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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’erogazione di prestiti ai lavoratori dipendenti

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 luglio 2023, n. 44/E

L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 25 luglio 2023, n. 44/E – ha fornito le istruzioni circa la corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti, ex art. 51, comma 4, lett. b), TUIR.

Com’è noto, l’art. 51, comma 4, lett. b del TUIR prevede che ai fini della quantificazione del reddito in natura, “si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora TUR) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.

Tale disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata: la norma, altresì, si applica ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo (a titolo meramente esemplificativo, rientrano nell’ambito di questa previsione, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio, mentre ne restano esclusi le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato).

L’Agenzia delle Entrate – con la Risoluzione n. 44/E del 2023 – ha precisato che nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”.

Qualora, invece, il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nell’art. 12 del TUIR, il calcolo deve essere effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INAIL: pubblicati gli elenchi dell’Avviso pubblico formazione 2022

INAIL, Comunicato 21 luglio 2023

L’INAIL – con comunicato del 21 luglio 2023 – ha reso noto che, in seguito alla conclusione della fase di compilazione e invio delle domande online (chiusura dello sportello informatico) il 7 luglio 2023, sono ora pubblicati gli elenchi in ordine cronologico delle domande inoltrate e le Regole tecniche per l’invio della documentazione nella apposita sezione del sito istituzionale “Manuali e Regole tecniche”.

In esito alla redistribuzione delle risorse economiche, saranno pubblicati gli elenchi cronologici definitivi di tutte le domande inviate, come previsto dall’art. 13 dell’Avviso e la data di apertura dello sportello informatico per l’inserimento dei documenti previsti dall’art. 15 dell’Avviso.

Com’è noto, l’Avviso in commento si propone di diffondere e implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale.

I destinatari delle attività formative sono:

  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
  • responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
  • lavoratori.

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti proponenti, in forma singola o in aggregazione, ubicati nel territorio regionale/provinciale, indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative, delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

L’entità delle risorse previste è pari a € 13.957.710,00. L’importo complessivo è ripartito in budget regionali/provinciali.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via il nuovo sportello a sostegno dei contratti di sviluppo nelle filiere produttive strategiche

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 18 luglio 2023

In data 28 luglio 2023 apre, con una dotazione di 391,8 milioni di euro, un nuovo sportello a sostegno dei contratti di sviluppo nelle filiere produttive strategiche.

Le proposte dovranno avere ad oggetto progetti di sviluppo industriale, da realizzare nelle sole aree del Centro-Nord, nelle seguenti filiere:

  • aerospazio e aeronautica;
  • design, moda e arredo;
  • metallo ed elettromeccanica;
  • chimico e farmaceutico;
  • gomma e plastica;
  • alimentare, con riferimento alle sole attività non rientranti nell’ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Vedi l’Approfondimento

INPS, CONTRIBUZIONE

Le istruzioni operative per i versamenti volontari del settore agricolo per l’anno 2023

INPS, Circolare 24 luglio 2023, n. 69

L’INPS – con Circolare del 24 luglio 2023, n. 69 – ha illustrato le modalità di calcolo, per l’anno 2023, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

Al riguardo, le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

I codici UniEmens per congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità

INPS, Messaggio 26 giugno 2023, n. 2788; Messaggio 28 luglio 2023, n. 2821

L’INPS – con Messaggio del 26 luglio 2023, n. 2788, annullato e sostituito dal Messaggio 28 luglio 2023, n. 2871 – ha fornito precisazioni in ordine alle modalità di valorizzazione, nei flussi UniEmens, dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio, afferenti al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, istituiti alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

I nuovi codici per congedo di paternità e parentale sono validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

I nuovi codici evento che devono essere utilizzati dai datori di lavoro con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali (flusso UniEmens) sono:

  • MA1, “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo”
  • MA2, “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”
  • MA0, “Periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”
  • PD0, “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”
  • PD1, “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”
  • PE0, “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”
  • PE1, “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”
  • PB0, “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale
  • PB1, “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale”
  • TB0, “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale”.

Relativamente alla contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale, i codici sono i seguenti:

  • TB1, “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale”;
  • PF1, “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022” (per valorizzare i periodi di congedi di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022);
  • MA3, “Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore di 3 anni, disciplinati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001”;
  • MB1, “Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 ex permessi allattamento”;
  • MB4, “Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore), disciplinati dall’art. 47, comma 2 , D.Lgs. n. 151/2001”.

Per quanto attiene la restituzione delle somme relative al congedo al 30% di competenza del periodo da gennaio 2023 a giugno 2023 già conguagliate con i codici in uso “L050” e “L062” dal datore di lavoro, si farà riferimento al conto di recupero esistente PTP24031 da associare al codice evento M047.

