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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid-19: prorogate le misure di contenimento fino al 31 luglio 2020

D.P.C.M. 14 luglio 2020

Con un nuovo D.P.C.M. sono state prorogate fino al prossimo 31 luglio le misure di contenimento del virus Covid-19, disposte con il D.P.C.M. 11 giugno 2020 e la cui efficacia è scaduta il 14 luglio.

Tra le principali misure prorogate al 31 luglio 2020 si ricordano:

  • l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi;
  • l’obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro;
  • il divieto di assembramenti;
  • le sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena;
  • il divieto di ingresso o la quarantena per chi arriva da Paesi extra UE e controlli più stringenti su porti e aeroporti.

Con il D.P.C.M. 14 luglio 2020 vengono altresì prorogate e aggiornate le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome” e per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico. Resteranno quindi in vigore, almeno fino a fine mese, gli obblighi previsti per le attività economiche e produttive, tra cui:

  • il divieto di assembramento, la disinfezione dei locali, il posizionamento di gel disinfettanti all’ingresso dei negozi;
  • per le attività di ristorazione, il distanziamento dei tavoli ad almeno un metro di distanza e la mascherina per i camerieri;
  • per quanto riguarda le spiagge e gli stabilimenti balneari, l’obbligo di mantenere il distanziamento tra gli ombrelloni e il divieto di praticare in spiaggia attività ludico-sportive che possano dar luogo ad assembramenti;
  • per i cinema e gli spettacoli dal vivo restano confermati i limiti di 200 spettatori al chiuso e 1.000, all’aperto, derogabili tuttavia dalle normative regionali. 


IVA

Entro il 31 luglio la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

Scade il 31 luglio 2020 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2020.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

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IMPOSTE INDIRETTE

Scadono OGGI 20 luglio i termini per il versamento dei bolli sulle fatture elettroniche (ma non per tutti)

Non poca confusione hanno creato le novità introdotte negli ultimi mesi in merito alla scadenza dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
La prima scadenza era fissata al 20 aprile e la seconda è fissata al 20 luglio, ma non per tutti. Due scadenze che, infatti non, sono sempre obbligatorie.
È stata stabilita la soglia dei 250 euro per termini più ampi per il primo e per il secondo trimestre (art. 26 D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40).
Se l’importo dovuto per il primo trimestre risulta inferiore a 250 euro, ma la somma complessiva dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro, è possibile effettuare senza sanzioni e interessi il versamento entro la scadenza del secondo trimestre, entro il 20 luglio.
Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, lo slittamento è doppio, alla scadenza prevista per il terzo trimestre, ovvero il 20 ottobre 2020.


AGEVOLAZIONI, IMMOBILI, SOCIETÀ

Le novità della conversione in legge del decreto “Rilancio”

Il disegno di legge di conversione del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha ricevuto, dopo il voto di fiducia, l’approvazione definitiva della Camera. Concluderà il suo iter parlamentare con l’approvazione del Senato che si preannuncia senza ulteriori modifiche. 
Rispetto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e attualmente in vigore, la versione del provvedimento presenta molte novità, tra cui l’ulteriore rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite al 16 marzo 2019, le modifiche alla disciplina dell’ecobonus e sismabonus, l’ampliamento del credito d’imposta sulle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo.
Il testo, che ora è all’esame del Senato, non dovrebbe subire modifiche e l’approvazione definitiva dovrà avvenire entro il 18 luglio 2020.
In particolare, tra le modifiche introdotte durante i lavori parlamentari, si segnalano:

  • l’ulteriore rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019. In particolare, si prevede lo spostamento della scadenza all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021;
  • estensione della disciplina del sismabonus ed ecobonus alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle associazioni e società sportive dilettantistiche. È prevista anche l’estensione delle agevolazioni agli edifici plurifamiliari. Gli interventi di efficientamento energetico hanno subito una modifica in termini di limiti di spesa e l’agevolazione potrà essere applicata anche alle seconde case;
  • la precisazione che lo sconto in fattura o l’opzione della cessione del credito d’imposta può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’art. 119 (ecobonus e sismabonus) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
  • la possibilità che il credito d’imposta per gli affitti venga riconosciuto, anche in assenza del requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. Inoltre è stato previsto che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta del 60% e del 30% di cui sopra spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Operativi i crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 luglio 2020, n. 259854 ; Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E

Con un Provvedimento del 10 luglio 2020 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal D.L. “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 ) per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato anche la Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 per fornire i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.

