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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

DIRITTO DEL LAVORO

Riforma del lavoro sportivo: l’intervento dell’INL

INL, Circolare 25 ottobre 2023, n. 2; INL, Nota 26 ottobre 2023, prot. n. 460

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 25 ottobre 20223, n. 2 – ha fornito specifiche indicazioni riguardo la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Tale provvedimento contiene una serie di chiarimenti sulle tipologie di contratto applicabili e sul lavoro dei volontari, oltre che le prime specificazioni in merito all’inquadramento previdenziale e assicurativo, rispetto alle quali si rimanda alle circolari che saranno emanate dai rispettivi enti di riferimento.

Al contempo, l’INL – con Nota del 26 ottobre 2023, prot. n. 460 – ha chiarito che la comunicazione di instaurazione della collaborazione sportiva inviata tramite il Sistema Unilav è esaustiva e si considera definitiva sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sia pienamente operativo.

La prima scadenza per i committenti obbligati ad effettuare la comunicazione è stata fissata al 30 ottobre 2023.

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INAIL, PRESTAZIONI

Lavoro sportivo: i chiarimenti INAIL sulla riforma

INAIL, Circolare 27 ottobre 2023, n. 46

L’INAIL – con Circolare del 27 ottobre 2023, n. 46 – ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti riguardo all’obbligo assicurativo in ambito sportivo, ricordando che per i titolari di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, percettori di compensi e/o retribuzioni dopo il 1° luglio 2023, la denuncia di iscrizione si considera effettuata nei termini se presentata entro il 30 novembre 2023.

Sono tutelati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani assunti con il contratto di apprendistato, i titolari di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale in ambito dilettantistico ed i prestatori di lavoro occasionale ex art. 54-bis, D.L. n. 50/2017 .

Restano invece esclusi dall’INAIL i seguenti soggetti:

  • i lavoratori sportivi titolari di co.co.co. ai quali si applica la tutela assicurativa obbligatoria di cui all’art. 51 della Legge n. 289/2002 (assicurati obbligatoriamente con polizze private);
  • gli sportivi dilettanti volontari (assicurati obbligatoriamente con polizze private);
  • i lavoratori dipendenti della PA che prestano attività come volontari fuori dall’orario di lavoro e quelli che ricevono un corrispettivo, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza;
  • il personale sportivo militare;
  • i lavoratori sportivi autonomi (con contratto d’opera ex art. 2222 c.c.).

INAIL: i chiarimenti sull’assicurazione a tutte le attività scolastiche di studenti e docenti

INAIL, Circolare 26 ottobre 2023, n. 45

L’INAIL – con Circolare del 26 ottobre 2023, n. 45 – ha illustrato le novità della copertura della tutela assicurativa per tutte le attività scolastiche di studenti e docenti e tutte le informazioni operative ai soggetti interessati (dirigenti scolastici, docenti e famiglie) dall’estensione della tutela disposta dal decreto-legge n. 48/2023.

Con tale provvedimento, l’INAIL ha chiarito come l’assicurazione in commento viene estesa a tutte le attività di insegnamento e apprendimento e riguarda insegnanti, alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

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INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via lo sportello “Voucher per consulenza in innovazione”

MIMIT, Comunicato 20 ottobre 2023

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con comunicato del 20 ottobre 2023 – ha reso noto d’aver fissato i termini e le modalità di invio delle domande riguardanti l’accesso alle agevolazioni del “Voucher per consulenza in innovazione” per le piccole e medie imprese.

La misura, che intende sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa che operano sul territorio nazionale, consiste in un contributo alle spese effettuate dalle imprese a fronte delle prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società di consulenza iscritti nell’apposito elenco costituito dal Ministero.

Il “Voucher”, concedibile in regime de minimis, per le micro e piccole imprese consisterà in un contributo pari al:

  • 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 40.000, per le medie imprese;
  • 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 25.000, per le reti di imprese;
  • 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 80.000.

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Le novità sulle istanze di sgravio contributivo per i contratti di solidarietà difensivi

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Comunicato Stampa 23 ottobre 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Comunicato Stampa del 23 ottobre 2023 – ha ricordato che dal 30 novembre al 10 dicembre 2023 decorre il termine per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2023 attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”.

L’applicativo è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”.

