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INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO

1)TI CHIUDONO SUBITO IL NEGOZIO!

La sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche non è una novità della Legge 215/21, ma era prevista sin dalla prima uscita del D. Lgs. 81/08. Adesso però le aziende rischiano più di prima, perché è sufficiente che ad un controllo da parte degli Organi di Vigilanza
(Ispettorato del lavoro, tecnici dell’ASL, ecc.) sia accertata una fattispecie di cui all’allegato I del D. Lgs. 81/08 per incorrere nel provvedimento di sospensione dell’attività. Ecco alcune delle fattispecie citate: assenza della valutazione dei rischi, mancanza del Piano di Emergenza, mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, mancata formazione e addestramento, mancata fornitura di dispositivi di protezione individuali contro le cadute dall’alto, omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica delle protezioni (alle attrezzature, ecc.), impianti elettrici non a norma, ecc. Si consiglia, specialmente alle attività commerciali e di servizi, di controllare i propri adempimenti e in caso di dubbio, di contattarci per informazioni.

2) E SE NON GESTISCI CORRETTAMENTE I RIFIUTI?

Con la legge n. 191 del 15 Dicembre 2023, che converte il precedente Decreto Legge n. 145 del 18 Ottobre 2023, vengono modificate le sanzioni legate al mancato assolvimento di vari obblighi documentali legati alla gestione dei rifiuti (nello specificoper presentazione MUD, tenuta dei registri di carico e scarico e formulari), modificando quanto indicato dall’art. 258 del D. L.vo 152/2006. Cosa cambia? La principale differenza è legata al cumulo giuridico alle sanzioni amministrative.
L’art. 9 cita: “Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”. Varia nello specifico la sanzione per chi, con una sola azione, viola diverse disposizioni sulla gestione documentale dei rifiuti, o commette più violazioni della stessa norma: in questo caso, la sanzione amministrativa prevista è pari a alla sanzione per la violazione più grave aumentata sino al doppio della stessa, anziché con la somma delle sanzioni previste per ogni singola violazione commessa. Questo nuovo calcolo delle sanzioni si applica dal 26 Settembre 2020, data di entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020. Viene comunque specificato all’interno dell’Art. 9-bis, che queste disposizioni vengono applicate a tutte le violazioni commesse anche prima del 26 Settembre 2020, purché non sia già intervenuta una sentenza passata in giudicato. Citando l’art. 9-bis: “Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”. Vogliamo fare degli esempi?
Per trasporto rifiuti senza formulario o dati incompleti o inesatti nel formulario sanzioni da 1600 a 10000 euro, per mancata conservazione di registri o formulari o omessa o incompleta tenuta dei registri da 260 a 1550 euro, per mancata denuncia da 2000 a 10000.

3) L’ORGANIZZAZIONE  DELLA  SICUREZZA  NELLA TUA IMPRESA

L’organizzazione è un compito della direzione, che deve stabilire le competenze e le responsabilità delle varie figure, riportando in
un diagramma delle funzioni, CHI – FA- COSA e illustrando:
quali sono i compiti da svolgere, chi partecipa allo svolgimento dei singoli compiti, quali sono le competenze del singolo. Il diagramma deve essere illustrato a tutti ed esposto permanentemente. Tra i compiti da analizzare e programmare, non si devono dimenticare la fornitura di istruzioni di lavoro, riunioni di lavoro, frequenti colloqui con i collaboratori, individuazione e diffusione di obiettivi, adeguamenti del posto di lavoro, gestione dei nuovi assunti, ecc.
A cosa serve una buona organizzazione? Ad evitare perdite di tempo, disguidi e conflitti, a migliorare la produttività e il clima lavorativo, ad aumentare l’orgoglio dei lavoratori di far parte della vostra azienda, nonché la collaborazione il coordinamento tra le varie figure.

