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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Tregua fiscale: pubblicata la circolare “omnibus”

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E

La legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse norme che disciplinano la cosiddetta “tregua fiscale”.

L’Agenzia delle Entrate, dopo la circolare n. 1/E/2023, con la quale ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, ha fornito ulteriori indicazioni in merito:

  • alla regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • al ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, all’adesione agevolata e alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Nella circolare sono forniti altresì chiarimenti in merito alla chiusura delle liti tributarie e alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: emanato il provvedimento

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27663

La definizione agevolata delle sanzioni prevista dai commi da 179 a 185 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 ha trovato piena attuazione grazie al Provvedimento n. 27663 del 30 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

La definizione agevolata si applica ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per:

  • accertamenti con adesione, relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
  • atti di accertamento con adesione relativi agli inviti (art. 5-ter del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), notificati entro il 31 marzo 2023;
  • accertamenti con adesione relativi ad inviti al contradditorio, notificati entro il 31 marzo 2023.

e si sostanzia nel versamento di sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

È esclusa la compensazione dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

In caso di inadempimento nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (lieve tardività).

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l’Ufficio procede con le ordinarie attività in relazione a ciascuno degli atti del procedimento di accertamento.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione avvisi bonari anche per le LIPE

Ministro dell’Economia e delle Finanze, Question time 1° febbraio 2023, risposta 3-00140

Nella risposta 3-00140 rilasciata nel corso del Question time del 1° febbraio 2023, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha espressamente confermato l’applicabilità alle liquidazioni periodiche IVA della modalità agevolata di definizione degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023.

Il Ministro ha richiamato la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate, che specifica che la definizione agevolata delle violazioni emerse dai controlli automatizzati (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), si applica, a prescindere dal periodo d’imposta, a tutte le rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Non è necessario intervenire con iniziative normative in quanto rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Regolarizzazione delle violazioni formali: pubblicato il provvedimento attuativo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27629

L’Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 27629 del 30 gennaio 2023, ha reso operativa la regolarizzazione delle violazioni formali reintrodotta dall’art. 1, commi 166-173, della legge n. 197/2022.

Ambito di applicazione

Con la definizione agevolata di cui ai commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale.

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente.

La regolarizzazione non si applica:

  • alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi;
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, vale a dire al 1° gennaio 2023;
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  • agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

La regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, sia con riferimento alle violazioni inerenti all’IVAFE e all’IVIE.

Perfezionamento della regolarizzazione

Le irregolarità od omissioni vengono rimosse entro il 31 marzo 2024 attraverso il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento dell’importo regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24. Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di 200 euro. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato. Il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di PVC, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.

DICHIARAZIONI

Ravvedimento operoso del quadro RW

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 aveva fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche per quanto riguarda quadro RW.

Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

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DICHIARAZIONI

Approvato il modello di Certificazione Unica e i relativi software

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392

Con il Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392 sono stati approvati il Modello CU 2023 relativo al periodo d’imposta 2022, le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica e le istruzioni di compilazione.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono ora disponibili anche i software di compilazione e controllo della Certificazione Unica 2023. Il primo consente a sostituti d’imposta e datori di lavoratori di predisporre la dichiarazione dei redditi dei loro dipendenti, il secondo segnala le incongruenze riscontrate consentendo di correggere eventuali errori.

DICHIARAZIONI

Approvato il Modello 770/2023 e le specifiche tecniche per l’invio dei modelli IVA e IVA base

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 gennaio 2023, n. 25954 e Provvedimento 27 gennaio 2023, n. 25934

Con due Provvedimenti pubblicati in data 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato:

  • il modello 770/2023 (anno d’imposta 2022) che i sostituti d’imposta devono compilare per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate nel 2022;
  • le specifiche tecniche (Allegato A) per la trasmissione telematica dei modelli di dichiarazione IVA e IVA base 2023 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo, che provvedono direttamente all’invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

REVISIONE

Dal 2023 nuovi limiti per l’obbligo di revisione legale per s.r.l. e coop

Dal 2023 è pienamente in vigore il nuovo testo dell’art 2477 c.c., come modificato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è ora obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

I bilanci di riferimento da considerare sono quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono quindi provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto articolo entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

REGIMI AGEVOLATI

Riduzione contributi INPS 35% per forfetari entro il 28 febbraio

I contribuenti interessati a fruire dell’agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione “ordinaria” alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l’apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2023.