Il pagamento dell’imposta di bollo è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo, indispensabile per l’invio dell’istanza nel termine perentorio che decorre tra il 30 novembre e il 10 dicembre.

La misura è stabilita in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A: per i lavoratori che in base a tale contratto siano interessati a una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, l’impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Presentazione delle domande del nuovo “ammortizzatore sociale unico” da parte delle aziende agricole

INPS, Messaggio 31 ottobre 2023, n. 3825

L’INPS – con Messaggio 31 ottobre 2023, n. 3825 – ha fornito dei chiarimenti in merito alle corrette operazioni da compiere in relazione ai diversi esiti prodotti, rendendo noti gli adempimenti da effettuare nel caso sia necessario inviare una domanda in rettifica della precedente istanza.

A partire dal 6 novembre 2023, qualora il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, deve prima annullare la precedente domanda, inviando un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati.

Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).

Le domande che a parità di “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore” e “Competenza” di una precedente richiesta già inviata presentano una “Tipologia beneficiario” diversa, vengono invece considerate e gestite come due domande indipendenti l’una dall’altra.

Concessione della CIGS per società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria

INPS, Messaggio 30 ottobre 2023, n. 3779

L’INPS – con Messaggio del 30 ottobre 2023, n. 3779 – ha fornito chiarimenti in merito ai provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.

Al riguardo, le aziende che intendano richiedere gli esoneri ex art. 43-bis, D.L. n. 109/2018  devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ossia:

  • la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ex art. 44, D.L. n. 109/2018 , distinta in relazione a ogni anno civile interessato dalla CIGS;
  • la misura complessiva del contributo previsto dall’art. 2, comma 31, Legge n. 92/2012, da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi del citato decreto-legge.

Per quanto attiene alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa, le disposizioni di cui all’art. 43-bis, D.L. n. 109/2018 non modificano la destinazione e l’assetto del TFR come determinati dal quadro normativo vigente; pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:

  • versamento ai fondi di previdenza complementare;
  • versamento al Fondo di Tesoreria;
  • accantonamento presso il datore di lavoro.

INPS, PRESTAZIONI

Le prime indicazioni INPS sulla nuova disciplina del lavoro sportivo

INPS, Circolare 31 ottobre 2023, n. 88

L’INPS – con Circolare 31 ottobre 2023, n. 88 – ha illustrato la nuova disciplina del lavoro sportivo, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Con riferimento alle gestioni previdenziali dei lavoratori sportivi, nella tabella che segue si esplicitano le differenze in base alla tipologia di rapporto di lavoro.

Lavoro sportivoSettore professionisticoSettore dilettantistico
Lavoro subordinatoFondo Pensione dei Lavoratori SportiviFondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
Lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuativeFondo Pensione dei Lavoratori SportiviGestione Separata  

A partire dal periodo di competenza novembre 2023, i datori di lavoro interessati, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le aziende con dipendenti.

Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che le modalità operative già in uso per i datori di lavoro operanti nel settore professionistico in relazione ai lavoratori sportivi, ex art. 25, comma 1 , D.Lgs. n. 36/2021, assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché per i lavoratori con contratto di lavoro autonomo ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c., sono estese anche ai datori di lavoro operanti nei settori dilettantistici con riferimento ai soli lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Dal suddetto periodo di competenza, la procedura di calcolo sarà adeguata al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi (ossia, per la contribuzione IVS e per le contribuzioni minori dovute).

L’elemento DenunceMensili, nell’ambito del quale si sviluppa l’intero flusso, contiene rispettivamente gli elementi DatiMittente e Azienda e deve essere valorizzato secondo le regole ordinarie previste per le aziende DM.

Per quanto concerne l’elemento PosContributiva, nell’elemento Matricola deve essere indicata la matricola identificativa del datore di lavoro.

Le nuove misure per i lavoratori con un contratto di lavoro part time ciclico

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2023, n. 244 è stato pubblicato il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Tra le altre cose, viene previsto che per il 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022 è attribuita un’indennità una tantum pari ad € 550.

Per il diritto alla prestazione occorre che il contratto di lavoro a tempo parziale preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e che tali periodi di lavoro non siano meno di sette settimane e non più di venti settimane.

