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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE
DIRITTO DEL LAVORO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto cd. Lavoro
D.L. 4 maggio 2023, n. 48
Nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023, n. 103 è stato pubblicato il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Tra le altre, si segnala una rilevante novità sui contratti a termine: nel dettaglio, vengono modificate le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi).
Al riguardo, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  • per sostituire altri lavoratori.

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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Al via la presentazione dei piani formativi monoaziendali di Fondoprofessioni
Avviso n. 7/2023
Fondoprofessioni – con Avviso n. 7/2023 – seleziona piani formativi monoaziendali per l’erogazione di contributi che coprano i costi di partecipazione sostenuti dai dipendenti con contratto a tempo determinato/indeterminato o di apprendistato.
Con l’Avviso sono finanziati piani formativi destinati ai dipendenti di commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, aziende.
Le risorse allocate con l’avviso sono pari a 450.000 euro. Tale disponibilità potrà essere, eventualmente, integrata in seguito a delibera del C.d.A. di Fondoprofessioni.
Il contributo per ogni singolo piano formativo sarà al massimo di 30.000 euro. Ogni singolo progetto prevede una durata da 16 h a 60 h, con almeno 4 e non oltre 20 allievi in formazione.
Con riferimento alla modalità di formazione in presenza, il costo complessivo dell’intervento formativo è rendicontato e riconosciuto in relazione alla relativa Unità di Costo Standard pari ad € 23 ora/allievo.
Invece, relativamente alla modalità F.A.D. sincrona, il costo complessivo dell’intervento formativo è rendicontato e riconosciuto in relazione alla relativa Unità di Costo Standard pari ad € 22 ora/allievo.

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INAIL, INPS
Le indicazioni operative INPS/INAIL sui tassi di interesse di rateazione e sulle sanzioni civili
INAIL, Circolare 10 maggio 2023, n. 16; INPS, Circolare 8 maggio 2023, n. 44; BCE, Comunicato 4 maggio 2023
La Banca Centrale Europea – con comunicato stampa del 4 maggio 2023 – ha reso noto l’innalzamento di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento.
Pertanto, con effetto dal 10 maggio 2023, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale verranno incrementati rispettivamente:

  • al 3,75%;
  • al 4,00%;
  • al 3,25%.

Al riguardo, l’INPS – con Circolare dell’8 maggio 2023, n. 44 – ha reso nota la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nel dettaglio, a decorrere dal 10 maggio 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,75% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,75%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023.
Successivamente, l’INAIL – con Circolare del 10 maggio 2023, n. 16 – ha fornito le indicazioni operative relativi agli interessi di rateazione e alle sanzioni civili per l’ambito d’interesse.
Il tasso per il pagamento rateale dei debiti per premi e accessori è passato dal 9,50% al 9,75%.
Le sanzioni civili aumentano invece dall’9,00% al 9,25%


INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Rilascio del nuovo servizio telematico “Acquisizione modello AS1 – Dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili”
INPS, Messaggio 12 maggio 2023, n. 1745
L’INPS – con Messaggio 12 maggio 2023, n. 1745 – ha reso noto l’avvenuto rilascio del servizio “Acquisizione modello AS1 – Dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili”.
Tale modello, dematerializzato e semplificato, contiene le informazioni rese dal cittadino danneggiato, relativamente al terzo responsabile del danno e alla sua polizza assicurativa, nonché gli altri elementi utili all’INPS per esercitare il diritto di surroga e rivalsa.
Il modello può essere compilato con le seguenti modalità alternative:

  • direttamente dal cittadino online sul portale www.inps.it, accedendo con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) – all’apposito servizio “Domanda di invalidità civile e accertamento sanitario”, selezionando la voce di menu “Acquisizione AS1”;
  • per il tramite degli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
  • per il tramite delle Associazioni di categoria autorizzate (ANMIC, UIC, ENS, ANFFAS).

INPS: al via il servizio INFO CIG sull’integrazione salariale
INPS, Messaggio 3 maggio 2023, n. 1605
L’INPS – con Messaggio del 3 maggio 2023, n. 1605 – ha reso noto che il servizio di live chat “INFO CIG”, già destinato ai lavoratori interessati da una domanda di integrazione salariale, è stato esteso alle aziende con sede legale in tutto il territorio nazionale.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, accedendo al link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area autenticata del Cassetto Previdenziale. 
Il servizio “INFO CIG” consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale o alle aziende e intermediari che hanno presentato, o intendono presentare, una domanda di cassa integrazione di qualsiasi tipologia (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà) o una domanda di autorizzazione al pagamento della CIGS, di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia (advisor), per ricevere informazioni sia sulle prestazioni in argomento, sia sullo stato di lavorazione della pratica.
L’INPS inoltre, ricorda che per i lavoratori permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali, in MyINPS, l’area personale che permette di organizzare i contenuti di proprio interesse, rendendo più efficaci la navigazione, la comunicazione e la gestione online dei servizi.
Dopo l’accesso a MyINPS, occorre selezionare la sezione “Comunica con l’INPS”, nel menu sulla sinistra, cliccare su “INFO CIG” e poi sul pulsante “Parla con un operatore”.


