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LAVORO SPORTIVO

Nella riunione del 7 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di Decreto Legislativo, proposto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, “correttivo” al lavoro sportivo

Il provvedimento, almeno nel testo che è stato messo a disposizione, ed avremo certezza quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prova a dare elementi chiari per l’inquadramento del “lavoratore Sportivo” e prevede per i primi cinque anni, dall’entrata in vigore della norma, il contenimento degli oneri contributivi al fine di rendere più sostenibile l’impatto della riforma.

Con la riforma è lavoratore sportivo «l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva dietro un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali».

Viene abolita la distinzione tra settore professionistico e settore dilettantistico. La riforma, infatti, disciplina, in generale, il lavoratore sportivo. Il legislatore ha ribaltato completamente l’inquadramento attuale dei collaboratori nello sport dilettantistico che, dall’essere definiti come “sportivi dilettanti”, verranno da oggi in poi considerati come lavoratori veri e propri che percepiscono un corrispettivo. I lavoratori sportivi potranno assumere le qualifiche di lavoratori autonomi, co.co.co, lavoratori dipendenti ovvero occasionali.

Ciò detto, è chiaro che i nuovi lavoratori sportivi produrranno reddito e saranno soggetti a tassazione e a contribuzione previdenziale.

Rimane una No Tax area per i compensi inferiori ad euro 5.000,00.

E’ previsto il pagamento dei soli contributi sui compensi che vanno da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00; L’importo dei contributi è pari al 25% che saranno a carico del “collaboratore” per 1/3 collaboratore, mentre i restanti 2/3 saranno a Carico dell’ente. Oltre i 15.000,00 si applicheranno le ritenute fiscali e previdenziali.

Attenzione i contributi per i primi 5 anni sono ridotti del 50%. 

Viene inoltre stabilito un tetto massimo di 18 ore settimanali per cui il lavoratore può collaborare con l’ente Sportivo; restando in tale parametro non può essere messo in discussione l’autonomia di rapporto; si ipotizza, per quanto compreso da una prima lettura del testo reso pubblico, che il rapporto può andare anche oltre il tetto orario indicato, ma resta la necessità di dimostrare, da parte delle ASD o SSD, che non si stia nascondendo un rapporto subordinato.

La riforma dovrebbe permettere ai dipendenti pubblici di prestare l’opera con gli enti sportivi, anche a titolo oneroso senza necessità di essere autorizzati.

In attesa del testo definitivo lo studio ha organizzato per il 20 luglio ore 15.30 un webinar gratuito online sulla piattaforma zoom, iscriviti inviando una mail a segreteria@studiomattonai.it 

Bientina lì, 08/07/2022

Studio Mattonai

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