Nello specifico, per il diritto all’indennità occorre che:

  • il lavoratore non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettore della NASpI o di un trattamento pensionistico;
  • nell’anno 2022 sia stato titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e non concorre alla formazione del reddito del percettore.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Fondo Nuove Competenze: la nuova funzionalità su MyANPAL per la richiesta del saldo

ANPAL, Comunicato Stampa 19 ottobre 2023, prot. n. 16065

ANPAL – con comunicato del 19 ottobre 2023, prot. n. 16065 – ha informato che è disponibile su MyANPAL la funzionalità dedicata al Fondo nuove competenze – seconda edizione, che permette di presentare la rendicontazione e la richiesta di saldo.

Il saldo può essere richiesto, tramite la piattaforma informatica, al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.

Nei casi in cui il termine di 150 giorni sia già scaduto alla data di rilascio dell’apposita funzionalità, ovvero dovesse scadere entro il termine del 6 novembre 2023, al fine di assicurare un congruo periodo di tempo per le operazioni in parola, i datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta di saldo entro la medesima data del 6 novembre 2023.

Inoltre, in data 23 ottobre 2023, l’ANPAL ha pubblicato il nuovo manuale sul Fondo Nuove Competenze – seconda edizione.

L’aggiornamento riguarda la pubblicazione dell’allegato tecnico relativo alle modalità di calcolo del costo orario retributivo e contributivo.

VIGILANZA SUL LAVORO

Igiene, salute e sicurezza sul lavoro: rivalutate le ammende e le sanzioni amministrative

INL, Nota 30 ottobre 2023, n. 724

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 30 ottobre 2023, prot. n. 724 – ha fornito alcune indicazioni in merito alla rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Com’è noto, con decreto direttoriale MLPS n. 111/2023 si è proceduto alla rivalutazione degli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie.

La rivalutazione applicata è della misura del 15,9%.

L’attuale incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018, art. 1, comma 445 , lett. d), n. 2).

APPROFONDIMENTI

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Le novità INPS sul processo di definizione delle domande di Supporto per la Formazione ed il Lavoro

L’INPS – con Messaggio del 27 settembre 2023, n. 3379 – ha fornito ulteriori istruzioni per la definizione delle domande di accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro e il pagamento della relativa indennità mensile, pari ad € 350.

Per i richiedenti il SFL che hanno già effettuato l’accesso al portale SIISL ed hanno precompilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, il PAD diventa operativo e la domanda passerà immediatamente allo stato di “Accolta salvo ulteriori controlli”.

I richiedenti il SFL che, invece, non hanno effettuato l’accesso al SIISL o, pur avendolo fatto, non hanno compilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, all’esito positivo dell’istruttoria, affinché la domanda passi in stato “Accolta salvo ulteriori controlli” dovranno:

  • accedere al portale Sistema Informativo di Inclusione Sociale e lavorativa – SIISL e confermare la propria iscrizione;
  • compilare il proprio curriculum vitae;
  • compilare e sottoscrivere il Patto di attivazione Digitale (PAD) all’interno del quale è prevista la “dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)”, e l’indicazione di minimo 3 agenzie autorizzate all’attività di intermediazione.

A seguito dell’attivazione del PAD, con domanda accolta, nell’ambito della piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, i richiedenti potranno immediatamente manifestare i propri interessi per le offerte di lavoro e potranno anche essere contattati dalla APL che sarà già informata circa la loro preferenza.

Le domande acquisite e che non risultano nello stato “Verificata” sono sottoposte a un supplemento istruttorio e saranno visualizzate all’interno della procedura nello stato “Sospesa per supplemento istruttorio”.

Al passaggio del mouse sopra lo stato della domanda (che reca l’indicazione “i”), sarà possibile visionare i requisiti (o categorie di requisiti) in fase di accertamento, quali:

  • la cittadinanza e la residenza,
  • l’incompatibilità con strumenti di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione (NASPI, DisCOLL, ALAS, etc.), con RDC/PDC o con attività di lavoro,
  • soglia ISEE e di reddito e patrimonio,
  • DSU non presente o ISEE con omissioni o difformità o discordante con il nucleo anagrafico.

