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NOVITA' E AGEVOLAZIONI

VERSAMENTI
Acconti in scadenza al 2 dicembre 2019: i chiarimenti delle Entrate su imposte e soggetti interessati
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 novembre 2019, n. 93/E  
In prossimità della scadenza, si ricorda che lunedì 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) andrà versata la seconda rata d’acconto per il 2019 relativa a:

  • imposte sui redditi (IRPEF ed IRES);
  • IRAP;
  • IVIE e IVAFE;
  • cedolare secca sulle locazioni;
  • contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) ha previsto, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, la possibilità di una rimodulazione del secondo acconto in scadenza, versando il 50% dell’imposta dovuta per il periodo precedente e non il 60%.
Vedi l’Approfondimento

REGIMI AGEVOLATI

Nel Ddl di bilancio 2020 nuove regole per il regime forfettario
Il Ddl di Bilancio 2020 ha modificato, nell’attuale formulazione, non ancora definitiva, il regime forfettario agevolato, che già negli anni precedenti ha subito non poche modifiche.
È l’art. 88 del Ddl quello dedicato al regime forfettario, con il quale viene abolita la flat tax al 20% per i redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro. Questa limitazione non è una novità ed era già stata ampiamente annunciata dal governo.
Con la nuova disposizione vengono inoltre inseriti due requisiti:

  • non aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 65.000 euro ragguagliato ad anno (così come è ora);
  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc. Questo “nuovo” requisito in realtà era già presente, ma con il limite di 5.000 euro, nella primissima versione del regime forfettario.

È prevista anche l’impossibilità di accesso o permanenza nel regime per “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) eccedenti l’importo di 30.000 euro”.
Vedi l’Approfondimento

IVA, FATTURA ELETTRONICA

Sanzioni relative alle fatture elettroniche scartate: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 11 novembre 2019, n. 23 (n0002019111100023)
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 ha stabilito che “la fattura elettronica o le fatture del lotto scartate dal SdI si considerano non emesse”.
Con il principio di diritto n. 23 dell’11 novembre 2019 l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in caso di mancata emissione della fattura nei termini di legge.
Il documento precisa che tale violazione, cui va equiparata la tardività dell’adempimento, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, e quindi, per ciascuna violazione:

  • fra il 90% ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
  • da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Viene inoltre precisato che gli istituti del concorso di violazioni e continuazione e del ravvedimento operoso non sono cumulabili, ma alternativi tra loro.

IVA, ADEMPIMENTI

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 2 dicembre 2019
Scade il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al 3° trimestre 2019 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione (LiPe) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: al via le domande per richiedere il voucher
Dal 7 novembre 2019, imprese e reti d’impresa possono avviare la compilazione della domanda per richiedere il voucher per l’Innovation manager, la misura che ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa presenti su tutto il territorio nazionale.
La domanda potrà essere compilata entro le ore 17.00 del 26 novembre 2019 e successivamente inviata a partire dalle ore 10.00 del giorno 3 dicembre 2019.
Le risorse, pari a 50 milioni di euro, sono state stanziate dalla legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) per le annualità 2019 e 2020.
Il bonus consiste in un contributo in forma di voucher concedibile in misura differenziata, ed entro determinati limiti, in funzione della tipologia di beneficiario:

  • micro e piccola impresa: 50% dei costi sostenuti
  • media impresa: 30% dei costi sostenuti
  • reti di imprese 50% dei costi sostenuti

Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione del Voucher sono contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2019

ADEMPIMENTI

Lotteria degli scontrini: le regole per consumatori e commercianti
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2019, n. 739122 (prov2019103139122)
Con il Provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019 l’Agenzia Entrate ha definito le regole tecniche per l’invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alle estrazioni della “lotteria degli scontrini”.
Dal 1° gennaio 2020, infatti, gli operatori dovranno trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali tramite i nuovi registratori telematici od utilizzare la procedura web delle Entrate.
Il provvedimento, in particolare, fornisce istruzioni circa la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria (Legge n. 232/2016).
Sono esclusi, fino al 30 giugno 2020, i soggetti già tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie.
Nel momento in cui viene effettuata l’operazione i registratori telematici e la procedura web, entrambi configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini, permetteranno di acquisire il “codice lotteria” del cliente, ossia un codice identificativo univoco che il consumatore dovrà richiedere sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per partecipare all’estrazione i consumatori, al momento dell’acquisto dovranno comunicare il proprio “codice lotteria” all’esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici (che i commercianti dovranno aver adattato, entro il 31 dicembre 2019, per consentire la trasmissione dei dati per la lotteria) genereranno il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all’Agenzia Entrate.