INPS: presentazione della domanda ISCRO per l’anno 2023
INPS, Messaggio 5 maggio 2023, n. 1636
L’INPS – con Messaggio del 5 maggio 2023, n. 1636 – ha comunicato che a decorrere dall’8 maggio 2023 sarà possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2023. Pertanto, a partire dalla predetta data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’INPS e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2023, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l’anno 2023.
Per compilare la domanda è possibile accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca oppure seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
Le credenziali di accesso al servizio web offerto dall’Istituto per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2023 sono le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

PENSIONI
In GU il decreto MLPS sugli incentivi al posticipo del pensionamento
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 21 marzo 2023
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023, n. 110 è stato pubblicato il decreto MLPS 21 marzo 2023, recante “Incentivi al posticipo del pensionamento”.
Il provvedimento delinea le modalità di attuazione dell’art. 1, comma 286, legge n. 197/2022, che recita “I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.

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APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
Le novità più rilevanti previste nel decreto legge n. 48/2023
Nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023, n. 103 è stato pubblicato il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Di seguito una prima ricostruzione delle misure adottate.
Artt. 1-11: misure di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione – dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore ad € 480 all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.
Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.
datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60% e l’80% di quello riconosciuto ai datori di lavori.
Art. 12: misure per il supporto per la formazione ed il lavoro – Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale (per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi) ed i PUC.
Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari ad € 350 mensili.
Artt. 14-18 – Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi: istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.
Nello specifico, si prevedono le seguenti disposizioni:

  • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
  • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Introdotte, infine, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 25: Contratto di espansione – fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario.
Art. 26: semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro: le informazioni inerenti all’orario di lavoro e la sua programmazione nonché il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
Art. 27: Incentivo occupazionale per i NEET – per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.
Art. 37: Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale – l’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato ad € 15.000 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Artt. 39 e 40 – misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale – si innalza, dal 2% al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923.
Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit ad € 3.000 per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.


FORMAZIONE PROFESSIONALE
Operativo l’Avviso n. 7/2023 di Fondoprofessioni 
Al via l’Avviso n. 7/2023 di Fondoprofessioni, finalizzato all’erogazione di contributi che coprano i costi di partecipazione sostenuti dai dipendenti con contratto a tempo determinato/indeterminato o di apprendistato.
Le risorse allocate con l’avviso sono pari ad € 450.000 (eventualmente, integrabile in seguito a delibera del C.d.A. di Fondoprofessioni).
Il contributo per ogni singolo piano formativo sarà al massimo di € 30.000
I piani formativi sono rivolti unicamente agli studi/aziende aderenti a Fondoprofessioni, attraverso la destinazione del contributo che abbiano provveduto all’iscrizione prima della presentazione del piano formativo.
I destinatari dei piani formativi ammissibili sono i dipendenti con contratto a tempo determinato/indeterminato o di apprendistato, provenienti dagli studi/aziende aderenti al Fondo.
Possono essere ammessi anche i dipendenti con misure di integrazione salariale/fondi di solidarietà, provenienti dagli studi/aziende aderenti, solo nel caso di piani formativi finanziati in de minimis.
Per favorire l’integrazione delle competenze, è possibile coinvolgere nelle attività formative, come “uditori” dello studio/azienda in formazione, i datori di lavoro, i collaboratori coordinati e in regime di partita IVA.
Tali figure, laddove presenti, non determineranno alcun incremento d’importo, poiché il contributo è calcolato sui soli destinatari ammissibili, che compongono il gruppo d’aula.
datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità possono chiedere ad Ebipro, Ente bilaterale di settore, il rimborso del 100% della retribuzione sostenuta dei dipendenti in formazione, fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente, nel caso di partecipazione ai piani formativi finanziati tramite Fondoprofessioni.
L’ente attuatore è una struttura accreditata presso il Fondo, alla quale spettano, per conto dell’Ente proponente, le attività di progettazione dell’intervento, trasmissione, gestione, realizzazione e rendicontazione del piano formativo.
L’ente attuatore potrà inviare al Fondo piani formativi per un massimo di € 60.000.
In caso di mancato rispetto di tale obbligo, i piani formativi presentati dall’Ente attuatore saranno considerati ammissibili o inammissibili secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza dell’importo massimo previsto, senza possibilità di riparametrazione del valore di piano.
L’ente proponente è il singolo studio o l’azienda che abbia aderito al fondo prima della presentazione del piano formativo, il quale rappresenta il fabbisogno dei propri dipendenti a una struttura accreditata al Fondo, detta ente attuatore, per la realizzazione delle attività.
Pertanto, l’Ente proponente coincide con l’Ente beneficiario del piano formativo. Ogni singolo Ente proponente può avere un solo piano formativo approvato nell’Avviso n. 7/23.
L’Avviso in commento prevede la possibilità di coinvolgimento nella realizzazione del piano formativo:

  • di enti delegati, laddove siano previsti interventi che richiedano il ricorso ad attività specialistiche, pertanto, l’ente attuatore dovrà prevedere l’eventuale delega di parte dell’attività a terzi nella fase di presentazione del piano formativo;
  • di enti partner che, operando fuori dal regime di delega, possano arricchire e rafforzare l’attività dell’Ente attuatore.