All’esito del supplemento istruttorio, se tutti i requisiti risulteranno soddisfatti, le domande verranno poste nello stato “Verificata salvo ulteriori controlli” e seguiranno l’iter già descritto o, in caso contrario, la domanda risulterà “Respinta”.

Ai fini del pagamento dell’indennità mensile riconosciuta per la partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, l’INPS – nel Messaggio in commento – ha distinto tre ipotesi, a seconda dell’avvenuta sottoscrizione o meno del Patto di servizio personalizzato e dell’avvio del corso di formazione:

  1. il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio personalizzato sottoscritto e un’iniziativa di politica attiva o un corso iniziati potrà ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di € 350 mensili, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di SFL;
  2. il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio sottoscritto ma non abbia un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva dovrà individuare un corso cui iscriversi o altra attività e potrà quindi ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di € 350 mensili a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra attività e per la durata dell’effettiva partecipazione;
  3. il richiedente non in possesso di un Patto di servizio personalizzato sottoscritto, verrà convocato dai Centri per l’impiego (CPI) per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato: in tale sede, dovrà individuare un corso o un percorso formativo o altra iniziativa di attivazione lavorativa e avrà diritto all’erogazione dell’indennità a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa e per la durata dell’effettiva partecipazione.

L’interessato è tenuto a dare conferma della partecipazione alle misure, anche telematicamente, ogni 90 giorni ai Servizi competenti, pena, su segnalazione degli stessi Servizi, la sospensione del beneficio.

I pagamenti dell’indennità saranno effettuati alle seguenti scadenze:

  • dal 27 dello stesso mese, per le domande pervenute entro il 15 del mese che soddisfano le condizioni sopra riportate alla stessa data;
  • dal 15 del mese successivo, per le domande pervenute nel corso del mese che maturano le condizioni dopo il 15 ma entro lo stesso mese.

DIRITTO DEL LAVORO

I primi chiarimenti dell’INL riguardo la riforma delle disposizioni in materia di lavoro sportivo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare n. 2/2023 – ha fornito le prime indicazioni inerenti la riforma del lavoro sportivo, specificando che, ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto:

  • di un rapporto di lavoro subordinato,
  • di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

Con riferimento al lavoro subordinato sportivo, in relazione alle prestazioni di lavoro a tempo determinato, viene chiarito che:

  • il contratto di lavoro subordinato può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto;
  • è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti e la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte – e, dunque, con il consenso del lavoratore per l’operatività della cessione – e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Contrariamente a quanto avviene nel settore del professionismo, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

L’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto entro il trentesimo giorno del mese successive all’inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la comunicazione al centro per l’impiego.

Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative concerne l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, che può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività e obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Con riguardo agli adempimenti di tenuta del libro unico del lavoro, l’iscrizione del lavoratore può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Al riguardo, l’INL – con Nota del 26 ottobre 2023, n. 460 – ha chiarito che, per i rapporti di lavoro iniziati prima del 4 settembre 2023, l’obbligo può essere assolto entro il 30 ottobre 2023.

I dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sia pienamente operativo.

Infine, per quanto attiene alle prestazioni dei volontari, le stesse sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione ex art. 46, D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l’importo di € 150 mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

INAIL, PRESTAZIONI

Le istruzioni INAIL sull’estensione della tutela a studenti e insegnanti per l’anno 2023-2024

L’ INAIL – con Circolare del 26 ottobre 2023, n. 45 – ha fornito alcune istruzioni relativamente all’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Ai fini dell’applicazione della previsione sono compresi nell’assicurazione le seguenti categorie:

  • il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
  • gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
  • gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
  • il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
  • gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
  • gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
  • gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

  • non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
  • non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  • non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

Le prestazioni economiche INAIL, tranne l’indennità temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.

Le principali prestazioni sono le seguenti:

  • prestazioni economiche: l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l’assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
  • prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);
  • prestazioni integrative: assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.

L’INAIL, sulla base della comunicazione effettuata entro il 30 novembre, invierà la richiesta del premio di regolazione calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti per l’importo di € 2,92 e detraendo da tale importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

I vantaggi del “Voucher per consulenza in innovazione”

Dal 26 ottobre 2023 è aperto lo sportello per la compilazione delle domande per la misura “Voucher per consulenza in innovazione”.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con Decreto Direttoriale del 16 ottobre 2023 – ha definito termini e modalità di presentazione delle domande di contributo della misura “Voucher per consulenza in innovazione”.