Il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.

L’adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.

L’accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2023.

Nell’effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l’età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.

I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d’imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d’imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all’agevolazione contributiva.

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta anche per le imprese energivore neocostituite: come calcolarlo

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 7 febbraio 2023, n. 193

Con la risposta n. 193 del 7 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le imprese neocostituite “energivore” che autoconsumano l’energia prodotta, possono accedere al “credito d’imposta prodotti energetici” facendo riferimento ad un parametro forfetario nella verifica dell’incremento del costo medio utilizzando i valori correlati all’acquisto del combustibile usato per la produzione di energia.

Nel caso specifico oggetto di risposta, poiché l’impresa utilizza il gas naturale quale combustibile, l’Agenzia delle Entrate ha indicato:

  • come parametro iniziale il prezzo di riferimento del Mercato infra giornaliero (Migas), pubblicato dal Gestore mercati energetici (Gme) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019 (analogamente a quanto previsto dal legislatore per la determinazione del requisito dell’incremento del costo ai fini del credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale, con l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 17/2022);
  • come parametro finale il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022, considerando anche i chiarimenti già forniti con la circolare n. 20/2022 (paragrafo 3.4), nel caso di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica (la ”documentazione certificativa” è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale).

AGEVOLAZIONI

Bonus energia elettrica e gas di dicembre 2022: pronti i codici tributo per i cessionari

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 30 gennaio 2023, n. 2/E

Con la Risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta destinati alle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022, acquistati dai cessionari.

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

  • 7742, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 7743, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 7744, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 7745, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.

AGEVOLAZIONI

On-line il portale ENEA 2023 per invio dati Eco-bonus e Bonus casa

Dal 1° febbraio 2023 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it dove trasmettere all’ENEA i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus (art. 14 del D.L. n. 63/2013) e Bonus casa (art. 16-bis del TUIR).

Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 decorre dalla data di messa on-line del sito (1° febbraio 2023).

All’ENEA devono essere inviati, attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati degli interventi di bonus facciate limitatamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022).

Attraverso la sezione Bonus casa, devono essere trasmessi i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

È possibile accedere al servizio online solo con autenticazione tramite SPID o CIE.

SOCIETÀ

Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la PA e dei reati societari nelle micro e piccole imprese

Nell’ambito di un Accordo di collaborazione istituzionale tra UNI – Ente Italiano di Normazione e la Provincia Autonoma di Trento, è stato recentemente pubblicato un modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo come previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, e dei reati societari, specificatamente pensato per le micro e piccole imprese.

La nuova UNI/PdR 138:2023 non è una norma nazionale ma una prassi di riferimento. Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”, come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI. Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Il valore di questa prassi di riferimento sta dunque nel fornire una risposta alle specifiche esigenze operative delle micro e piccole imprese. Se, infatti, la legislazione vigente che riguarda l’anticorruzione, a livello nazionale ed internazionale, è già molto ampia e consolidata (e vede nella UNI ISO 37001:2016 la norma tecnica di riferimento per quanto concerne i Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione), nessuna particolare indicazione è stata finora rinvenibile per la piccola imprenditorialità con riguardo a tali temi, se non in maniera limitata in ambito dottrinario e, con riguardo ai reati societari, dai Principi di revisione delle piccole imprese.

La UNI/PdR 138:2023 rappresenta quindi prima di tutto un’azione di promozione per stimolare la compliance aziendale su questi temi di vitale importanza per la competitività del Paese.

La nuova UNI/PdR 138:2023 è liberamente scaricabile dal Catalogo UNI (UNIstore), previa registrazione.

AGEVOLAZIONI

Bonus acqua potabile: al via le comunicazioni delle spese sostenute nel 2022

Con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica la legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha introdotto un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. L’agevolazione è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2022 anche per le spese sostenute nel 2023.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che fino al 28 febbraio 2023 i beneficiari del bonus possono comunicare le spese sostenute nel 2022 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello di comunicazione, recentemente aggiornato.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed è così fissato:

  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Una volta ricevuto l’ok dall’Agenzia delle Entrate il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’Enea, che effettua il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi.

