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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

IMPOSIZIONE FISCALE

Modello 730 semplificato: le prime istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 11 aprile 2024, n. 8/E

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare dell’11 aprile 2024, n. 8/E – ha fornito le prime istruzioni operative in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 circa le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali.

Relativamente ai nuovi adempimenti dei sostituti d’imposta, si segnala che:

  • dal 2024 viene meno l’obbligo di inviare le CU per i soggetti in regime forfetario o delle nuove iniziative produttive; l’Agenzia evidenzia che l’esonero da tali adempimenti non pregiudica la possibilità, per la stessa, di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all’anno d’imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono comunque reperibili, a decorrere dal 2024, con la fatturazione elettronica;
  • a decorrere dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025, il modello 770, per i redditi di lavoro dipendente o autonomo, verrà sostituito, in alternativa, da una comunicazione le cui modalità operative saranno individuate con apposito provvedimento dell’AE; potranno avvalersi di tale strumento i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

Relativamente ai termini di presentazione telematica delle domande, per l’anno 2024 si segnala il seguente calendario:

  • dal 1° maggio al 15 ottobre 2024 per le persone fisiche e società di persone e associazioni;
  • entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES (entro il 15 ottobre 2024 per chi ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

IMPOSIZIONE FISCALE

Imponibilità fiscale del valore delle bevande date in omaggio ai propri dipendenti

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 11 aprile 2024, n. 89

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello dell’11 aprile 2024, n. 89 – ha fornito alcuni chiarimenti in tema di beni offerti in omaggio ai dipendenti (nel caso in specie, delle tipologie di caffè che i lavoratori hanno il compito di promuovere e vendere).

L’Agenzia delle Entrate – nel ricordare che l’art. 51, comma 1, del Tuir recita che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” – ha affermato che i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

Vedi l’Approfondimento

INAIL, INCENTIVI ALLE AZIENDE

INAIL: al via l’inoltro delle domande del Bando ISI 2023

Bando ISI 2023

A decorrere dal 15 aprile e fino al 30 maggio 2024 (ore 18:00) è possibile utilizzare la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande del Bando ISI 2023.

Il 16 maggio 2024 saranno pubblicate le regole tecniche e il 30 maggio 2024 la tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.

Al riguardo, è opportuno ricordare che il Bando ISI 2023 ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

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INPS, CONTRIBUZIONE

I nuovi chiarimenti INPS sull’indennità di discontinuità nello spettacolo

INPS, Circolare 8 aprile 2024, n. 56

L’INPS – con Circolare dell’8 aprile 2024, n. 56 – ha illustrato il regime contributivo in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024, rispetto al quale è dovuta la contribuzione pari all’1% dell’imponibile contributivo, a carico del datore di lavoro o committente, in relazione ai lavoratori del settore dello spettacolo.

A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, devono continuare a utilizzare le modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:

  • contratto di lavoro autonomo;
  • lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato, indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.

Nel caso di lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS, devono essere utilizzati i nuovi codici Tipo lavoratore:

  • “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;
  • “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.

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LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Modalità di ingresso in Italia di nomadi digitali e lavoratori da remoto extra UE

D.M. 29 febbraio 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2024, n. 79 è stato pubblicato il decreto Min. Interno 29 febbraio 2024, recante “Modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto”.

Relativamente ai requisiti richiesti, l’ingresso e il soggiorno degli stranieri sono consentiti ai lavoratori che:

  • dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  • dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
  • dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
  • dimostrino un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
  • presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti, ex art. 27-quater, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998.

Il permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura competente, è valido per un anno e può essere rinnovato se permangono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Il permesso può essere revocato se vengono meno i requisiti o se il datore di lavoro risulta essere stato condannato per determinati reati negli ultimi cinque anni.

La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno all’INL, alle sedi territoriali dell’INPS e dell’INAIL per le verifiche di competenza.

Per i lavoratori stranieri, si applicano le disposizioni delle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale tra l’Italia e il Paese di origine del lavoratore (in assenza di tali convenzioni, si applica la legislazione italiana).

Ai lavoratori da remoto non appartenenti all’UE viene assegnato un codice fiscale dalla questura al momento del rilascio del permesso di soggiorno.

I nomadi digitali devono anche richiedere un numero di partita IVA, ex art. 35, D.P.R. n. 633/1972, concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività d’impresa.

Il rilascio del permesso di soggiorno viene comunicato all’Agenzia delle Entrate.

