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PERMESSI ELETTORALI: RIFLESSI IN BUSTA PAGA

Premessa

Con l’avvicinarsi delle prossime elezioni del 25 settembre 2022, che si terranno dalle ore 7.00 alle ore 23.00, risulta di estremo interesse comprendere come il datore di lavoro deve gestire i giorni di permessi fruiti dal lavoratore che adempie specifiche funzioni nell’ambito del collegio elettorale. Il datore di lavoro può opporsi all’esercizio di tale diritto del proprio dipendente? Il lavoratore è retribuito durante i giorni in cui si assenta dal lavoro? E se le operazioni di spoglio si protraggono oltre la mezzanotte del 25 settembre, il lavoratore ha diritto di assentarsi il giorno successivo?

Vediamo quindi nel dettaglio come devono comportarsi le parti e come gestire correttamente il cedolino relativo al mese di settembre.

Normativa

L’art. 119 del D.P.R. n. 361/57, modificato dall’art. 11 della legge n. 53/90 e dall’art. 1 della legge n. 69/92, riconosce ai dipendenti pubblici e privati, in occasione delle elezioni politiche nazionali, europee, locali e delle consultazioni referendarie, il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni di voto e scrutinio. Ma non solo. I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Dunque, a fronte di un diritto soggettivo a svolgere le funzioni elettorali, quale estrinsecazione del diritto a partecipare attivamente al processo democratico, il datore di lavoro non può ostacolare o limitare l’esercizio di tale diritto asserendo ragioni produttive e /o organizzative.

Soggetti interessati

Le funzioni che assumono rilievo ai fini del riconoscimento del diritto di astensione dal lavoro sono le seguenti:

  • presidente, segretario, scrutatore di seggio;
  • rappresentante di lista;
  • rappresentante di gruppo di candidati;
  • in caso di referendum, rappresentante del partito, del gruppo politico o del comitato promotore della consultazione referendaria.

Mentre le consultazioni elettorali rilevanti ai sensi della normativa che governa la materia sono:

  • le elezioni europee (Parlamento Europeo);
  • le elezioni politiche (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica);
  • le elezioni amministrative (comuni, province, regioni);
  • il referendum.

Come funzionano i permessi elettorali

Asserito che il lavoratore ha il diritto di assentarsi per tutto il periodo necessario all’esplicazione delle attività connesse presso i seggi elettorali, che i giorni di assenza del lavoratore per prendere parte alle operazioni elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, è ora necessario comprendere come deve essere gestito in busta paga il caso di un permesso elettorale chiesto in un giorno comunque festivo o non lavorato (come nel caso di specie).

In tali casi, il lavoratore ha diritto:

  • aun giorno di riposo compensativo;
  • oppure, sarà compensato con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

Laddove il lavoratore vuole rinunciare alla giornata di riposo e ricevere la normale retribuzione che gli spetta, deve comunque validamente accertarlo. Nel caso in cui, invece, accetta il riposo compensativo, in base ai principi in tema di riposo settimanale la giornata di riposo deve essere goduta con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.

APPROFONDIMENTO. Un caso particolare che merita di essere citato è quello riguardante le operazioni elettorali che coprono solamente una parte della giornata. Sul punto, ci viene in aiuto la giurisprudenza con la Sentenza della Corte di Cassazione n. 11830 del 19 settembre 2001, la quale ha stabilito che anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. Così, a titolo di esempio, lo spoglio terminato alle ore due del mattino di lunedì, conferisce al lavoratore il diritto ad astenersi per l’intera giornata e di percepire l’intera retribuzione.

La legge non fornisce indicazioni per quanto riguarda la scelta tra riposo compensativo o maggiorazione della paga. Essa inoltre non precisa se la retribuzione dei giorni festivi debba comprendere o meno le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Considerato il vuoto normativo, è necessario fare riferimento ai contratti collettivi, anche se, secondo giurisprudenza prevalente, il diritto alla maggiorazione retributiva o al riposo compensativo è dovuto indipendentemente dal contratto collettivo.

