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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

AGEVOLAZIONI

Incentivo NEET e taglio del cuneo fiscale pienamente cumulabili

INPS, Messaggio 10 agosto 2023, n. 2923

L’Inps, con messaggio 10 agosto 2023, n. 2923 , ha chiarito che il nuovo incentivo per l’assunzione di giovani NEET è pienamente cumulabile con il taglio del cuneo fiscale. I datori di lavoro potranno ricevere l’incentivo nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali anziché al 20 per cento.

Si ricorda che il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all’articolo 27, comma 1 , ha previsto che: “Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

Tutte le indicazioni operative sulla misura, come le istruzioni per la presentazione della domanda sono state fornite dall’Istituto nella circolare n. 68 del 21 luglio 2023.

L’Inps precisa inoltre che i soggetti interessati al riconoscimento dell’incentivo in commento, che abbiano già inoltrato all’Istituto apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell’incentivo in cumulo con altre riduzioni, con ciò facendo riferimento all’esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, possono procedere all’annullamento della domanda trasmessa.

Al fine di procedere all’annullamento della richiesta inviata, i soggetti interessati devono selezionare il tasto “Rinuncia” presente nel dettaglio della stessa e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo in oggetto. Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell’incentivo in trattazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.

APPRENDISTATO

Apprendistato di I livello e lavoratori stagionali: i chiarimenti dell’INL

INL, Nota 7 agosto 2023, prot. n. 1369

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 7 agosto 2023, prot. n. 1369 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato cd. di primo livello, ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, con specifico riguardo alla possibilità per lo studente minorenne, di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto se proveniente da un istituto scolastico alberghiero.

Al riguardo, l’INL ha precisato che il datore di lavoro e l’istituzione formativa non possono prescindere dal valutare la sussistenza dell’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)”, anche alla luce della certificazione finale che dovrà essere rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza dello studente ai sensi dell’art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.

DURC E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

DURC: la nuova modalità di consultazione

INPS, Comunicato Stampa 23 agosto 2023

L’INPS – con comunicato del 23 agosto 2023 – ha informato che nella sezione “Servizi” dell’App INPS Mobile è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine”.

Il servizio consente di consultare i Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi direttamente su smartphone o tablet tramite l’App “INPS Mobile”, disponibile sia per la piattaforma Android che per il sistema operativo iOS di Apple. Gli utenti possono autenticarsi attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento. Inoltre, per ogni Durc on line possono essere visualizzate e scaricate informazioni di sintesi.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le nuove istruzioni ANPAL sul Fondo Nuove Competenze

ANPAL, Nota 7 agosto 2023, n. 11790; Comunicato 7 agosto 2023, n. 11795

In data 7 agosto 2023, ANPAL ha pubblicato due Note con le quali definisce i contenuti dell’attestazione delle competenze al termine del percorso formativo previsto per l’intervento del Fondo Nuove Competenze. 

Nel dettaglio:

  • la Nota del 7 agosto 2023, n. 11790 contiene le istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze. L’eventuale parziale realizzazione delle attività programmate, nel rispetto requisiti previsti e in presenza dell’attestazione delle competenze, non pregiudica il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai dipendenti impegnati nella formazione.
  • il comunicato del 7 agosto 2023, n. 11795 chiarisce che non risulta possibile accogliere le richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi, in quanto i tempi definiti dall’Avviso sono stati previsti in considerazione dalla fonte di finanziamento dell’intervento.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al via le domande sui piani formativi per lavoratori in cassa integrazione

Fondimpresa, Avviso n. 3/2023

Fondimpresa – con l’Avviso n. 3/2023 “Interventi sperimentali a sostegno alle imprese aderenti per la realizzazione di Piani formativi rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale” – ha inteso finanziare la realizzazione di Piani formativi condivisi tra le parti sociali riconducibili a Fondimpresa, rivolti alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti.

Possono presentare la domanda e realizzare i piani formativi le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa e gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti.

Il finanziamento di Fondimpresa, erogato sotto forma di contributo, è finalizzato alla realizzazione di piani formativi rivolti ad una o più aziende aderenti. La dotazione finanziaria stanziata è di 65.500.000 euro.

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 13.00 del 1° febbraio 2024.

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IMPOSIZIONE FISCALE

Fringe benefit fino ad € 3.000: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 1° agosto 2023, n. 23/E

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 1° agosto 2023, n. 23/E – ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione del nuovo limite di € 3.000 per i fringe benefit, ex art. 40, D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 85/2023.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate:

  • ha chiarito che il nuovo limite maggiorato di esclusione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • ha confermato che il limite di non imponibilità non opera come una franchigia;
  • ha precisato che il beneficio si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

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Pubblicata in GU la legge delega sulla riforma fiscale

Legge 9 agosto 2023, n. 111

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189 la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

Il testo finale è costituito da 22 articoli, distribuiti in cinque titoli:

  • Titolo I: i principi generali e tempi di attuazione (articoli da 1 a 4);
  • Titolo II: i tributi (articoli da 5 a 15);
  • Titolo III: i procedimenti e le sanzioni (articoli da 16 a 20);
  • Titolo IV: testi unici e codici (art. 21);
  • Titolo V: disposizioni finanziarie e finali (art. 22).