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SOCIETÀ

Start-up e PMI innovative: novità introdotte dal decreto “Rilancio”

Mise, Circolare 19 giugno 2020 n. 3724/C

Con la Circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, diretta alle Camere di commercio, il Ministero per lo sviluppo economico illustra le novità introdotte dall’art. 38, comma 5 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, in tema di durata dell’iscrizione alla sezione speciale delle start-up innovative e degli effetti rispetto alle policy ministeriali in materia ed agli aspetti fiscali connessi all’iscrizione al registro delle imprese.
In estrema sintesi la Circolare chiarisce che la start-up innovativa, risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari fino al sessantesimo mese (5 anni) dalla sua costituzione; decorso quel termine sarà obbligata al pagamento degli stessi.
Continuerà però ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella sezione speciale, mantenendo quindi il diritto ad accedere agli incentivi pubblici.
La circolare allega anche una pubblicazione ragionata ed ipertestuale dei pareri in materia di Start-up e PMI innovative resi negli ultimi anni.


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI, LOCAZIONI

La cessione del credito d’imposta sulle locazioni: al via dal 13 luglio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1 luglio 2020, n. 250739

È stato pubblicato in data 1° luglio sul sito dell’Agenzia Entrare il Provvedimento n. 250739/2020 con il quale sono state definite le modalità di cessione:

  • del credito d’imposta per botteghe e negozi previsto dal Decreto “Cura Italia” (art. 65 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27);
  • del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal decreto “Rilancio” (art. 28 D.L. n. 34/2020).

È stato quindi anche approvato il modello che i beneficiari del credito d’imposta dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito.
A tal fine si precisa quanto segue:

  • il modello dovrà essere trasmesso attraverso un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia Entrate;
  • nella comunicazione dovranno essere specificati alcuni dati, tra cui:
    – i codici fiscali di cedente e cessionari;
    – la tipologia del credito d’imposta ceduto;
    – l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario;
    – gli estremi di registrazione del contratto;
    – la data di cessione del credito
  • i soggetti che hanno ricevuto il credito, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, comunicano l’accettazione tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia e, dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta;
  • al momento non sono previste specifiche per l’invio del modello da parte degli intermediari.

In entrambi i casi, si ricorda che affinché il credito d’imposta possa ritenersi spettante è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato. Diversamente, nel caso in cui il pagamento non sia ancora avvenuto non è possibile fruire in via anticipata del credito.
Giova tuttavia sottolineare che, con la circolare n. 14/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di cessione del credito d’imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.
Pertanto, è possibile fruire del credito d’imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso al locatore e pagando il canone per la differenza.
Si ricorda inoltre che con un altro provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il n. 259854 del 10 luglio 2020, sono state fornite le istruzioni e il modello per le altre due tipologie di crediti per cui il decreto “Rilancio” ha previsto la possibilità di cessione: i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus vacanze: i chiarimenti dall’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 3 luglio 2020, n. 18/E

La Circolare n.18/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull’utilizzo del “Bonus vacanze” (Credito d’imposta vacanze) previsto dal decreto “Rilancio” e sulle modalità da seguire per beneficiarne.
Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO. A titolo indicativo sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande) colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.
Sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica “stagionale”. Sono invece esclusi i soggetti che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.
Il Bonus non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore. Ad esempio, precisa la Circolare, nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del Credito d’imposta vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore.
Il Bonus è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. È quindi necessario che almeno un giorno della vacanza ricada in questo periodo di riferimento.
Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.
Il Bonus spetta in relazione ad un unico soggiorno e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.
Per richiedere il Bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso, mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica, a “IO”, l’app dei servizi pubblici.
Una volta entrato nell’app, il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – DSU – in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In quel caso sarà generato un codice univoco (e relativo QR-code) che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus.


