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CERTIFICAZIONE UNICA (CU2024) PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE EQUIPARATI ED ASSIMILATI, REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024, n. 8253, è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2024 (CU 2024) relativa all’anno 2023.

La Certificazione Unica 2024 riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

La stessa deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative (di cui all’art. 13, legge n. 388/2000, all’imprenditoria giovanile (art. 27, D.L. n. 98/2011) o ai nuovi soggetti “minimi forfetari” (di cui all’art. 1, legge n. 190/2014) anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

ATTENZIONE: A partire dal 2021 è stata istituita la scadenza unica del 16 marzo (quest’anno il 16 marzo cade di sabato, per cui la scadenza slitta al 18 marzo 2024) per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal D.L. n. 124/2019 (decreto “Fiscale” 2020) e rivista dal D.L. n. 9/2020 all’inizio dell’emergenza Covid.

Resta al 31 ottobre 2024 il termine ultimo per trasmettere la CU che contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.

ATTENZIONE: È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità del modello

Tra le novità del modello 2024 si segnalano:

  • Mance per i dipendenti nel settore turistico: le somme destinate, a titolo di liberalità, dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nell’anno precedente, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Nella CU è previsto il punto 652 nel quale viene riportato l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva mentre nel punto 653 va riportata l’imposta sostitutiva del 5% operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del 25% calcolato sull’importo indicato nel punto 651. I punti da 654 a 663 vengono utilizzati per diverse variabili di non erogazione o gestione da altro datore di lavoro.
  • Lavoro sportivo: è stata istituita una nuova sezione relativa all’Inps Gestione Separata per i parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate (SEZIONE 3 bis) riservata alla certificazione dei compensi corrisposti dal 1° luglio 2023 agli sportivi dilettantistici iscritti alla Gestione Separata INPS. Nei punti 781 e 784 trova spazio l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche (comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro). I punti seguenti vanno utilizzati per i lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni.
  • Fringe benefit: il valore è stato aumentato a 3.000 euro se erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico e va indicato nel punto 475, da compilare indipendentemente dal loro ammontare. Se l’importo complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d’imposta a euro 3.000, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Inoltre, nel campo 476, deve essere indicato il valore dei bonus carburante concessi nel corso del rapporto di lavoro, indipendentemente dal loro ammontare. Se l’importo complessivo dei bonus carburante è superiore, nel periodo d’imposta, a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
  • Trattamento integrativo speciale: l’erogazione del trattamento integrativo speciale ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, va indicata nel punto 479 per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 abbiano avuto reddito di importo non superiore a euro 40.000.

Si ricorda anche che, sempre entro il 16 marzo 2024, deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) corrisposti nell’anno di imposta precedente.

Tratto da My Solution
Bientina lì, 12/02/2024
Studio Mattonai

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