IVA, ADEMPIMENTI

Omissione della comunicazione della liquidazione periodica IVA: come rimediare
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 ottobre 2019, n. 736758 (prov2019102936758)
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 736758, ha fornito chiarimenti in merito a come procedere per l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” per il primo o secondo trimestre del 2019, anche se in presenza di fatture elettroniche emesse o operazioni transfrontaliere comunicate.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei contribuenti. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili da parte del contribuente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.
ll contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni secondo le modalità previste dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

IMPOSTA DI REGISTRO

Accordo transattivo a registro fisso solo se non prevede pagamenti
Corte di Cassazione, Sentenza 13 novembre 2019, n. 29382
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29382, depositata il 13 novembre 2019 ha ribadito che, ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 131/86, la tassazione degli accordi transattivi, ai fini dell’imposta di registro, muta a seconda del contenuto dell’atto e solo se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa.
In sintesi, l’accordo transattivo:

  • se comporta un trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali, sconterà l’imposta di registro prevista per i trasferimenti che realizza;
  • se non comporta un trasferimento della proprietà o costituzione di diritti reali, ma prevede obblighi di pagamento, sconterà l’imposta di registro del 3% (ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986), senza tener conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione;
  • se, nell’ipotesi residuale (che non comporti né il trasferimento della proprietà o costituzione di diritti reali, né obblighi di pagamento) sconterà l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

Ricordiamo che l’accordo transattivo è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso. Se redatto per scrittura privata non autenticata e contenente solo disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA, la registrazione sarà obbligatoria solo in caso d’uso (art. 5 del D.P.R. n. 131/1986).

INFORMAZIONI FINANZIARIE

Nuove modalità per accedere alla Centrale Rischi
Per accedere ai dati sulla Centrale Rischi, la Banca d’Italia ha messo a disposizione una nuova modalità online: è possibile accedere con SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o CNS (Carta nazionale dei servizi).
Con la nuova modalità si accede a uno spazio personale dove compilare e inoltrare la richiesta dati, effettuare la consultazione e scaricare le risposte.
È sempre possibile continuare a richiedere i dati nelle precedenti modalità (PEC, fax, posta ordinaria oppure direttamente a mano) allegando un documento di identità valido.

IMMOBILI

Ampliati i dati Omi disponibili con il servizio “Perimetri di zona”
È disponibile nell’area autenticata di Fisconline ed Entratel, la nuova funzionalità “Perimetri di zona” che consente agli utenti, di effettuare il download dei perimetri delle zone Omi, in formato kml, per ambiti territoriali e semestri di interesse.
Il servizio è un’estensione di “Forniture Omi-Quotazioni immobiliari”, la banca dati che consente di richiedere gratuitamente le quotazioni del mercato immobiliare, rilevate semestralmente e disponibili per l’intero territorio nazionale, per una specifica area territoriale, per una regione, una provincia o un comune.
Il nuovo servizio “Perimetri di zona” consente di richiedere, sempre gratuitamente, per l’intero territorio nazionale, per una singola provincia o per un comune e per il semestre di interesse, i perimetri (file in formato kml) delle zone Omi in cui sono suddivisi i territori comunali.
 