IRPEF

Le detrazioni IRPEF per investimenti in start-up o PMI innovative

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e più volte modificato nel tempo, ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative.
L’art. 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start-up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle start up innovative.
Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).
Le modalità di attuazione del citato art. 29 sono attualmente stabilite dal D.M. 7 maggio 2019.
È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (art. 25 del D.L. n. 179 del 2012).
Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai sensi dell’art. 2463- bis del codice civile (art. 11-bis del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).
Le start-up innovative devono essere iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese consultabile on line all’indirizzo http://startup.registroimprese.it/isin/home
L’art. 1, comma 66 , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l’art. 29 del D.L. n. 179/2012; in particolare, le lett. a) e c) del citato comma 66 hanno previsto la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start-up innovative, l’incremento della misura del beneficio al 30% e l’aumento dell’importo dell’investimento massimo detraibile a euro 1.000.000.
Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 30%. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 euro.
La legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di detrazione Irpef per gli investimenti in start-up innovative. L’efficacia di questa nuova misura agevolativa è subordinata, però, all’autorizzazione della Commissione europea, che non è stata rilasciata.
Il recente decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha invece previsto che la detrazione d’imposta per le persone fisiche venga innalzata, nel 2020, dal 30% al 50% per investimenti fino a 100.000 euro.
L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del termine triennale comporta infatti la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.


DICHIARAZIONI

Dichiarazioni 2020: pubblicata “fuori tempo massimo” la Circolare dell’Agenzia Entrate su detrazioni e deduzioni fiscali

Agenzia delle Entrate, Circolare 8 luglio 2020, n. 19/E

Con grave ritardo rispetto al consueto (negli anni scorsi le corrispondenti circolari erano state emanate nel mese di aprile e maggio) e “fuori tempo massimo” rispetto alla scadenza del 30 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida agli oneri deducibili e detraibili, nonché ai crediti d’imposta e al visto di conformità, ai fini della dichiarazione dei redditi 2020.
La Circolare 19/E dell’8 luglio 2020, di oltre 400 pagine, contiene anche l’elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il Caf o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità. In sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare.
È un ritardo certamente giustificabile alla luce dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’operatività dell’Agenzia. Purtroppo la stessa emergenza non è stata ritenuta sufficiente per concedere una proroga dei versamenti dovuti dai contribuenti, se non per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), e limitatamente al 20 luglio 2020.


LOCAZIONI, IMMOBILI

Modello RLI con “rinegoziazione dell’affitto”: online la nuova versione

Sul sito internet dell’Agenzia Entrate è disponibile l’ultima versione del Modello RLI (e relative applicazioni informatiche), che permette di comunicare al Fisco online anche la rinegoziazione del canone di locazione o di affitto. Tale atto, infatti, prima del periodo legato all’emergenza Covid-19, veniva presentato esclusivamente presso l’ufficio territoriale competente per la registrazione con la compilazione del modello 69.
In pratica, dal 3 luglio al 31 agosto si potrà registrare l’atto di rinegoziazione con due modalità:

  • telematicamente da casa utilizzando i software messi a disposizione dall’Agenzia (RLI);
  • comunicandolo all’ufficio in modalità agile con il modello RLI o con il modello 69 ;

Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato solo il modello RLI.


LOCAZIONI, IMMOBILI

Locazione immobili commerciali: possibile optare per la cedolare secca anche successivamente

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 1° luglio 2020, n. 198

Come previsto dalla Circolare 10 aprile 2019, n. 8/E dell’Agenzia Entrate l’opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.
Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile però accedere al suddetto regime per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine, è possibile revocare l’opzione per il regime della cedolare.
Nel caso specifico oggetto della risposta ad istanza di interpello n. 198 del 1° luglio 2020, dunque, il contribuente che dal 1° gennaio 2019 ha locato un immobile commerciale scegliendo, al momento della registrazione del contratto, la tassazione ordinaria, può transitare nel regime della cedolare secca entro il 31 gennaio 2021.


