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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IN BREVE

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni dei redditi tardive entro il 28 febbraio 2024

Entro il prossimo 28 febbraio 2024, i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) che non avessero ancora presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022, potranno avvalersi del termine di 90 giorni per l’invio “tardivo”.

La “dichiarazione tardiva”, ossia quella presentata entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria (30 novembre 2023 per i redditi 2022) viene sanzionata ma evita di ricadere nelle conseguenze previste in caso di “dichiarazione omessa”.

Le dichiarazioni in scadenza lo scorso 30 novembre 2023 e presentate a decorrere dal 29 febbraio 2024 saranno considerate “omesse”.

DICHIARAZIONI

Ravvedimento operoso del quadro RW

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 aveva fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.

Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti i bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

Vedi l’Approfondimento

DICHIARAZIONI

Al via la dichiarazione annuale IVA 2024

Il 1° febbraio si è aperta la stagione per l’invio della dichiarazione IVA annuale 2024, relativa al periodo d’imposta 2023.

Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, da tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Dopo l’approvazione e pubblicazione dei modelli IVA e IVA Base 2024 e delle relative istruzioni, avvenuta con Provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8230, e delle specifiche tecniche, approvate con successivo Provvedimento 26 gennaio 2024, n. 19397, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche i software per la compilazione ed il controllo.

Il primo consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2024 e della dichiarazione modello IVA Base 2024 da presentare in via autonoma. Tramite una serie di domande il software determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.

Il secondo, invece, permette di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

IRPEF

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità IRPEF 2024

Agenzia delle Entrate, Circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E

Con la Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di IRPEF dal D.Lgs. n. 216/2023.

In attuazione della delega fiscale (Legge n. 111/2023), il D.Lgs. ha previsto, tra l’altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF, delle detrazioni d’imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l’abrogazione della normativa relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE).

Vedi l’Approfondimento

DICHIARAZIONI

Approvato il modello CU 2024: scadenze e novità

Provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8253

Con Provvedimento n. 8253 del 15 gennaio 2024, del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello relativo alla “Certificazione Unica – CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione Unica 2024 (CU), per attestare:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • i redditi di lavoro autonomo;
  • le provvigioni e i redditi diversi;
  • i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”.

Va ricordato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2024.

Nella versione aggiornata della CU, si segnalano tra le altre cose:

  • la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico;
  • la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
  • l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;
  • l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;
  • la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

AGEVOLAZIONI

Come si utilizza la Piattaforma Cessione Crediti: la guida delle Entrate aggiornata al 2024

Per determinate tipologie di spese per interventi edilizi è stata introdotta la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

Per queste spese è stata prevista anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante. Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà:

  • di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione;
  • di utilizzarlo in compensazione nel modello F24.

L’Agenzia delle Entrate, per gestire al meglio le ulteriori cessioni di tali crediti, ha predisposto un’apposita procedura web, la “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.

Nel recente aggiornamento di gennaio 2024 della guida dedicata, l’Agenzia illustra in dettaglio il funzionamento della procedura. Nella home page della stessa “Piattaforma” è disponibile anche un manuale per l’utente.

IRPEF

Imposta sostitutiva sulle cripto-attività soggetti residenti: pronti i codici tributo per versare

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 6 febbraio 2024, n. 10/E

Con Risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della prima e della seconda rata d’acconto dell’imposta sostitutiva sui rapporti delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

I nuovi codici tributo sono:

  • “1728” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1729” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Con la stessa Risoluzione del 6 febbraio viene inoltre ridenominato, come segue, il codice tributo “1727” per i pagamenti a titolo di saldo: “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

IRPEF

Affitti brevi: cedolare secca al 26% se gli immobili locati sono più di due

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 63

Cedolare secca più cara per gli affitti brevi inferiori a 30 giorni. Ma solo se gli immobili sono più di due.

A prevederlo è l’art. 1, comma 63, della Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) che modifica la disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili.

La misura, in particolare, si applica sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa stipulato dalle persone fisiche.

Se viene concesso in locazione breve un solo immobile, l’aliquota è confermata al 21%. Se, invece, sono concessi in locazione breve più immobili, su uno a scelta del contribuente si applica l’aliquota del 21%, mentre sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa si applica il 26%.

In caso le unità concesse in locazione breve siano più di quattro, l’attività si intende svolta in forma imprenditoriale e, quindi, sarà necessario aprire la partita IVA.

REGIMI AGEVOLATI

Riduzione contributi INPS 35% per forfetari entro il 28 febbraio

I contribuenti interessati a fruire dell’agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione “ordinaria” alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l’apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2024.

Il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.

L’adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.

L’accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2023.

Nell’effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l’età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.

I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d’imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d’imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all’agevolazione contributiva.

IMPOSTE DIRETTE

Ritenuta d’acconto per agenti e mediatori di assicurazione dal 1° aprile 2024

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 89 e 90

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto importanti cambiamenti riguardo l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni.

