fbpx

NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

I chiarimenti MLPS sui contratti a tempo determinato dopo il “Decreto Lavoro”

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Circolare 9 ottobre 2023, n. 9

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 9 ottobre 2023, n. 9 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine introdotte dal decreto-legge n. 48/2023.

Al riguardo, in merito all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 sono state del tutto soppresse le condizioni in precedenza riferite:

  • a esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività;
  • a esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

A loro posto, con le nuove lettere a) e b), è stato valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione dei casi che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai 12 mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima di 24 mesi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, art. 19.

In particolare, la lettera b) introduce anche la possibilità che le parti del contratto individuale di lavoro – in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi – possano individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata superiore ai 12 mesi (ma ugualmente non superiore ai 24).

Stante la richiamata novità normativa, il MLPS – con Circolare n. 9/2023 – ha evidenziato che le parti individuali possono avvalersi solo temporaneamente di tale possibilità, entro la data del 30 aprile 2024, consentendo in tal modo alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia.

Tale data, però, è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024.

DIRITTO DEL LAVORO

In GU il decreto MLPS che individua i lavoratori discontinui dello spettacolo

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, D.M. 25 luglio 2023

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2023, n. 234 è stato pubblicato il decreto MLPS 25 luglio 2023, recante “Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo”.

Il richiamato provvedimento, ai fini dell’introduzione dell’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, ha individuato quali lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell’ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lett. b), dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 182/1997, quelli appartenenti alle seguenti categorie:

  • operatori di cabine di sale cinematografiche;
  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Ricalcolo debiti contributivi fino a 1.000 euro: la domanda entro il 10 novembre

INPS, Circolare 10 ottobre 2023, n. 86

L’INPS – con Circolare del 10 ottobre 2023, n. 86 – ha fornito indicazioni per dare attuazione alla previsione dell’art. 23-bis , decreto-legge n. 48/2023, che consente ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.

Al riguardo, i soggetti elencati in precedenza, possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati.

In considerazione delle due misure di stralcio, sono stati predisposti due modelli di domanda attraverso i quali l’interessato potrà richiedere:

  • All. 1 – per il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • All. 2 – per il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222 , della legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Nella domanda l’interessato dovrà:

  • indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
  • selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale;
  • assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022 ) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Gli incentivi occupazionali nel comparto editoria per l’anno 2023

D.P.C.M. 10 agosto 2023

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228 è stato pubblicato il D.P.C.M. 10 agosto 2023, recante “Ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2023”.

Tra le altre cose, il provvedimento introduce delle disposizioni per favorire l’incremento occupazionale del settore dell’editoria.

Nello specifico:

  1. ai datori di  lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, che assumono giovani giornalisti e altri professionisti, con età non superiore ai trentacinque anni, in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel campo della digitalizzazione editoriale, dell’informazione e documentazione informatica, della comunicazione e sicurezza informatica, del servizio on-line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media, è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di € 10.000 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell’anno 2023, escluse le assunzioni effettuate, ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 69/2017;
  2. al fine di promuovere la stabilità dell’occupazione, ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiofoniche televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di € 14.000 per la trasformazione, nel corso dell’anno 2023, di un contratto giornalistico a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo indeterminato

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Gli ultimi chiarimenti INPS su Supporto per la formazione e il lavoro e Reddito di cittadinanza

INAIL, Comunicato Stampa 18 settembre 2023

Con due recenti Messaggi, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla gestione operative delle domande inerenti il Supporto per la Formazione ed il Lavoro e per la sospensione dell’erogazione del RdC, al compimento dei 7 mesi di fruizione.

Nel dettaglio:

  • Messaggio del 27 settembre 2023, n. 3379 – l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al processo complessivo inerenti la misura Supporto per la Formazione ed il Lavoro;
  • Messaggio del 6 ottobre 2023, n. 3510 – l’INPS ha ricordato che dal mese di luglio 2023, sono in essere le sospensioni all’erogazione della misura del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità.

La causale della sospensione è indicata in procedura con la seguente motivazione “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.

Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella suddetta sospensione, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:

  • persone con disabilità;
  • minorenni;
  • persone con almeno sessant’anni di età;
  • percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.