DONAZIONE

Non è una “donazione” il versamento su un conto cointestato con l’ex coniuge, ma in favore dei figli

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 9 luglio 2020, n. 205

Con la risposta n. 205 del 9 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la cointestazione del conto corrente, a firma congiunta, aperto dagli ex coniugi a garanzia della sicurezza economica dei figli in età adulta, in adempimento di un obbligo stabilito dal giudice con la sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell’imposta di donazione.
Il conto “in comune” rappresenta, infatti, uno strumento pratico, utile per la raccolta e la gestione dei proventi a vantaggio esclusivo dei figli, ora minori, reali beneficiari, e la firma congiunta non consente al singolo cointestatario di disporre del conto senza il consenso dell’altro.
L’Agenzia delle Entrate ha pertanto escluso che l’operazione possa configurare una donazione indiretta nei confronti dell’ex coniuge.


APPROFONDIMENTI
IVA

Presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

Scade il 31 luglio 2020 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2020.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007 );
  • si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.
Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non occorre né visto di conformità né garanzia.


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro: il modello e le istruzioni

Con il Provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal D.L. “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
L’Agenzia Entrate ha pubblicato anche la Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 per fornire i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.
Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Soggetti beneficiari
La circolare precisa che tra i possibili beneficiari dell’agevolazione rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.
I soggetti beneficiari devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili:

CODICE ATECO 2007DENOMINAZIONE
551000Alberghi
552010Villaggi turistici
552020Ostelli della gioventù
552030Rifugi di montagna
552040Colonie marine e montane
552051Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010Gestione di vagoni letto
559020Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011Ristorazione con somministrazione
561012Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030Gelaterie e pasticcerie
561041Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042Ristorazione ambulante
561050Ristorazione su treni e navi
562100Catering per eventi, banqueting
562910Mense
562920Catering continuativo su base contrattuale
563000Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400Attività di proiezione cinematografica
791100Attività delle agenzie di viaggio
791200Attività dei tour operator
799011Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020Attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000Organizzazione di convegni e fiere
900101Attività nel campo della recitazione
900109Altre rappresentazioni artistiche
900201Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202Attività nel campo della regia
900209Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100Attività di biblioteche ed archivi
910200Attività di musei
910300Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100Parchi di divertimento e parchi tematici
932920Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420Stabilimenti termali

Anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

Spese agevolabili
Le spese che possono beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili:
1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

  1. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
  2. gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
La Circolare precisa che nel rispetto della ratio legis, inoltre, è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Misura e utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.
Rileva il principio di cassa per esercenti arti e professioni e il principio di competenza per le società. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA.
Sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è pari al 60% delle spese ammissibili e non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020). Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.
Per beneficiare dei suddetti crediti d’imposta, occorre presentare apposito modello all’Agenzia delle Entrate (approvato dal provvedimento n. 259854/2020) per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e delle spese che danno diritto al credito sanificazione (per consentire in tal caso di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili).
La comunicazione relativa al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. La comunicazione per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione va invece inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Oggi Lunedì 20 luglio 2020IRPEF e addizionaliVersamento dell’imposta a saldo 2019 e del primo acconto 2020 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 PF (interessate dagli ISA) e REDDITI 2020 SPPersone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020. Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2020.Mod. F 24
Oggi Lunedì 20 luglio 2020IRESVersamento dell’imposta a saldo 2019 e del primo acconto 2020 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 SOGGETTI IRES).Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari.Mod. F 24
Oggi Lunedì 20 luglio 2020Diritto cameraleVersamento diritto annuale 2020.Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese.Mod. F24
Oggi Lunedì 20 luglio 2020Imposta di bolloVersamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche per i soggetti che hanno superato la soglia di 250 euro nel primo e secondi trimestre (sommati) o nel solo secondo trimestre 2020.Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo.Mod. F24
Venerdì 31 luglio 2020Contributo Autorità garante concorrenzaVersamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.Società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro.MAV, PagoPA, bonifico
Venerdì 31 luglio 2020IVAUltimo giorno utile per l’invio della richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a credito del trimestre precedente.Contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.Telematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 20/07/2020

Studio Mattonai

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