INPS/INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Le novità su contributi e premi nei territori colpiti da alluvione

INPS, Circolare 20 luglio 2023, n. 67; INAIL, Circolare 24 luglio 2023, n. 33

L’INPS – con Circolare del 20 luglio 2023, n. 67 – ha fornito le indicazioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo ex D.L. n. 61/2023, che, a causa degli eventi alluvionali che hanno interessato i territori richiamati nell’Allegato 1, a fare data dal 1° maggio 2023, ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

L’INAIL – con Circolare del 24 luglio 2023, n. 33 – ha fornito le istruzioni in merito alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023.

Nel dettaglio, l’INAIL:

  • ha fornito indicazioni operative per la sospensione degli adempimenti, dei versamenti dei premi, della notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione, del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, nonché indicazioni relative al Durc online;
  • ha precisato chi sono i soggetti destinatari, quali sono i versamenti sospesi, le modalità per effettuare la richiesta di sospensione e i termini e le modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti. Sono state fornite indicazioni anche per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché per il rilascio del Durc online.

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INPS, PRESTAZIONI

Le novità sulla gestione del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto

INPS, Circolare 26 luglio 2023, n. 70

L’INPS – con Circolare del 26 luglio 2023, n. 70 – ha riepilogato le disposizioni vigenti in materia di   Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, aggiornate con la nuova disciplina introdotta dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ex D.Lgs. n. 14/2019 .

Com’è noto, possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la relativa gestione, compresi quelli aventi la qualifica di apprendista o di dirigente.

I crediti di lavoro che possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia sono:

  • il TFR;
  • le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto.

Il diritto al TFR matura anno per anno, ma è esigibile solo al termine del rapporto di lavoro.

In via generale, il diritto al TFR è assoggettato al termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948 cod. civ. che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; quando è riconosciuto da provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, invece, si prescrive in dieci anni, ex art. 2953 cod. civ.

Quando il datore di lavoro è soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’apertura di una procedura concorsuale;
  • l’esistenza del credito per TFR/retribuzioni rimasto insoluto.

SICUREZZA SUL LAVORO

Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica: gli ultimi provvedimenti normativi

INL, Nota 13 luglio 2023, prot. n. 5056; INL, 21 luglio 2023, prot. n. 5291; MLPS, Vademecum 20 luglio 2023 Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature

Il caldo di queste settimane ha creato rilevanti problemi ai lavoratori, tanto da spingere le Istituzioni più “alte” del nostro Paese ad intervenire da un punto di vista normativo.

Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 13 luglio 2023, prot. nota n. 5056 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale), avente ad oggetto la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore – ha fornito dei chiarimenti in merito ai profili di tutela dei lavoratori sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro ed ai lavoratori, alla luce delle alte temperature di questi giorni.

Successivamente, con Nota del 21 luglio 2023, prot. n. 5291 (non ancora pubblicata nel sito istituzionale) – l’INL ha fornito ulteriori chiarimenti (rispetto a quelli declinati nella Nota n. 5056/2023) in merito alla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

Al riguardo, sulla scorta di quanto previsto nel Messaggio INPS del 20 luglio 2023, n. 2729, è stato precisato che quando si fa riferimento al responsabile della sicurezza aziendale, ci si riferisce ai soggetti cui l’ordinamento riconosce il potere di interrompere l’attività lavorativa.

In data 20 luglio 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un vademecum dal titolo “Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature”, con le indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell’Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale “eventi meteo – temperature elevate”.

Il vademecum colleziona le analisi sui rischi lavorativi effettuate dagli enti preposti, correlate con le disposizioni normative vigenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al suo interno si individuano i settori di attività coinvolti e le misure da adottare.

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APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Gli incentivi per l’attivazione dei contratti di sviluppo nelle filiere produttive strategiche

Al via dal 28 luglio 2023 un nuovo sportello a sostegno dei contratti di sviluppo nelle filiere produttive strategiche. 

I progetti possono essere presentati da imprese di qualsiasi dimensione.

Nello specifico, i programmi possono essere attuati:

  • da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
  • da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Nell’ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera.

Le domande devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo industriale, concernenti le seguenti filiere produttive strategiche per lo sviluppo del sistema Paese:

  • aerospazio e aeronautica;
  • design, moda e arredo;
  • metallo ed elettromeccanica;
  • chimico e farmaceutico;
  • gomma e plastica;
  • alimentare, con riferimento alle sole attività non rientranti nell’ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il programma deve essere realizzato esclusivamente nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle individuate quali “zona a” nell’ambito della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale vigente (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Pertanto, l’ambito territoriale interessato dall’applicazione del nuovo sportello è rappresentato da:

  • Abruzzo,
  • Emilia-Romagna,
  • Friuli-Venezia Giulia,
  • Lazio,
  • Liguria,
  • Lombardia,
  • Marche,
  • Piemonte,
  • Trentino-Alto Adige,
  • Toscana,
  • Umbria,
  • Valle d’Aosta,
  • Veneto.