Vedi l’Approfondimento

INPS, PRESTAZIONI

Obbligo di versamento del contributo addizionale e cassa integrazione straordinaria in deroga

INPS, Messaggio 12 ottobre 2023, n. 3575

L’INPS – con Messaggio del 12 ottobre 2023, n. 3575 – ha fornito alcune precisazioni sull’obbligo di versamento del contributo addizionale, ex art. 5, D.Lgs. n. 148/2015, alla luce delle novità introdotte dall’art. 30 , D.L. n. 48/2023.

Al riguardo, il richiamato art. 30 prevede per le aziende, anche qualora si trovino in stato di liquidazione, “che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro”, la possibilità di inoltrare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali domanda di cassa integrazione salariale straordinaria.

Da un punto di vista delle istruzioni contabili, la procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento “0000000005”. A tale biglietto saranno associati i seguenti conti:

  • GAU00457 – credito accertato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale, autorizzate al trattamento di integrazione salariale straordinario per un periodo massimo complessivo di 15 mesi erogato direttamente ai beneficiari – art. 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • GAU21457 – contributo addizionale dovuto dalle aziende autorizzate al trattamento di integrazione salariale straordinario per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, erogato direttamente ai beneficiari – art. 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto flussi 2023-2025

D.P.C.M. 27 settembre 2023

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023, n. 231 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, recante “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”.

Al riguardo, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive:

  • 136.000 unità per l’anno 2023;
  • 151.000 unità per l’anno 2024;
  • 165.000 unità per l’anno 2025.

Vedi l’Approfondimento

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Le FAQ ANPAL sul Fondo Nuove Competenze

ANPAL, Nota 5 ottobre 2023

L’ANPAL – con Nota del 5 ottobre 2023 – ha reso noto d’aver pubblicato ulteriori FAQ, relativamente alle modalità operative per redigere l’attestazione delle competenze in ambito FNC.

Nello specifico, i chiarimenti – nel solco del comunicato ANPAL prot. n. 11790 del 7 agosto 2023 – riguardano:

  • la tipologia di attestazioni per la quale è richiesta obbligatoriamente la firma del lavoratore;
  • la possibilità di produrre un’unica attestazione delle competenze nel caso di percorso di formazione composito a cui partecipa il lavoratore;
  • cosa inserire nelle attestazioni alla voce “Processo dell’Atlante del Lavoro”;
  • quale codice ATECO immettere nelle attestazioni;
  • la voce “Evidenze”.

Con riferimento al primo punto, l’ANPAL ha precisato che la firma del lavoratore (beneficiario della formazione) va intesa ‘per presa visione ricevuta’. In alternativa è necessario che venga data evidenza con una dichiarazione dei datori di lavoro, da compilare a sistema, ex D.P.R. n. 445/2000, che il lavoratore abbia ricevuto l’attestazione da parte del datore di lavoro.

Vedi l’Approfondimento

APPROFONDIMENTI

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Le novità INPS sul processo di definizione delle domande di Supporto per la Formazione ed il Lavoro

L’INPS – con Messaggio del 27 settembre 2023, n. 3379 – ha fornito ulteriori istruzioni per la definizione delle domande di accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro e il pagamento della relativa indennità mensile, pari ad € 350.

Per i richiedenti il SFL che hanno già effettuato l’accesso al portale SIISL ed hanno precompilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, il PAD diventa operativo e la domanda passerà immediatamente allo stato di “Accolta salvo ulteriori controlli”.

I richiedenti il SFL che, invece, non hanno effettuato l’accesso al SIISL o, pur avendolo fatto, non hanno compilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, all’esito positivo dell’istruttoria, affinché la domanda passi in stato “Accolta salvo ulteriori controlli” dovranno:

  • accedere al portale Sistema Informativo di Inclusione Sociale e lavorativa – SIISL e confermare la propria iscrizione;
  • compilare il proprio curriculum vitae;
  • compilare e sottoscrivere il Patto di attivazione Digitale (PAD) all’interno del quale è prevista la “dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)”, e l’indicazione di minimo 3 agenzie autorizzate all’attività di intermediazione.

A seguito dell’attivazione del PAD, con domanda accolta, nell’ambito della piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, i richiedenti potranno immediatamente manifestare i propri interessi per le offerte di lavoro e potranno anche essere contattati dalla APL che sarà già informata circa la loro preferenza.

