
Il versamento degli acconti, secondo la disciplina a regime, dovrà essere effettuato in due rate di pari importo del 50% dell’importo complessivamente dovuto.
I soggetti interessati dalla possibilità di rimodulare gli acconti sono i contribuenti i cui ISA sono stati approvati ed hanno beneficiato della proroga del termine di versamento dal 30 giugno al 30 settembre.
Si tratta, delle imprese individuali, delle società di persone, delle associazioni di artisti e professionisti di cui all’art. 5 del TUIR, ma anche delle imprese familiari. Possono applicare la misura in rassegna anche i soggetti collegati, quindi i collaboratori familiari, i soci di società di persone, i professionisti associati e i soci di società di capitali che si sono avvalsi del regime di trasparenza previsto dal TUIR.
Sono stati interessati dalla proroga del versamento delle imposte anche i contribuenti forfetari. Conseguentemente, la possibilità di rimodulazione degli acconti dovrebbe riguardare anche i predetti soggetti.
La rimodulazione degli acconti rappresenta pur sempre una facoltà, infatti i contribuenti interessati, al fine di evitare complicazioni, potranno comunque versare la seconda rata come determinata originariamente nella misura del 60%.
 
PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 dicembre 2019 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

  • della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare
  • della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
 
Telematica
Lunedì 2 dicembre 2019 IRPEF/
IRES/
IRAP
Contributi IVS artigiani e commercianti
Gestione separata INPS Professionisti
Versamento secondo acconto 2019 per persone fisiche e persone giuridiche con esercizio solare. Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. F24
Lunedì 2 dicembre 2019 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe)
 
Termine ultimo, per i soggetti passivi IVA, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche nel terzo trimestre del 2019, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Venerdì 20 dicembre 2019 Fattura elettronica – Adesione al servizio di consultazione Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche. Operatori Iva o loro intermediari delegati;
consumatori finali
Telematica

 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 06/11/2019
Studio Mattonai

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