4) MALATTIE PROFESSIONALI

La malattia professionale è una patologia che il lavoratore contrae per effetto dell’attività lavorativa svolta. Deve essere dunque presente il rapporto causale tra la malattia in
questione e lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il rischio può essere provocato dall’attività
professionale che il lavoratore svolge, ma anche dall’ambiente in cui la lavorazione ha luogo. L’inail, attraverso prestazioni di tipo economico, sanitario e riabilitativo, provvede all’indennizzo dei danni provocati dalle malattie professionali. Le malattie professionali si dividono in tabellate e non tabellate. Per quelle tabellate (presenti in un elenco) al lavoratore non compete l’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia, per quelle non tabellate il lavoratore assicurato ha invece l’onere di dimostrare l’origine professionale della patologia da cui è affetto per ottenere l’indennizzo INAIL.
Tra le malattie tabellate troviamo quelle causate da metalli e sostanze chimiche pericolose, polveri o farine di cereali, polveri di legno, oli minerali, amianto, cemento, saldatura, rumore, vibrazioni, movimenti ripetuti, UVA, ecc.
Le malattie professionali non tabellate possono essere causate ad esempio dallo svolgimento di attività durante la notte, dall’esposizione a campi elettromagnetici, movimentazione manuale dei carichi,esposizione prolungata allo schermo del computer, ecc.. Tra le malattie professionali che non fanno parte delle patologie racchiuse nelle tabelle individuate dall’INAIL, ci sono: malattie cardiache, disturbi gastrointestinali, disturbi endocrini, disturbi del sonno, disturbi psicologici, come ansia e depressione.

5) SICUREZZA BED AND BREAKFAST

Il recente decreto anticipi ha stabilito requisiti antincendio per B&B e locazioni a finalità turistica, che prevedono la presenza di impianti sicuri, certificati e collaudati, dispositivi per la rivelazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, presenza di estintori portatili. Sono poi presenti obblighi relativi alla prevenzione dell’evasione fiscale.

6) FORMAZIONE PER TUTTA LA VITA LAVORATIVA

Solo il 37 % degli adulti ha l’abitudine di seguire corsi di formazione, ma pian piano tutti dovranno partecipare ad almeno un corso ogni anno per essere sempre aggiornati ed acquisire conoscenze digitali di base. Solo con l’acquisizione di nuove competenze (conoscenze e capacità) si può creare un ambiente di lavoro sicuro e produttivo. E
alcune competenze dovranno riguardare la comunicazione efficace (per far capire le
informazioni e l’importanza delle misure di sicurezza), la leadership e la gestione del team (per creare una cultura della sicurezza), problem solving (per identificare i rischi e trovare soluzioni creative ma sicure), empatia ed intelligenza emotiva (per comprendere esigenze e preoccupazioni dei lavoratori). Formazione e addestramento permetteranno al personale di conoscere bene le regole e utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro. Dovremo abituarci ad adattarci in continuazione e più velocemente ai nuovi metodi di lavoro e al progresso. Corsi di formazione sono uno strumento, una opportunità e non un peso o una perdita di tempo; ovviamente la partecipazione a corsi e incontri, deve essere attiva.

7) QUANDO ASSUMO UN LAVORATORE

Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre ogni nuovo assunto a sorveglianza sanitaria, a meno che non ci siano rischi per la salute. Se il nuovo assunto aveva già lavorato presso altro datore di lavoro, è già presente una cartella sanitaria personale, che il lavoratore deve chiedere al precedente medico competente o al precedente datore di
lavoro. Il medico competente, in occasione della visita medica preventiva o preassuntiva,
richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Il datore di lavoro deve informare la persona da assumere, che deve reperire con congruo anticipo la propria cartella sanitaria, in quanto questa disposizione normativa è recente e in molti non la conoscono.
Ogni datore di lavoro sa che quando si assume un nuovo lavoratore occorre procedere alla informazione formazione e addestramento, e per quel che riguarda in particolare la formazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, occorre far partecipare il lavoratore alla formazione parte generale e alla formazione parte specifica. Se il nuovo assunto aveva già lavorato presso altro datore di lavoro, avrà sicuramente già frequentato corsi di formazione che prevedono il rilascio di attestati personali, che il lavoratore deve chiedere al precedente al precedente datore di lavoro per consegnarli al nuovo datore di lavoro, affinché possa programmare eventuali corsi di formazione. Si ricorda che la formazione lavoratori parte generale costituisce credito permanente, l’attestato quindi vale per l’intera vita lavorativa e può essere utilizzato presso qualsiasi datore di lavoro. Quando si utilizzano agenzie interinali, gli obblighi citati sono gli stessi, spetta al datore di lavoro utilizzatore, sia la sorveglianza sanitaria che informazione formazione e addestramento; il corso di formazione che riguarda la parte generale è però normalmente a carico dell’agenzia interinale, quindi il datore di lavoro deve richiedere l’attestato dei lavoratori che vengono forniti, prima di farli iniziare a lavorare.