Tale misura incentiva l’acquisto di consulenze specialistiche finalizzate a indirizzare e supportare:

  1. processi di trasformazione tecnologica e digitale (tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0):
  2. big data e analisi dei dati;
  3. cloud, fog e quantum computing;
  4. cyber security;
  5. integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
  6. simulazione e sistemi cyber-fisici;
  7. prototipazione rapida;
  8. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  9. robotica avanzata e collaborativa;
  10. interfaccia uomo-macchina;
  11. manifattura additiva e stampa tridimensionale;
  12. internet delle cose e delle macchine;
  13. integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
  14. programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. «branding») e sviluppo commerciale verso mercati;
  15. programmi di open innovation;
  16. processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e di capitali):
  17. applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
  18. avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.

Le prestazioni consulenziali devono essere obbligatoriamente fornite da manager o da una società di consulenza iscritti nell’apposito elenco costituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito.

Il contratto di consulenza deve:

  • essere sottoscritto da entrambe le parti, dopo la presentazione della domanda e comunque entro trenta giorni dalla concessione del contributo;
  • avere una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a quindici mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni;
  • specificare le caratteristiche del manager, le modalità organizzative, le giornate di prestazione, il compenso e prevedere una relazione tecnica finale.

La procedura di accesso ai contributi si articola nelle seguenti tre fasi:

  • verifica preliminare requisiti di accesso: dalle ore 12.00 del 19 ottobre 2023 tramite la procedura informatica disponibile al link https://Agevolazioni.dgiai.gov.it;
  • compilazione domanda di accesso: dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2023 ed entro le ore 12.00 del 23 novembre 2023 tramite la procedura informatica disponibile al link https://Agevolazioni.dgiai.gov.it;
  • invio domande: le imprese e le reti di impresa che avranno compilato la domanda entro le ore 12.00 del 23 novembre 2023, potranno procedere con l’invio dell’istanza di accesso alle agevolazioni a partire dal 29 novembre 2023, esclusivamente attraverso la procedura informatica il cui link verrà reso disponibile successivamente. Lo sportello rimarrà aperto fino ad esaurimento fondi, pari a 75 milioni di euro.

Per le reti non dotate di soggettività giuridica, ovvero per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma in capo all’Organo comune, ovvero al legale rappresentante.

A tale fine, il soggetto proponente deve inviare, entro le ore 17:00 del 16 novembre 2023, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) una specifica richiesta alla PEC managerinnovazione@pec.mise.gov.it riportante nell’oggetto “Voucher per consulenza in innovazione – richiesta accreditamento alla procedura informatica”.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Venerdì
10/11/2023
Mod.730I Caf e i professionisti abilitati comunicano al Sostituto d’imposta il risultato dell’elaborazione del modello 730/2023 integrativoCaf e professionisti abilitatiComunicazione telematica o cartacea (730/4)
Venerdì
10/11/2023
Mod.730I Caf e i professionisti abilitati che hanno elaborato i modelli 730/2022 integrativi trasmettono all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborateCaf e professionisti abilitatiComunicazione telematica
Giovedì
16/11/2023
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Giovedì
16/11/2023
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Giovedì
16/11/2023
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Giovedì
16/11/2023
INPSVersamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line
Giovedì
16/11/2023
INPS ex EnpalsVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Giovedì
16/11/2023
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/11/2023
IRPEFVersamento addizionale regionale:  rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/11/2023
IRPEFVersamento addizionale comunale:  versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta  e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/11/2023
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazioneModello F24/Accise
Giovedì
16/11/2023
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/11/2023
INAILVersamento 4^ rata premio anticipato e saldoDatori  di lavoroModello F24 on line titolari P.IVA  oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Lunedì
20/11/2023
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel  3° trimestre 2023Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRid bancario
Lunedì
20/11/2023
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
27/11/2023
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì
30/11/2023
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Giovedì
30/11/2023
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Giovedì
30/11/2023
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviAziende settori sport e spettacoloTrasmissione telematica
Giovedì
30/11/2023
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica

Tratto da My Solution
Bientina lì, 06/11/2023
Studio Mattonai

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