Se vengono accertate violazioni delle disposizioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione alla questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

LAVORO AUTONOMO

In GU le misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura

D.M. 23 febbraio 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2024, n. 86 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 23 febbraio 2024 , recante “Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura”.

Possono usufruire delle agevolazioni i seguenti soggetti:

  • le microimprese e piccole e medie imprese come definite nell’allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola, ex art. 2135 cod. civ. da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • le micro-imprese e piccole e medie imprese, come definite nell’allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazioni.

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori ad € 1.500.000, IVA esclusa.

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell’impresa, la descrizione e l’ubicazione del progetto, l’elenco delle spese ammissibili e l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalità che saranno indicate nelle istruzioni applicative da ISMEA successivamente.

Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell’iniziativa. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

PARI OPPORTUNITÀ

Dal 3 giugno al 15 luglio è possibile trasmettere il rapporto biennale 2022-2023 sulla parità di genere

MLPS, Avviso 10 aprile 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con avviso del 10 aprile 2024 – ha informato che a decorrere dal 3 giugno e fino al 15 luglio p.v. sarà reso disponibile il portale telematico per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.

Al riguardo, viene precisato che:

  • è in corso una revisione dell’applicativo informatico al fine di semplificare la presentazione del rapporto;
  • le aziende dovranno redigere il rapporto per il biennio 2022-2023 entro e non oltre il 15 luglio 2024, esclusivamente tramite detto applicativo;
  • restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il 29 marzo 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità;
  • le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio 2020/2021, integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio 2024.

POLITICHE SOCIALI

Definite dal MLPS le tempistiche del primo incontro con i servizi sociali dei beneficiari AdI

MLPS, Nota 28 marzo 2024, prot. n. 6062

Com’è noto, il D.L. n. 48/2023, ha normato, in capo ai beneficiari dell’Assegno di inclusione, l’obbligo di presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD), previa convocazione ovvero spontaneamente per non incorrere nelle sanzioni. In caso di mancata presentazione del nucleo alla convocazione da parte dei servizi sociali si applica la decadenza.

In assenza di convocazione, decorsi 120 giorni senza che il nucleo si sia presentato spontaneamente, si applica la sospensione, fino alla data di svolgimento dell’incontro.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 28 marzo 2024, prot. n. 6062 – ha stabilito che, in fase di prima attuazione e solo per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, il termine dei 120 giorni sarà calcolato a partire dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del PAD.

Per il primo flusso di domande trasmesse, il termine dei 120 giorni si calcola a partire dal 26 gennaio u.s., data di trasmissione a GePI.

APPROFONDIMENTI

IMPOSIZIONE FISCALE

Beni offerti in omaggio ai dipendenti e regime fiscale applicabile ai fini IRPEF

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 89/2024 – si è espressa in merito al caso di una società che eroga gratuitamente ai propri dipendenti delle bevande e sulla relativa imponibilità fiscale del valore economico delle stesse.

Nel dettaglio, la società – appartenente a un gruppo quotato nel mercato statunitense e proprietaria di una caffetteria in Italia – ha erogato una serie di benefit ai propri dipendenti (in particolare, al personale sono riservati una bevanda gratis al giorno e un sacchetto di caffè selezionato mensilmente, ma è in previsione anche la dotazione occasionale di prodotti di merchandising, come tazze, o spillette con il logo aziendale): tale erogazione è stata ritenuta dalla società “non meritevole” di concorrere alla formazione del reddito imponibile dei propri dipendenti, in quanto le somme non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, ma sono effettuati per un esclusivo interesse aziendale.

Al riguardo, l’AE ha ricordato che l’art. 51, al comma 1, TUIR stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

In tal senso, viene definito, quale principio base, l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo le tassative deroghe di esenzione contenute nei successivi commi del medesimo articolo.

Nel caso in specie, anche se il datore di lavoro ha evidenziato che “lo scopo dell’offerta di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno è finalizzato a diffondere una conoscenza approfondita dei prodotti e sviluppare la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela” (facendo, dunque, parte della strategia di marketing aziendale), l’AE ha affermato che:

  • tali beni sono offerti a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta,
  • i dipendenti possono utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o anche decidere di non fruirne, considerata l’assenza di obblighi contrattuali specifici.