APPROFONDIMENTI
VERSAMENTI

La rimodulazione degli acconti d’imposta in scadenza al 2 dicembre 2019
In prossimità della scadenza, si ricorda che lunedì 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) andrà versata la seconda rata d’acconto per il 2019 relativa a:

  • imposte sui redditi (IRPEF ed IRES);
  • IRAP;
  • IVIE e IVAFE;
  • cedolare secca sulle locazioni;
  • contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) ha previsto, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, la possibilità di una rimodulazione del secondo acconto in scadenza, versando il 50% dell’imposta dovuta per il periodo precedente e non il 60%.
Con la Risoluzione n. 93/E/2019 del 12 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di versamento del secondo acconto, alla luce delle novità introdotte con il Decreto fiscale che ha previsto, per i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, che gli acconti Irpef, Ires e Irap possano essere corrisposti in due rate ciascuna, nella misura del 50%.
La disposizione prevede espressamente che è “fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.
Sono interessati dalla disposizione i soggetti che:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

Tutti i soggetti sopra citati, dunque, potranno versare il secondo acconto nella misura del 50%.
La Risoluzione si concentra poi sull’ambito oggettivo, chiarendo che la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari;
  • alla cedolare secca sui canoni di locazione;
  • all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

Da ultimo la Risoluzione precisa che il secondo acconto può essere versato nella minor misura del 50% indipendentemente dalla data di effettivo versamento della prima rata nella misura del 40%.
Quando, invece, l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.

REGIMI AGEVOLATI

Le nuove regole del regime forfettario dal 2020
Il Ddl di Bilancio 2020 ha modificato, nell’attuale formulazione, non ancora definitiva, il regime forfettario agevolato, che già negli anni precedenti ha subito non poche modifiche.
È l’art. 88 del Ddl quello dedicato al regime forfettario, con il quale viene abolita la flat tax al 20% per i redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro. Questa limitazione non è una novità ed era già stata ampiamente annunciata dal governo.
Con la nuova disposizione vengono inoltre inseriti due requisiti:

  • non aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 65.000 euro ragguagliato ad anno (così come è ora);
  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc. Questo “nuovo” requisito in realtà era già presente, ma con il limite di 5.000 euro, nella primissima versione del regime forfettario.

È prevista anche l’impossibilità di accesso o permanenza nel regime per “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) eccedenti l’importo di 30.000 euro”.
La finalità dell’inserimento di questa causa ostativa è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilate nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d’impresa, arti o professioni esercitate. Atteso il riferimento normativo ai redditi di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, non rilevano gli utili attribuiti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), TUIR, i redditi di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), e i redditi percepiti a seguito della cessione di diritti d’autore.
Si ritiene che la verifica della soglia citata debba valere anche in ipotesi di avvio dell’attività in regime forfetario nel corso dell’anno. La verifica di tale soglia èirrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Se tale previsione venisse confermata in sede di approvazione definitiva, verrebbe introdotto un vincolo che potenzialmente potrebbe impattare su un grande numero di “neo forfetari”, ovvero quei contribuenti che hanno aperto partita IVA in regime forfetario nel 2019 poiché in precedenza non potevano accedere al regime agevolato non tanto per questioni di fatturato, quanto per la compresenza di redditi di lavoro dipendente o pensione (tale vincolo era infatti presente nelle formulazioni precedenti della norma ed era poi stato eliminato).
Infine è stato previsto che il termine per l’accertamento è ridotto di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
 
PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 dicembre 2019 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

  • della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;
  • della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

 

Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
 
Telematica
Lunedì 2 dicembre 2019 IRPEF/
IRES/
IRAP
Contributi IVS artigiani e commercianti
Gestione separata INPS Professionisti
Versamento secondo acconto 2019 per persone fisiche e persone giuridiche con esercizio solare. Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. F24
Lunedì 2 dicembre 2019 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe)
 
Termine ultimo, per i soggetti passivi IVA, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del terzo trimestre del 2019, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Lunedì 16 dicembre 2019 IMU/TASI Versamento 2^ rata 2019 o unica soluzione Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili
Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) e utilizzatori dell’immobile.
Mod. F 24 o bollettino postale
Venerdì 20 dicembre 2019 Fattura elettronica – Adesione al servizio di consultazione Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche. Operatori Iva o loro intermediari delegati;
consumatori finali
Telematica

 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 22/11/2019
Studio Mattonai

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