I tempi di attuazione della riforma fiscale sono scanditi dal combinato disposto degli articoli 1 e 21 del testo.

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INAIL

OT23 anno 2024: pubblicati nuovo modello e guida alla compilazione

INAIL, Avviso 4 agosto 2023

L’Inail, con avviso del 4 agosto 2023, ha comunicato che è disponibile la versione aggiornata del modulo OT23 e la relativa guida alla compilazione per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2024, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2023, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 .

Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel modelli del precedente biennio con alcune variazioni resesi necessarie per:

  • intervenute modifiche delle disposizioni legislative;
  • migliorare la comprensione del testo;
  • aggiornare la documentazione probante ai fini dell’attestazione del corretto adempimento degli interventi da parte delle aziende, utile anche nel contesto della verifica tecnica da parte dell’Istituto.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Supporto per la Formazione e il Lavoro: prime indicazioni dell’INPS

INPS, Circolare 29 agosto 2023, n. 77

L’INPS – con Circolare del 29 agosto 2023, n. 77 – ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro ex art. 12, D.L. n. 48/2023.

Il SFL – destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione – è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Nella circolare in commento vengono fornite indicazioni in merito ai requisiti per l’accesso al Supporto per la formazione e il lavoro, alle modalità di richiesta, alla decorrenza e all’importo e agli obblighi del beneficiario.

La domanda può essere presentata:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;
  • presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a partire dal 1° settembre 2023;
  • presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.

Nella richiesta l’interessato è tenuto a:

  • rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID), di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando, a tale fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
  • autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

In data 30 agosto 2023, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha presentato la nuova piattaforma dedicata alle misure di sostegno, ai percorsi di formazione e alla ricerca del lavoro chiamata SIISL – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

Il nuovo portale realizzato in collaborazione con l’Inps è attivo a partire dal 1° settembre 2023.

La piattaforma consentirà l’interoperabilità di tutte le infrastrutture digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro, previsti dall’articolo 1  del D.L. n. 48 del 2023. L’obiettivo del SIISL è dare piena attuazione alla riforma, consentendo l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e in futuro dell’Assegno di inclusione (Adi).

Il portale punta a coinvolgere e far comunicare i richiedenti, anche tramite Patronato o Caf, gli Enti formatori e le Agenzie per il lavoro. Oltre ad accedere a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dai percorsi personalizzati per le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, attraverso il SIISL è possibile visionare e manifestare interesse per offerte di lavoro, corsi di formazione e tirocini, progetti utili per la collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro.

APPROFONDIMENTI

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Fondimpresa: la prima scadenza dell’Avviso n. 3/2023

Fondimpresa stanzia 65.500.000 euro a favore di interventi sperimentali a sostegno delle imprese che realizzino piani formativi rivolti a lavoratori soggetti a trattamenti di integrazione salariale.

I piani formativi, che possono realizzarsi a livello aziendale, interaziendale, territoriale o settoriale, devono riguardare interventi di formazione direttamente connessi all’incremento delle competenze dei lavoratori dipendenti delle aziende aderenti, compresi gli apprendisti, ed in particolare a percorsi di upskilling e/o reskilling.

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti:

  • le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa;
  • gli enti già iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa ai sensi del “Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei Soggetti Proponenti” (2022-2024) nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione, che deve comprendere tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del piano.

Le dichiarazioni aziendali di partecipazione al piano dovranno essere inviate direttamente on line, tramite il sistema informatico di Fondimpresa.

Ogni piano formativo deve prevedere almeno il 50% del totale delle ore corso rivolte a lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale.

Al fine di poter garantire l’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato anche in relazione al cofinanziamento, il finanziamento di Fondimpresa non potrà superare il 50% del totale delle ore corso del Piano rivolte a lavoratori non soggetti ad interventi di integrazione salariale.

Le azioni formative che coinvolgono lavoratori in cassa integrazione devono essere distinte da quelle che hanno come destinatari lavoratori non soggetti ad integrazione salariale.

Il Soggetto Proponente è comunque tenuto a verificare la sussistenza dell’iscrizione a Fondimpresa e della registrazione all’area riservata del sito web del Fondo delle imprese che intende coinvolgere nel piano.

Ciascun piano formativo deve concludersi entro 10 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del piano stesso da parte di Fondimpresa, con l’obbligo di portare a termine tutte le attività di erogazione della formazione entro 9 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione del piano.