Le domande acquisite e che non risultano nello stato “Verificata” sono sottoposte a un supplemento istruttorio e saranno visualizzate all’interno della procedura nello stato “Sospesa per supplemento istruttorio”.

Al passaggio del mouse sopra lo stato della domanda (che reca l’indicazione “i”), sarà possibile visionare i requisiti (o categorie di requisiti) in fase di accertamento, quali:

  • la cittadinanza e la residenza,
  • l’incompatibilità con strumenti di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione (NASPI, DisCOLL, ALAS, etc.), con RDC/PDC o con attività di lavoro,
  • soglia ISEE e di reddito e patrimonio,
  • DSU non presente o ISEE con omissioni o difformità o discordante con il nucleo anagrafico.

All’esito del supplemento istruttorio, se tutti i requisiti risulteranno soddisfatti, le domande verranno poste nello stato “Verificata salvo ulteriori controlli” e seguiranno l’iter già descritto o, in caso contrario, la domanda risulterà “Respinta”.

Ai fini del pagamento dell’indennità mensile riconosciuta per la partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, l’INPS – nel Messaggio in commento – ha distinto tre ipotesi, a seconda dell’avvenuta sottoscrizione o meno del Patto di servizio personalizzato e dell’avvio del corso di formazione:

  1. il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio personalizzato sottoscritto e un’iniziativa di politica attiva o un corso iniziati potrà ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di € 350 mensili, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di SFL;
  2. il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio sottoscritto ma non abbia un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva dovrà individuare un corso cui iscriversi o altra attività e potrà quindi ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di € 350 mensili a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra attività e per la durata dell’effettiva partecipazione;
  3. il richiedente non in possesso di un Patto di servizio personalizzato sottoscritto, verrà convocato dai Centri per l’impiego (CPI) per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato: in tale sede, dovrà individuare un corso o un percorso formativo o altra iniziativa di attivazione lavorativa e avrà diritto all’erogazione dell’indennità a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa e per la durata dell’effettiva partecipazione.

L’interessato è tenuto a dare conferma della partecipazione alle misure, anche telematicamente, ogni 90 giorni ai Servizi competenti, pena, su segnalazione degli stessi Servizi, la sospensione del beneficio.

I pagamenti dell’indennità saranno effettuati alle seguenti scadenze:

  • dal 27 dello stesso mese, per le domande pervenute entro il 15 del mese che soddisfano le condizioni sopra riportate alla stessa data;
  • dal 15 del mese successivo, per le domande pervenute nel corso del mese che maturano le condizioni dopo il 15 ma entro lo stesso mese.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

In GU la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023 2025

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023, n. 231 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, recante “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”.

Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2023-2025 per:

  • lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
  • potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attività;
  • valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.

Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote:

  • 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
  • 61.950 unità per l’anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
  • 71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.

Inoltre, è consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di:

  • lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, entro le seguenti quote:
  • 100 unità nel 2023, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
  • 100 unità nel 2024, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
  • 100 unità nel 2025, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
  • apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, nella misura di 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo ogni anno dal 2023 al 2025;
  • 9.500 lavoratori subordinati non stagionali, per ogni anno dal 2023 al 2025, nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Al contempo, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di n. 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori ad € 500.000, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo, ex decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti, ex interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  • cittadini stranieri che intendono costituire imprese start up innovative, ex lege n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro decorrono per l’anno 2023:

  • per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru’, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina dalle ore 9:00 del 1° dicembre 2023 e comunque, entro il 31 dicembre 2023;
  • per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, dalle ore 9:00 del 3 dicembre ed entro il 31 dicembre 2023;
  • per gli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale dalle ore 9:00 dell’11 dicembre entro il 31 dicembre 2023;

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Fondo Nuove Competenze: i chiarimenti ANPAL

Il Fondo Nuove Competenze (FNC) ha la funzione di supportare le imprese nell’aggiornamento delle competenze dei propri lavoratori, finanziando la formazione durante l’orario di lavoro e coprendo i contributi previdenziali.

La norma consente ai datori di lavoro privati, anche a partecipazione pubblica, di destinare parte dell’orario di lavoro dei propri dipendenti alla frequenza di percorsi di formazione e di ricollocazione, ponendo gli oneri retributivi e contributivi relativi a tali ore di formazione parzialmente a carico del Fondo Nuove Competenze.