L’ente attuatore, per conto dell’ente proponente, dovrà trasmettere il piano formativo, allegando la documentazione, tramite la piattaforma informatica di Fondoprofessioni, dal 15 maggio 2023 al 14 giugno 2023.
La documentazione da caricare in piattaforma è la seguente:

  • domanda di finanziamento, timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente proponente;
  • documento d’identità del rappresentante legale dell’Ente proponente;
  • verbale di accordo sottoscritto, per la condivisione del piano formativo con le Parti sociali;
  • certificato di attribuzione della partita IVA (per lo studio professionale) o visura camerale (per l’azienda) dell’Ente proponente;
  • schermata del “Cassetto previdenziale” INPS dell’ente proponente, per attestare l’adesione a Fondoprofessioni;
  • documentazione dell’attività di presa in carico svolta dall’ente attuatore (questionari, interviste, eventuali Cv/attestati dei destinatari, ecc.), con eventuali documenti delle evidenze referenziate alle A.D.A.

L’ente attuatore può richiedere l’erogazione dell’anticipo inviando al fondo il modulo e la polizza fideiussoria, all’indirizzo PEC fideiussioni@pecfondoprofessioni.it.
L’erogazione dell’anticipo è pari al 90% del contributo approvato e avviene, dopo l’avvio delle attività formative, sul conto corrente indicato dall’Ente attuatore e a esso intestato.
Il Fondo procederà con l’erogazione dell’anticipo entro i 30 giorni successivi al parere positivo di conformità sulla polizza e solo dopo la data di avvio del piano formativo.
Qualora l’Ente attuatore non richieda alcun anticipo, il contributo viene erogato in un’unica soluzione a rimborso totale delle spese rendicontate, da corrispondere al termine delle attività formative.
È facoltà dell’ente attuatore richiedere, prima della chiusura rendicontativa del piano formativo, l’erogazione dell’anticipo su conto corrente dell’ente stesso, per un importo pari al 90% del finanziamento concesso, previa stipula con primari istituti bancari o assicurativi, di apposita polizza fideiussoria.
Il fondo procederà con l’erogazione dell’anticipo entro i 30 giorni successivi al parere positivo di conformità sulla polizza, comunque solo in seguito all’avvio delle attività formative del piano.
Al termine delle verifiche ex post, a cura di un revisore legale assegnato da Fondoprofessioni, l’ente attuatore dovrà trasmettere, a mezzo PEC, la documentazione di rendicontazione al fondo, entro i 60 giorni successivi la data di conclusione delle attività formative.
Il Fondo potrà richiedere integrazioni, in forma scritta, all’Ente attuatore entro 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione.
A seguire, l’ente attuatore avrà 30 giorni dalla ricezione della richiesta di Fondoprofessioni, per procedere con l’invio delle necessarie integrazioni, pena revoca del piano.
Il contributo a saldo sarà erogato entro 90 giorni successivi la data di ricezione del rendiconto o entro 60 giorni dalla ricezione delle integrazioni richieste.


PENSIONI
Incentivi al posticipo del pensionamento: rese note le modalità operative
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023, n. 110 è stato pubblicato il decreto MLPS 21 marzo 2023, recante “Incentivi al posticipo del pensionamento”.
Al riguardo, i lavoratori che hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
A seguito di tale scelta, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per suddetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.
L’importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi (in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero).
La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, oppure al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.
La “facoltà” di scelta ha le seguenti caratteristiche:

  • ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
  • è revocabile (in tal caso, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata);
  • riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.

Il decreto in specie definisce i vari step cronologici:

  • il lavoratore interessato all’incentivo de quo ne dà comunicazione all’INPS;
  • entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria, l’INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile; 
  • il datore di lavoro, acquisita la certificazione dall’INPS, procede all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.

In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro.
Le modalità operative di presentazione della domanda saranno esplicitate dall’INPS in una prossima Circolare.


PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Sabato
20/05/2023
INAILAutoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente. Versamento 2^  rataDatori di lavoroModello F24  on line titolari P.IVA  oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Lunedì
22/05/2023
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel  1° trimestre 2023Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRID bancario
Giovedì
25/05/2023
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Mercoledì
31/05/2023
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Mercoledì
31/05/2023
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Mercoledì
31/05/2023
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Mercoledì
31/05/2023
INPSDomanda differimento adempimenti contributivi per ferie collettiveDatori di lavoroTrasmissione telematica
Mercoledì
31/05/2023
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
 LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution
Bientina lì, 17/05/2023
Studio Mattonai

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