La rendicontazione finale delle spese deve essere presentata nel mese successivo alla conclusione del piano, comunque entro 11 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione del piano stesso da parte di Fondimpresa.

Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei piani formativi presentati sull’Avviso 3/2023 sono pari ad una dotazione finanziaria di € 65.500.000.

Ogni piano formativo prevede un finanziamento minimo di € 100.000 ed massimo di € 6.000.000.

Le risorse finanziarie vengono concesse ai piani formativi risultati idonei sulla base della verifica di ammissibilità e valutazione e tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione.

La concessione delle risorse finanziarie è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato ed alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 52, legge n. 234/2012.

L’erogazione delle risorse finanziarie concesse avviene con le seguenti modalità:

  • un anticipo fino al 60% dell’importo del finanziamento, da richiedere entro il termine fissato per portare a termine le attività formative del piano;
  • il saldo dell’importo del finanziamento concesso, se dovuto dopo l’approvazione della rendicontazione finale da parte di Fondimpresa, entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse di cui al decreto interministeriale del 14 marzo 2023 – DECRETO 14 marzo 2023 “Definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse di cui all’art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali”.

Il Piano formativo può essere presentato a partire dalle ore 9.00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 13.00 del 1° febbraio 2024, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: presentazione@avviso.fondimpresa.it.

Ogni informazione utile è reperibile nella pagina dedicata di Fondimpresa, in cui è disponibile anche la relativa documentazione. Per eventuali problematiche tecniche sulla piattaforma informatica di presentazione, è possibile utilizzare il link www.assistenza.fondimpresa.it.

IMPOSIZIONE FISCALE

La Circolare esplicativa dell’AE sul nuovo fringe benefit 2023

Com’è noto, le Legge n. 85/2023, di conversione del decreto legge n. 48/2023, ha confermato, per il solo periodo d’imposta 2023, l’innalzamento del limite di non imponibilità dei fringe benefit ad € 3.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare n. 23/2023 – ha fornito i primi chiarimenti operativi, ribadendo che per il solo periodo d’imposta 2023 (secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2024), il datore di lavoro può erogare fringe benefit ai propri lavoratori dipendenti, con figli fiscalmente a carico, nel limite massimo di € 3.000.

Tali liberalità, che possono essere rappresentate anche dal rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Rientrano tra i beneficiari anche i collaboratori e gli amministratori che ricevono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Per essere considerati a carico, i figli devono possedere redditi, al lordo degli oneri deducibili, entro i seguenti massimali:

  • non superiore ad € 4.000, in caso di figli fino a 24 anni di età;
  • non superiore ad € 2.840,51, in caso di figli oltre i 24 anni di età.

L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).

Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c), del TUIR, la nuova agevolazione spetterà comunque ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

Ora, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023. Pertanto, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale a tale data.

Per quanto riguarda la restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione, previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino ad € 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.

Infatti, la soglia di € 258,23 di € 3.000 (in caso di figlio/i a carico) rappresenta un limite e non una franchigia, conseguentemente il superare detto limite comporta che l’intero valore dei benefit concorre a formare reddito imponibile (sia ai fini fiscali che ai fini contributivi).

Inoltre, il massimale corrispondente alla caratteristica soggettiva in capo al lavoratore (€ 258,23 ovvero € 3.000 in caso di figlio/i a carico) è cumulabile, ai fini fiscali, con il bonus carburante di € 200, ex art. 1, comma 1, legge n. 23/2023.

Qualora il datore di lavoro volesse erogare entrambe le liberalità, dovrà utilizzare due voci paga distinte, al fine di identificare le normative di riferimento, per il rispetto dei relativi limiti di esenzione.

Prima di erogare i fringe benefit, il datore di lavoro dovrà richiedere preventivamente una dichiarazione al lavoratore che evidenzi il diritto all’aumento della soglia di esenzione, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore, l’agevolazione non potrà essere applicata.

Non è richiesta una forma particolare ma l’obbligo dichiarativo del lavoratore può essere assolto secondo modalità concordate con il datore di lavoro. In ogni caso, è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

A tal fine, è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

In merito alla conservazione dei documenti, è utile richiamare la circolare n. 35/E/2022 con cui l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 è tenuto ad acquisire e a conservare, per eventuali controlli, i documenti giustificativi della spesa inclusa nel limite di non imponibilità fiscale. In alternativa è consentita l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal lavoratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che contenga gli elementi utili a identificare le utenze domestiche pagate o rimborsate dal datore di lavoro e che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora durante l’anno fossero venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio. In questo caso, il datore di lavoro dovrà recuperare il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Ulteriore adempimento, da parte del datore di lavoro, è l’informativa alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU), laddove presente.

Tale comunicazione potrà avvenire anche successivamente all’erogazione dei fringe benefit, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del periodo d’imposta 2023.