Con riferimento ai progetti di investimento produttivi, sono ammissibili le spese relative a:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni (massimo 10% dell’investimento complessivo);
  • opere murarie e assimilate (massimo 40% dell’investimento complessivo);
  • infrastrutture specifiche aziendali;
  • macchinari, impianti ed attrezzature;
  • software, brevetti, licenze, know-how (per le grandi imprese, fino al 50% dell’investimento complessivo);
  • per le sole PMI: consulenze (massimo 4% dell’importo complessivo per ciascun progetto d’investimento).

Quanto ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono agevolabili le spese riferite a:

  • personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo;
  • strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione;
  • ricerca contrattuale e servizi di consulenza per ricerca, sviluppo e innovazione;
  • spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo (massimo 50% delle spese per il personale);
  • materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

Le agevolazioni consistono in:

  • un contributo in conto impianti, per gli investimenti produttivi;
  • un contributo diretto alla spesa, per i progetti di ricerca e sviluppo.

L’entità degli incentivi varia in base alla tipologia di progetto, alla localizzazione dell’iniziativa e alla dimensione di impresa.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12 del 28 luglio 2023 e fino alle ore 12.00 del 13 ottobre 2023, esclusivamente online sulla piattaforma di Invitalia.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle proposte.

INPS/INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Decreto Alluvioni: le istruzioni operative di INPS ed INAIL

INPS ed INAIL hanno fornito, con due distinti provvedimenti, le istruzioni operative in merito alla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei contributi e dei premi assicurativi, riguardo gli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì- Cesena.

L’INPS – con Circolare n. 67/2023 – ha precisato, tra le altre cose, che sono ricompresi nella sospensione anche:

  • i versamenti relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale;
  • il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione.

Nel caso in cui l’evento interessi l’intero Comune, l’INPS provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”.

Nell’ipotesi di datore di lavoro avente sedi operative in comuni colpiti dall’evento eccezionale solo in limitate zone, dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.

I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 20 novembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24” con il l codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

L’INAIL – con Circolare n. 33/2023 – ha reso le informazioni sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Le disposizioni si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati. La sospensione riguarda quindi i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori colpiti.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Alla ripresa dei versamenti i soggetti interessati devono indicare nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi numero di riferimento “999269”.

Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel modello di pagamento F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.

SICUREZZA SUL LAVORO

CIGO per “eventi meteo”/temperature elevate : l’intervento di INPS e Governo

È stata disciplinata la possibilità di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria in caso di “eventi meteo”/temperature elevate.

L’INPS – con Messaggio del 20 luglio 2023, n. 2729 – ha fornito alcune indicazioni in merito al riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, qualora l’interruzione della prestazione lavorativa sia dovuta alle alte temperature.

Al riguardo, è opportuno ricordare che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato tale sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

Conseguentemente, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.

In data 26 luglio 2023, il Consiglio dei Ministri n. 45 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo.

Il provvedimento prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori.

Viene, inoltre, introdotta la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla vigente normativa.

Prevista, infine, la possibilità che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008.

Entro il 30 novembre 2023, potrà essere versato, in quota parte, il contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio 2023 da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico senza applicazione di sanzioni e interessi.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità 
Lunedì
21/08/2023
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line 
Lunedì
21/08/2023
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line 
Lunedì
21/08/2023
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con  più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens 
Lunedì
21/08/2023
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori  di lavoroModello F 24 on line 
Lunedì
21/08/2023
INPS ex EnpalsVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line 
Lunedì
21/08/2023
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line 
Lunedì
21/08/2023
IRPEFVersamento addizionale regionale:  rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line 
Lunedì
21/08/2023
IRPEFVersamento addizionale comunale:  versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta  e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line 
Lunedì
21/08/2023
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazioneModello F24/Accise 
Lunedì
21/08/2023
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM 
Lunedì
21/08/2023
INAILVersamento 3^ rata premio anticipato e saldoDatori  di lavoroModello F24 on line titolari P.IVA  oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA 
Lunedì
21/08/2023
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel  2° trimestre 2023Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRid bancario 
Lunedì
21/08/2023
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica 
Venerdì
25/08/2023
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line 
Giovedì
31/08/2023
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica 
Giovedì
31/08/2023
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica 
Giovedì
31/08/2023
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID 
Giovedì
31/08/2023
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser 

Tratto da My Solution
Bientina lì, 02/08/2023
Studio Mattonai

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