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Tregua fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E

La legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse norme che disciplinano la cosiddetta “tregua fiscale”.

L’Agenzia delle Entrate, dopo la circolare n. 1/E/2023, con la quale ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, ha fornito ulteriori indicazioni in merito:

  • alla regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • al ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, all’adesione agevolata e alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Nella circolare sono forniti altresì chiarimenti in merito alla chiusura delle liti tributarie e alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Regolarizzazione delle irregolarità formali – art. 1, commi 166-173, legge n. 197/2022

Possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni formali, commesse dalla generalità dei contribuenti, in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta, mediante versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, che deve avvenire, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).

La circolare fornisce un elenco esemplificativo delle violazioni formali che rientrano nella definizione.

Non è possibile avvalersi della regolarizzazione con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, alle violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, alla tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare dell’obbligo di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE. Tale esclusione vale anche per le violazioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. n. 167/1990 da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari.

Sono prorogati di due anni i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione o dell’atto di irrogazione della sanzione, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un PVC, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – art. 1, commi 174-178, legge n. 197/2022

Prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti (dal 2016 in avanti).

Il ravvedimento speciale implica il pagamento di un 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o della prima rata entro il medesimo termine, nonché, entro quest’ultimo termine, con la rimozione delle irregolarità od omissioni ravvedute.

La circolare chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, non sono invece definibili le violazioni che possono essere rilevate ai sensi degli art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (già definibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari ex art. 1, commi 153-159), e le violazioni formali.

Il ravvedimento speciale non è esperibile per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, non incide sui ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.

È necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Opera la normativa ordinaria del ravvedimento operoso e, quindi, per i versamenti è prevista l’utilizzabilità della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Adesione e definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento – art. 1, commi 179-185, legge n. 197/2022

Viene prevista la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Possono essere definiti gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023 e gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora, alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili, o siano notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

La definizione si perfeziona:

  • con riferimento agli atti del procedimento di adesione, con il pagamento dell’intero importo o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo;
  • con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, con il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso dell’importo dovuto ovvero della prima rata.

Il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un 1/18.

La circolare precisa che rientrano nella definizione agevolata anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, previamente attivata, a seguito di inviti emessi dall’ufficio e che l’acquiescenza (di cui al comma 180) sia preclusa in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, cui ha fatto seguito un’adesione non perfezionata.

La circolare fornisce altresì chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186-205), alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206-212), alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione (commi 213-218) e alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi 219-221).

DICHIARAZIONI

Quadro RW: applicazione del ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, aveva fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.

Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

Le sanzioni legate al quadro RW sono le seguenti:

  • dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati non a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990);
  • dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990).

È prevista comunque la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario e quindi, per i redditi 2021, entro il prossimo 28 febbraio 2023).

Alle sanzioni è possibile applicare le regole generali del ravvedimento operoso.

Pertanto, le riduzioni sono le seguenti:

Tipologia di Stato esteroEntro 90 giorni (1/9)Entro 1 anno (1/8)Entro 2 anni (1/7)Oltre 2 anni (1/6)Dopo PVC (1/5)
A regime fiscale privilegiato0,334%0,375%0,428%0,5%0,6%
NON a regime fiscale privilegiato0,667%0,75%0,857%1%1,2%

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che nel caso di omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini e i dati nella stessa contenuti sono corretti, è possibile rimediare all’omessa presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche oltre.

Chiaramente cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi.

Se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30% delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a 2.000 euro per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale.

Se la presentazione del modulo RW avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997), però senza la maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero. Inoltre, si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o dal 6% al 30%).

Entrambe le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra.

Il contribuente non obbligato alla presentazione del modello Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì 28 febbraio 2022Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetarioTermine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso.Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario (legge n. 190/2014), esercenti attività di impresa, arti o professioni.Compilazione modello telematico.
Martedì 28 febbraio 2022Imposta di bollo su fatture elettronicheTermine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2022.Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bolloServizio Agenzia Entrate o Mod. F24
Martedì 28 febbraio 2022Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVATermine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre del 2022.Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.Telematica
Giovedì 16 marzo 2022CertificazioniTermine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2023 (anno 2022). Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.Sostituti d’impostaTelematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 17/02/2023

Studio Mattonai

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