Il contributo è rivolto:

  • ai datori di lavoro del settore privato, incluse le società a partecipazione pubblica, che intendano accrescere le competenze dei propri dipendenti mediante una rimodulazione dell’orario di lavoro disciplinata dagli accordi collettivi di prossimità e che presentino i seguenti requisiti:
  • siano in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
  • non si trovino in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo né siano in corso procedimenti per la dichiarazione di tali condizioni;
  • non abbiano contenziosi, giudiziali o stragiudiziali, con ANPAL relativi a contributi pubblici.
  • a tutti i lavoratori, inclusi quelli somministrati, a condizione che non fruiscano, nei periodi formativi, di ammortizzatori sociali che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro.

Restano esclusi, quindi, i lavoratori che usufruiscano di CIGO, CIGS, CIGS, FIS o contratti di solidarietà.

I corsi di formazione possono essere erogati da enti pubblici o privati accreditati, ma non dal datore di lavoro.

In particolare, possono erogare la formazione:

  • gli enti accreditati a livello nazionale o regionale;
  • altri soggetti (anche privati) che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per gli adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.

I progetti formativi devono avere una durata minima di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto, con un contributo massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuna azienda.

Le domande verranno accettate solo se relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritte da rappresentanze sindacali operative in azienda.

L’ANPAL – con Nota del 5 ottobre 2023 – ha reso noto d’aver pubblicato ulteriori FAQ, relativamente alle modalità operative per redigere l’attestazione delle competenze in ambito FNC.

Andando nel dettaglio, in merito alla possibilità di produrre un’unica attestazione delle competenze nel caso di partecipazione del lavoratore a un percorso di formazione composito (ad esempio composto da più moduli o più corsi), viene precisato che è possibile ricorrere a un unico documento certificante le competenze purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  • si tratti di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, ossia si tratti univocamente di una attestazione di trasparenza, o di un documento di validazione o di certificazione;
  • la dichiarazione delle specifiche competenze sia riconducibile a corsi ben identificabili.

In ipotesi di presentazione dell’istanza non tramite un Fondo interprofessionale di percorsi formativi con esiti non referenziabili alle ADA dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, occorre identificare comunque delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività di lavoro oggetto di formazione.

Tali competenze, laddove possibile descritte in termini di conoscenze e abilità, vanno messe in trasparenza o attraverso un attestato di trasparenza (di parte prima) o, laddove si prevedano test o prove finali con la presenza di esperti del settore (anche gli stessi docenti della formazione), possono essere validate. Nella voce “processo dell’Atlante” occorrerà descrivere, in forma sintetica, e comprensibile il processo lavorativo in cui sono inserite le competenze formate, indipendentemente che siano o meno già referenziate in Atlante. Per la descrizione delle competenze, laddove le abilità e/o le conoscenze non siano presenti nei quadri di classificazione indicati nell’Avviso, possono essere omesse.

Nelle attestazioni dei Percorsi formativi con esiti non referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro si richiede di inserire il settore economico professionale (ATECO) riportato nella visura del registro delle imprese.

Qualora fossero presenti più codici, l’ANPAL precisa che si deve inserire il codice di attività più affine al tema su cui è stata svolta la formazione.

Infine, l’ANPAL ha fornito ulteriori indicazioni anche in riferimento alla firma che deve essere apposta dal lavoratore e al numero di ore che devono essere correttamente riportate in “evidenze”, che sono quelle effettivamente frequentate dal discente.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Venerdì
20/10/2023
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Venerdì
20/10/2023
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Venerdì
20/10/2023
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Mercoledì 25/10/2023ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Mercoledì 25/10/2023Mod.730Presentazione al CAF dipendenti o a professionista abilitato del modello 730 integrativoLavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, pensionati che hanno presentato il modello 730/2023 al sostituto d’imposta, CSF o professionista abilitatoPresentazione
Martedì
31/10/2023
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva mensile unificata (Uniemens)Aziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Martedì
31/10/2023
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Martedì
31/10/2023
INPSDenuncia trimestrale lavoro agricoloAziende agricoleModello DMAG-Unico telematica
Martedì
31/10/2023
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Martedì
31/10/2023
Mod.770Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770 2023Sostituto d’impostaTrasmissione telematica

Tratto da My Solution
Bientina lì, 18/10/2023
Studio Mattonai

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.