IMPOSIZIONE FISCALE

Tempi e modalità della riforma dell’IRPEF

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189 la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

La road map prevede le seguenti tappe:

  • adozione, entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati nell’art. 21;
  • adozione, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario (la riforma fiscale vera e propria), attenendosi ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 (concernenti, rispettivamente, i “Principi generali del diritto tributario nazionale” e i “Principi generali del diritto tributario dell’Unione europea e internazionale”) e ai principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20; tale scadenza può essere prorogata di 90 giorni qualora i termini previsti per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti (art. 1, commi da 2 a 4) scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza dei 24 mesi (c.d. “tecnica dello scorrimento”; in sostanza, i 24 mesi potrebbero allungarsi fino a 27);
  • possibilità per il Governo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti delegati o dal maggior termine in caso di proroga di 90 giorni, di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge e secondo la medesima procedura (cioè, previo parere delle competenti commissioni permanenti);
  • delega al Governo, che entro 12 mesi dall’adozione dell’ultimo dei decreti legislativi correttivi e integrativi, ad attuare il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta in un codice articolato in una parte generale, recante una disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario, migliorare la chiarezza e conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici, l’efficienza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, secondo i principi e criteri direttivi ex art. 21, comma 2.

Per quanto riguarda l’imposta sulle persone fisiche (art. 5), la delega prevede, anzitutto, che la revisione organica e complessiva del sistema dovrà rispettare il “principio di progressività”, che è un prerequisito del tributo, rispondendo esso ad un preciso dettame costituzionale (art. 53 Cost.).

Inoltre, nella prospettiva di transitare verso un sistema ad aliquota impositiva unica, al fine di una graduale riduzione della pressione fiscale, la riforma dovrà operare un riordino delle deduzioni e delle detrazioni, privilegiando le detrazioni familiari (a tal fine, la delega prevede principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l’occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese), la tutela del bene casa (in proprietà o in locazione), la salute delle persone, l’istruzione, la previdenza complementare, l’efficienza energetica, la riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, i contributi previdenziali.

La delega prevede anche l’applicazione della flat tax (imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito), limitatamente alle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e ai redditi da lavoro dipendente e assimilati riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, nonché ai premi di produttività. Resta ferma la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (flat tax incrementale).

Pertanto, gli elementi qualificanti la nuova IRPEF sono i seguenti:

  • progressività
  • riduzione dell’imposta
  • transizione verso l’aliquota unica
  • deduzioni e detrazioni aventi riguardo a: composizione del nucleo familiare, figli, disabilità, tutela del bene casa, salute delle persone, istruzione, previdenza complementare, efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, contributi previdenziali
  • equità orizzontale (applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto)
  • deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato delle spese sostenute per la produzione dello stesso
  • flat tax su straordinari, tredicesime e premi di produttività.

Si segnalano, infine, due deleghe al Governo:

  • l’art. 8 della legge n. 111/2023 delega il Governo a disporre una revisione organica dell’IRAP volta alla progressiva abrogazione del tributo (iniziando dalle società di persone e dai professionisti, con successiva estensione alle società di capitale) e alla contestuale istituzione di una sovraimposta, con invarianza del carico fiscale (da determinarsi con le stesse regole previste per l’IRES) tale da assicurare alle Regioni un equivalente gettito fiscale atto a garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro;
  • l’art. 9 delega il Governo a rivedere e razionalizzare i regimi della fiscalità di vantaggio, anche per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, con particolare riferimento alle zone economiche speciali; semplificare i regimi agevolativi per il Terzo settore e le norme sulla deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali; completare la disciplina fiscale degli enti sportivi, adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia degli studenti, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all’estero.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Venerdì
15/09/2023
Mod.730I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730Sostituti d’impostaPresentazione
Venerdì
15/09/2023
INAILAccentramento delle posizioni assicurative con decorrenza dal 1° gennaio 2024Datori di lavoroPresentazione istanza
Lunedì
18/09/2023
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Lunedì
18/09/2023
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Lunedì
18/09/2023
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Lunedì
18/09/2023
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Lunedì
18/09/2023
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Lunedì
18/09/2023
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì
18/09/2023
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì
18/09/2023
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì
18/09/2023
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazioneModello F24/Accise
Lunedì
18/09/2023
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Lunedì
18/09/2023
INPSVersamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinatoAziende agricoleModello F 24 on line
Mercoledì
20/09/2023
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
25/09/2023
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
2/10/2023
Mod.730I datori di lavori  che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre: consegnano al dipendente  copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730Sostituti d’impostaPresentazione
Lunedì
2/10/2023
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Lunedì
2/10/2023
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Lunedì
2/10/2023
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution
Bientina lì, 04/09/2023
Studio Mattonai

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