8) ASSICURAZIONE RCA – D. LGS. 184/23

Nuovi obblighi per privati e datori di lavoro, le disposizioni del nuovo decreto apportano alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada. Viene fornita una nuova definizione di veicolo (rientrano anche i rimorchi, i monopattini, i mezzi che circolano su aree private, ecc.), una estensione dell’obbligo della RCA a veicoli non utilizzati o
circolanti su aree private, e un aumento delle sanzioni. Il decreto è entrato in vigore in data 23/12/23, ma stiamo attendendo un decreto attuativo, tenetevi aggiornati con il vostro assicuratore di fiducia, sempre aggiornato e perfettamente competente in materia!

9) CANTIERI SOSPESI O ABBANDONATI

La sentenza n° 50818 del 20/12/23 stabilisce che “L’appaltatore di lavori edili, nell’esecuzione della propria attività deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona; rilevando che tale obbligo non si limita a periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche
alla fase successiva, qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell’obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo”. Abbandonare anche temporaneamente il cantiere, con recinzioni parziali e/o non idonee, ponteggi non sicuri, aperture nel suolo non protette, ecc. è un comportamento che può comportare tutte le responsabilità dell’imprenditore edile, in caso di effrazione e infortunio. Anche si i lavori sono interrotti o sospesi l’appaltatore non deve lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo. Ovviamente questo vale qualora l’appaltatore conservi il controllo della zona dei lavori, e non l’abbia ufficialmente “affidata” a terzi, committente o altra impresa. La presenza di beni (gru, macchinari, materiali, box o altro) testimonia di chi sia la gestione e la responsabilità del cantiere, anche in presenza di contratto di cessione ad altri.  

CORSI DI FORMAZIONE

DescrizioneDestinatariPeriodo
Corso per lavoratoriparte generale per tutte le imprese (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del
21/12/11)
Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
In e-learning su piattaforma Protecno
Corso per lavoratoriparte specifica SOLO RISCHIO BASSO (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11)
Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
In e-learning su piattaforma Protecno
Corso per Alimentaristi (HACCP – Igiene Alimenti) prima formazione e aggiornamento per aziende semplici e complesse, lavoratori
addetti e responsabili.
Persone addette alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita
alimenti
 
 
Inizio 2 febbraio
 
Corso intero e aggiornamento per addetti alla guida del carrello elevatore, ai sensi dell’Accorso Stato Regioni del 22/02/12
Lavoratori che utilizzano l’attrezzatura nello svolgimento della propria
mansione
 
 
Inizio 09/02/24
Corso per lavoratoriaggiornamento per tutte le imprese (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del
21/12/11)
 
Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza
 
 
Inizio 22/02/24
Corsi di formazione base aggiornamento per Svolgimento lavori elettrici – PES PAV Norma CEI 11-27:2021-09 V edizioneaddetti ai lavori elettrici che devono ottenere il riconoscimento di Persona esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV) e per Datori di lavoro o Lavoratori autonomi per auto-certificare l’idoneità valida ai sensi del D.Lgs
81/2008
 
 
 
Inizio 27 febbraio
Corso di aggiornamento in materia di
primo soccorso aziendale per imprese di ogni tipologia, ai sensi del DM 388/03
Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell’emergenza sanitaria 
27/03/24
Corsi di formazione su commissione di
qualsiasi tipo
Aziende che intendono
organizzare corsi presso la propria sede
 
In qualunque periodo

 Team Studio Protecno
Bientina lì, 07/02/24
Studio Mattonai

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