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RICALCOLO ACCONTI D’IMPOSTA 2023

Acconti d’imposta 2023.

Giovedì 30 novembre 2023 scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, dei contributi INPS per i soggetti iscritti, della cedolare secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.

Come ogni anno il pagamento degli acconti d’imposta IRES, IRPEF (e imposta sostitutiva dei forfetari) e IRAP si preannuncia particolarmente complicato. Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.

La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:

  • per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
  • per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.

L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro.

Se l’acconto IRES dovuto non supera 257,52 euro deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

  • acconto non dovuto, qualora l’imposta dovuta e desunta dal rigo “Differenza” del quadro LM sia pari o inferiore a 51,00 euro;
  • acconto in unica soluzione, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre;
  • acconto in due rate, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro.

Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2023 non è tenuto al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva: il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario.

Per la seconda rata d’acconto il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione.

Compensazione

Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti).

Si ricorda che dal 2022 il limite annuo dei crediti compensabili con altre somme a debito nel modello F24, o rimborsabili, ai soggetti intestatari di conto fiscale, è stato elevato a 2 milioni di euro. Il limite, precedentemente fissato in 700.000 euro, era già stato aumentato dal Decreto “Sostegni-bis” ed infine stabilito appunto in 2 milioni di euro dal comma 72 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022.

Codici tributo

I versamenti degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

1791 – anno di riferimento 2023 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario acconto – seconda rata o in unica soluzione

4034 – anno di riferimento 2023 – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

2002 – anno di riferimento 2023 – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

3813 – anno di riferimento 2023 – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.

Il metodo storico

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.

Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES che per l’IRAP.

Il metodo previsionale

In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”).

La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.

Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.

Si ricorda la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, per l’anno d’imposta 2023, in favore delle persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfetario, la cosiddetta flat tax incrementale, che prevede l’applicazione di una tassa piatta del 15% sugli aumenti di reddito.

L’applicazione della flat tax incrementale potrebbe essere motivo per ricalcolare l’acconto dovuto.

Ravvedimento degli acconti

Agli omessi, insufficienti (se ricalcolati col metodo previsionale) o ritardati versamenti di acconti fiscali si applicano le sanzioni previste nei D.Lgs. n. 471 e 472 del 1997. Pertanto, in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo e gli interessi di mora.

Tali disposizioni interessano tutti i versamenti fiscali in acconto (e quindi anche cedolare secca, imposta sostitutiva per regime dei minimi e regime forfettario, Ivie e Ivafe), ai quali si applica la stessa disciplina delle imposte sui redditi.

Gli omessi, tardivi e insufficienti versamenti possono sempre essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dalla Legge n. 190/2014.

Rideterminazione acconti obbligatoria

Anche quest’anno, in alcuni casi, sarà necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico.

  • IRPEF/IRES noleggio occasionale imbarcazioni – L’acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell’applicazione per l’anno precedente dell’imposta sostitutiva agevolata.
  • IRPEF/benzinai – La deduzione forfetaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
  • Sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi – L’art. 14, comma 2, D.L. n. 18/2016 ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d’imposta successivi. Occorre quindi determinare l’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è stata operata tale deduzione considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo.

Si segnala che è in corso di studio la possibilità, già per l’acconto in scadenza a novembre 2023 e per alcune categorie di contribuenti, di versare il secondo acconto ratealmente e a partire da gennaio dell’anno successivo.

Si forniranno eventuali chiarimenti e precisazioni.

Tratto da My Solution
Bientina lì, 23/10/2023
Studio Mattonai

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