Volendo, quindi, ricapitolare quanto finora detto possiamo affermare che:

  • le giornate trascorse al seggio, coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
  • per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto di usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile;
  • operazioni di scrutinio che si protraggono oltre la mezzanotte: nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggano, anche solo per poche ore, dopo la mezzanotte i lavoratori hanno diritto di assentarsi per l’intera giornata lavorativa e spetta loro l’intera retribuzione.
COME RETRIBUIRE I PERMESSI ELETTORALI IN BUSTA PAGA
Operazioni elettorali coincidenti con l’orario lavorativoIl lavoratore ha diritto alla normale retribuzione come se avesse lavorato.
Operazioni elettorali coincidenti con giorni festivi o non lavorativiIl lavoratore ha diritto: a un giorno di riposo compensativo (da fruire con immediatezza); a quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.
Operazioni elettorali che si protraggono oltre le 24.00Il lavoratore ha diritto di assentarsi per l’intera giornata lavorativa e spetta l’intera retribuzione.

Adempimenti del lavoratore

Descritta la disciplina generale dei permessi elettorali, non bisogna dimenticare che il lavoratore è tenuto a degli adempimenti di tipo amministrativo.

Infatti, il lavoratore, dal canto suo, deve:

  1. comunicare con tempestività la propria assenza al datore di lavoro preavvertendolo in ossequio dei principi generali di buona fede e correttezza e consegnare copia della comunicazione ricevuta dall’Ufficio elettorale;
  2. consegnare al datore di lavoro il certificato dell’Ufficio Elettorale del Comune di residenza o quello di nomina da parte di un partito politico che partecipa alla competizione. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta e vistata dalla presidenza e dalla vicepresidenza del seggio elettorale ove il lavoratore ha svolto la propria attività.

Dovrà prestarsi attenzione alla completezza delle informazioni riportate. In particolare, il certificato di chiamata al seggio dovrà esporre la data e ora di inizio delle operazioni, le presenze effettive, nonché la data e ora di chiusura delle operazioni stesse.

  1. al termine delle operazioni elettorali il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro copia dell’attestazione dello svolgimento della funzione elettorale. Questo documento deve riportare le giornate in cui il lavoratore ha presenziato alle operazioni e l’orario d’inizio e di conclusione delle stesse.

Di seguito, si riporta un formulario ad uso degli operatori per attestare che il lavoratore è stato assente per svolgere funzioni elettorali.

Oggetto: Permesso funzioni elettorali   Con riferimento alle funzioni pubbliche che lei dovrà ricoprire in occasione delle consultazioni elettorali del ……….., prendiamo atto della Sua assenza ai fini dell’espletamento dell’incarico di presidente/segretario/scrutatore/rappresentante di lista assegnatoLe. La giustificazione dell’assenza e la corresponsione della retribuzione sono condizionate alla tempestiva produzione da parte Sua di idonea attestazione del presidente del seggio in merito alla funzione svolta, riportante la data e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni. La preghiamo di restituirci, sottoscritta per ricevuta, l’unita copia della presente lettera.   Luogo e data ……………………..   Firma del datore di lavoro                                                        Per ricevuta Firma del lavoratore   __________________________                                                        _______________________________                                                                                            

A tal proposito, la sentenza n. 1631 del 23 gennaio 2018 della Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore che ha consegnato un falso certificato di partecipazione alle attività elettorali, che gli ha consentito di godere del riposo compensativo. Secondo la Cassazione questa condotta è motivo di licenziamento disciplinare poiché non solo pregiudica il rapporto fiduciario del contratto di lavoro, ma reca anche un danno economico all’azienda.

Diritto di voto

Quanto finora specificato vale naturalmente per i lavoratori chiamati alle operazioni elettorali, ma cosa prevede la legge per gli elettori? Ebbene, nonostante l’art. 48 della Costituzione sancisca che il diritto di voto sia anche un dovere civico, non è, in linea generale, previsto alcun diritto di fruizione di permessi retribuiti riferibili a tale attività. È evidente, del pari, che comportamenti eventualmente mirati ad ostacolarne o aggravarne l’esercizio sarebbero considerati illegittimi.

RICORDA. Quindi, il lavoratore che intenda esercitare il proprio diritto di voto durante un giorno lavorativo dovrà pertanto chiedere al datore di lavoro di fruire di permessi eventualmente disponibili per altre ragioni (es. motivi privati) ovvero di poter fruire di giorni di ferie maturati in costanza di rapporto, al fine di raggiungere il proprio comune di residenza.

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10 marzo 1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

APPROFONDIMENTO. Qualora ricorra la predetta circostanza, al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5 marzo 1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno: un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri; due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole. Esistono, inoltre, agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia, come di seguito indicato: treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che
per la 2ª classe; nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime. Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un’autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l’elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Tratto da My Solution

Bientina lì, 21/09/2022

Studio Mattonai

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