A partire dal 1° aprile 2024, l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto è stato esteso:

  • agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

La ritenuta d’acconto è pari al 23% ed è calcolata sul 50% dell’ammontare della provvigione. Tuttavia, se l’agente comunica al committente/preponente/mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, la base imponibile su cui si calcola la ritenuta d’acconto scende al 20% dell’ammontare della provvigione.

Iscrizione all’AIRE: le novità della Legge di Bilancio 2024

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 242 e 243

L’art. 1, commi 242 e 243, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di obblighi anagrafici.

In particolare, il comma 242, di modifica della Legge n. 1228/1954, da un lato eleva l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero, dall’altro riduce la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive da parte dell’interessato, purché rese comunque entro 90 giorni dal termine prescritto.

In particolare, per l’inadempimento degli obblighi anagrafici la sanzione amministrativa “piena” è ora compresa tra i 100 e i 500 euro. La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (quindi a 10,00 euro) di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Introdotte anche misure più severe per chi, spostando anche solo di fatto la propria residenza all’estero, non ottempera all’iscrizione all’AIRE.

Per la mancata comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall’estero è infatti prevista una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 200 e i 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione. La sanzione viene ridotta ad un decimo del minimo (dunque a 20,00 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni, sempre a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

L’accertamento e l’irrogazione della sanzione è di competenza esclusiva del Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il successivo comma 243 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024 prevede uno specifico obbligo di segnalazione al Comune di iscrizione anagrafica in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all’estero, anche solo di fatto, del concittadino. Il Comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

La disciplina del ravvedimento operoso per il quadro RW

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 aveva fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.

Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti i bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

Le sanzioni legate al quadro RW sono le seguenti:

  • dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati non a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990);
  • dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990).

È prevista comunque la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario e quindi, per i redditi 2022, entro il prossimo 28 febbraio 2024).

Alle sanzioni è possibile applicare le regole generali del ravvedimento operoso.

Pertanto, le riduzioni sono le seguenti:

Tipologia di Stato esteroEntro 90 giorniEntro 1 anno (1/8)Entro 2 anni (1/7)Oltre 2 anni (1/6)Dopo PVC (1/5)
A regime fiscale privilegiato28,67 euro0,375%0,428%0,5%0,6%
NON a regime fiscale privilegiato28,67 euro0,75%0,857%1%1,2%

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che nel caso di omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti sono corretti, è possibile rimediare all’omessa presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche oltre.

Chiaramente cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi.

Se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30% delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a 2.000 per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale.

Se la presentazione del modulo RW avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) però senza la maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero. Inoltre, si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o dal 6% al 30%).

Entrambe le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra.

Il contribuente non obbligato alla presentazione del modello Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.

IRPEF

Riforma dell’IRPEF 2024: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E

Con la Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di IRPEF dal D.Lgs. n. 216/2023.

In attuazione della delega fiscale (Legge n. 111/2023), il D.Lgs. ha previsto, tra l’altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF, delle detrazioni d’imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l’abrogazione della normativa relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE).

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

La circolare illustra, limitatamente al periodo d’imposta 2024, i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote introdotti dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023, come di seguito riportati:

  1. 23% per i redditi fino a 28mila euro;
  2. 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro;
  3. 43% per i redditi che superano 50mila euro.

Rispetto alla disciplina recata dall’art. 11, comma 1, del TUIR, pertanto, limitatamente all’anno 2024, la circolare specifica che:

  • è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
  • il primo scaglione di reddito è innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione;
  • l’aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è soppressa;
  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, restano invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 216/2023, innalza, sempre per il solo anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lett. a), primo periodo, del TUIR).

Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15mila euro.

Il documento di prassi chiarisce, altresì, che con la modifica viene ampliato, fino a 8.500 euro, l’ammontare del reddito escluso da imposizione (la no tax area), previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

L’Agenzia precisa, inoltre, che la modifica riguarda solo il primo periodo dell’art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR, e, pertanto, resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.

In particolare, la circolare ricorda che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il reddito di riferimento), deve tenersi conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, e della quota di agevolazione ACE.

Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

L’art. 2 del D.Lgs. n. 216/2023 ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali prevedendo, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l’anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020).

La riduzione, pari a 260 euro, deve essere operata sull’importo della detrazione determinato ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR.

Abrogazione dell’ACE

La circolare, infine, si sofferma sull’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), chiarendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Mercoledì 28 febbraio 2024Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetarioTermine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso.Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni.Telematica
Giovedì 29 febbraio 2024Imposta di bollo su fatture elettronicheTermine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023.Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo.Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24
Giovedì 29 febbraio 2024Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVATermine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2023.Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.Telematica
Lunedì 18 marzo 2024CertificazioniTermine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2024 (anno 2023). Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.Sostituti d’impostaTelematica

Tratto da My Solution
Bientina lì, 16/02/2024
Studio Mattonai

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