Tali benefici, quindi, rappresentano in ogni caso un arricchimento del lavoratore e non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Pertanto, l’AE ha ritenuto che nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti superi il limite pari ad € 258,23 (art. 51 comma 3, D.P.R. n. 917/1986), lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente e concorre alla formazione della base imponibile, quale bene in natura.

In disparte, si ricorda che legge n. 213/2023, limitatamente al periodo d’imposta 2024, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Tale limite è elevato ad € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR.

INAIL, INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via la compilazione e registrazione delle domande del Bando ISI 2023

L’INAIL – con comunicato del 20 febbraio 2024 – ha reso noto che dal 15 aprile al 30 maggio 2024 (ore 18:00) verrà aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande del Bando ISI 2023.

Il 16 maggio 2024 sono pubblicate le regole tecniche e il 30 maggio la tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.

Al riguardo, è opportuno ricordare che il Bando ISI ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

L’iniziativa è rivolta:

  • alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
  • agli enti del terzo settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, possono accedere all’Asse 1.1 limitatamente all’intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento: 

  • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1; 
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1; 
  • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

Le risorse finanziarie destinate dall’INAIL, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2023 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

È concesso un finanziamento a fondo perduto:

  • per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
  • 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
  • 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il limite di età indicato quale requisito per accedere all’asse giovane agricoltore si riferisce a persona con un’età pari a 41 anni non compiuti.

Nelle società con soli due soci, in cui soltanto uno non abbia compiuto 41 anni o sia al suo primo insediamento, si può ritenere soddisfatto il requisito richiesto, anche al fine di non penalizzare le società rientranti in tale fattispecie che non potrebbero realizzare il requisito.

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’iva (realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile in alcun modo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di € 5.000,00 e un importo massimo erogabile pari a € 130.000,00.

Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2. 

Per semplificare e agevolare l’attività di presentazione della domanda di finanziamento ISI, l’INAIL ha provveduto all’adeguamento del sistema di profilazione per l’accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione.

I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione”, sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l’apposita modulistica.

L’intermediario può quindi assumere in delega l’impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.

INPS, CONTRIBUZIONE

Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo ed effetti contributivi

L’INPS – con Circolare n. 56/2024 – ha illustrato il regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il D.Lgs. n. 175/2023, recante il riordino, la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l’introduzione dell’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

Al contempo, l’Istituto ha fornito i chiarimenti in merito agli effetti sulla contribuzione in conseguenza della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati sono invece considerati utili ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo (60 giornate).

La misura giornaliera dell’indennità di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità. Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera si prende a riferimento la retribuzione imponibile dell’anno di riferimento (anno civile precedente alla presentazione della domanda) e si divide la stessa per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Viene quindi prima calcolata la retribuzione media giornaliera come sopra specificato e, successivamente, determinato l’importo giornaliero dell’indennità nella misura del 60% della predetta retribuzione media.

Le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità sono accreditate figurativamente nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo e sono utili fino a concorrenza del numero di giornate richieste per il raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione. Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità di discontinuità è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

L’indennità di discontinuità non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è altresì dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

In ordine alle modalità di determinazione del massimale ai fini contributivi per i lavoratori iscritti al FPLS, oltre il quale è dovuto il suddetto contributo di solidarietà, occorre tenere conto della condizione di “vecchio” o “nuovo” iscritto in capo all’assicurato.

Con il venire meno dell’obbligo contributivo relativo all’ALAS, per i datori di lavoro o i committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, dal 1° gennaio 2024, è determinato nella misura dell’1,28%.

Il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato per l’anno 2024 è pari ad € 120.

A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, per tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, devono continuare a utilizzare le consuete modalità espositive.

Con riferimento ai lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità (in quanto destinatari dell’indennità di discontinuità), la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi. In questi ultimi casi, eventuali scostamenti nelle denunce determinati saranno gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di contribuzione. Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento “EccMassSpet” recante a sua volta gli elementi “ImpEccMassSpet”, “ContrEccMassSpet” e “ContrSolidarietàSpet”.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaCatalogazioneAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì
22/04/2024
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Lunedì
22/04/2024
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Lunedì
22/04/2024
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
26/04/2024
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Martedì
30/04/2024
Mod.730A partire dal 30 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell’anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.Agenzia delle EntrateProcedura telematica
Martedì
30/04/2024
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificata (Uniemens)Aziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Martedì
30/04/2024
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Martedì
30/04/2024
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution
Bientina lì, 17/04/2024
Studio Mattonai

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