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ARTIGIANI E COMMERCIANTI: IN SCADENZA LA SECONDA RATA CONTRIBUTIVA PER IL 2023

Premessa

Con la Circolare n. 19 del 10 febbraio 2023, l’INPS ha comunicato l’ammontare delle aliquote contributive, nonché gli importi dei contributi fissi da pagare trimestralmente, per l’anno 2023, da parte degli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni autonome dell’INPS. Nel documento di prassi citato, l’Istituto Previdenziale ha ricordato che l’aliquota contributiva massima prevista dall’art. 24, co. 22 del D.L. n. 201/2011, convertito successivamente in L. n. 214/2011 (c.d. “Manovra Salva-Italia) è stata già raggiunta.

Contributi IVS sul minimale

Dal 1° gennaio 2023, l’aliquota contributiva ammonta:

  • al 24% per gli artigiani;
  • ed al 24,09% per i commercianti. 

Per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, invece, l’aliquota si abbassa:

  • al 23,25% per gli artigiani;
  • ed al 23,73% per i commercianti. 
 ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni24%24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni23,25%(*)23,73%(*)
(*) La riduzione contributiva è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Per determinare l’importo contributivo da versare trimestralmente, occorre applicare l’aliquota contributiva al reddito minimo imponibile che, per quest’anno, è pari a 17.504 euro.

RICORDA. L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +8,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022.

Pertanto, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2023, risulta così suddiviso:

  • 4.208,40 euro per gli artigiani (4.077,12 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
  • 4.292,42 euro per i commercianti (4.161,14 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).
 ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni€ 4.208,40 (4.200,96 IVS + 7,44 maternità)€ 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€ 4.077,12 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità)€ 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

 ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni€ 350,70 (350,08 IVS + 0,62 maternità)€ 357,70 (357,08 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€ 339,76 (339,14 IVS + 0,62 maternità)€ 357,08 (346,14 IVS + 0,62 maternità)

Contributi IVS sul reddito eccedente

Le aliquote contributive su illustrate, si applicano fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190.

ATTENZIONE. Oltre tale soglia, infatti, trova applicazione un ulteriore punto percentuale, come previsto dall’art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438.

 Scaglione di redditoArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anniFino a € 52.19024%24,48%
Superiore a € 52.19025%25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anniFino a € 52.19023,25%23,73%
Superiore a € 52.19024,25%24,73%

Termine e modalità di versamento

I contributi IVS degli artigiani e commercianti si versano:

  • in misura fissa ogni trimestre, in caso di reddito inferiore al minimale imponibile (16.243 euro);
  • con il sistema degli acconti e saldo (come per l’Irpef, ad esempio), per la parte che eccede il reddito minimo imponibile.
APPROFONDIMENTO. Nel primo caso, i contributi IVS devono essere versati con mod. F24, alle scadenze che seguono: 21 agosto 2023; 16 novembre 2023; 16 febbraio 2024.

Ai fini della corretta compilazione del modello F24 occorre indicare:

  • il codice sede:codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
  • la causale contributo:
  • AF – contributi dovuti sul minimale (artigiani);
  • CF – contributi dovuti sul minimale (commercianti).
  • il codice Inps:il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall’Inps con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);
  • il periodo di riferimento “da”:il mese e anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
  • il periodo di riferimento “a“:il mese e anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
  • gli importi a debito versati:importo dei contributi che si versano;
  • gli importi a credito eventualmente compensati.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Tratto da My Solution
Bientina lì, 14/06/2023
Studio Mattonai

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