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INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO

1)MUD 2024-NUOVA SCADENZA

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale è il giorno 1 luglio 2024, si ricorda che il MUD è il modello unico per denunciare i rifiuti prodotti e/o gestiti dalle attività economiche, smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediari nel corso dell’anno precedente.

2)IL   COMMITTENTE   RISPONDE   PER   I   RISCHI SPECIFICI DELL’APPALTATORE?

Come ricordato dalla Cassazione Penale, l’art.26 del D.Lgs. 81/08 “svolge funzione integrativa del precetto penale che sanziona il reato di lesioni colpose ponendo a carico del committente
l’obbligo di garantire che anche l’impresa appaltatrice che svolge attività nella sua azienda si attenga a misure di prevenzione della cui inosservanza lo stesso committente sarà chiamato a rispondere, ove fosse in grado di percepirne l’inadeguatezza” (Cassazione Penale, Sez. IV, 27 agosto 2014 n. 36268). Occorre dunque domandarsi: fino a che punto si può affermare, ad oggi, che un committente il quale, ad esempio, abbia affidato lavori o servizi in esterno nell’ambito del proprio ciclo produttivo in relazione ad attività che magari fino a qualche tempo prima erano svolte direttamente dal committente stesso con personale proprio (e rispetto alle quali dunque ha uno specifico know how), non sia in grado di rilevare delle carenze agevolmente percepibili nell’attività dell’appaltatore? Tutto ciò si collega peraltro – come già anticipato – anche al tema dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale (il quale, ai sensi dell’art.26 del Testo Unico, deve essere adempiuto giustappunto “in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare”), dal momento che, secondo la giurisprudenza, il “dovere di diligenza del committente non si esaurisce nella scelta di un’impresa che sia tecnicamente in grado di eseguire il lavoro da commissionare, estendendosi alla verifica dell’idoneità dell’impresa appaltatrice a svolgere determinate lavorazioni in condizioni di sicurezza per i lavoratori, configurandosi quindi la responsabilità del committente qualora sia verificato in concreto che fosse da lui agevolmente percepibile il rischio derivante dall’inadeguatezza dell’organizzazione dell’impresa appaltatrice sotto il profilo prevenzionistico”.In pratica, dunque, è vero che l’art.26 c.3 del D.Lgs.81/08 prevede che “le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”, ma accanto a questo dato normativo occorre tener conto del principio giurisprudenziale secondo cui “il legale rappresentante della ditta subappaltante acquisisce una posizione di garanzia nei confronti dei dipendenti del subappaltatore, anche con riferimento a rischi non da interferenza, cioè propri di quest’ultimo.
Ciò avviene ogni qual volta si sia in presenza di situazioni di pericolo – per la salute, la vita o l’integrità fisica – di immediata evidenza per chiunque, anche se sfornito di conoscenze tecniche specifiche, nonché quando il subappaltante si ingerisce nell’attività del subappaltatore. Come risulta evidente, il discorso a questo punto va esteso anche al di fuori dell’ambito degli appalti aventi ad oggetto frazioni del ciclo produttivo, dal momento che il principio appena ricordato vale evidentemente in tutti i casi.

3)CONOSCI BENE GLI ESTINTORI?

I mezzi di spegnimento manuali sono di due tipi: quelli mobili (estintori portatili e carrellati) e fissi (idranti e naspi). Gli estintori sono apparecchi di pronto intervento, contenenti un agente estinguente sotto pressione da proiettare sul fuoco. Gli estintori sono il primo mezzo di estinzione a cui si accede per spegnere un principio di incendio e solo quello, è bene poi essere consapevoli che la loro scarica varia da 8 a 15 secondi ed una gittata utile che varia da 5 a 8 metri, valori troppo limitati per incendi estesi, con grande sviluppo di calore. Gli estintori carrellati sono muniti
di tubo di lunghezza variabile da 3 a 6 metri e garantiscono una scarica di 30-60 secondi. Le sostanze estinguenti adoperate possono essere: acqua, schiuma, polvere, anidride carbonica, idrocarburi alogenati.
Gli estintori puramente idrici non sono più adoperati, ma con la stessa dicitura vengono utilizzati estinguenti a base di acqua con additivi (anche un po’ schiumogeni) che garantiscono notevole efficacia (omologati anche per l’utilizzo su apparecchi in tensione fino a 1000 V). Inoltre gli estintori caricati con schiume specifiche sono gli unici idonei allo spegnimento dei fuochi di classe F (olii da cucina), di recente introduzione. Normalmente si utilizzano estintori a polvere o ad anidride carbonica. Gli estintori si scelgono in base al tipo di materiale presente e devono essere posizionati in modo che la distanza per raggiungerli non superi mai 30 metri. Essi devono essere oggetto di accurata sorveglianza, controllo e manutenzione, da parte degli addetti antincendio e da parte di ditte specializzate nel settore. 

4)INAIL AGGIORNA I SERVIZI CIVA

Purtroppo non tutti sono ancora al corrente che denunce, verifiche, messe in servizio, collaudi ed altri adempimenti devono essere caricati, registrati e aggiornati sul portale CIVA, obbligatoriamente. Si tratta di impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche, impianti di riscaldamento, apparecchi in pressione, ascensori, montacarichi da cantiere, apparecchi di sollevamento, martinetti, generatori modulari, ecc. Possono accedere ai servizi CIVA: rappresentanti legali di aziende e loro delegati dei settori industria e artigianato, intermediari del datore di lavoro e propri delegati, utenti con credenziali dispositive. Per tutti i settori/servizi è possibile procedere a: richiesta di documentazione varia, voltura per acquisizione impianto/apparecchio, voltura per cessazione impianto/apparecchio, richiesta visualizzazione apparecchi/pratiche. Per tutte le prestazioni non presenti nell’elenco, l’utente dovrà inviare specifica richiesta tramite pec all’UOT di competenza. Si raccomanda a tutti i nostri clienti e a tutti titolari di attività di controllare con i propri consulenti e/o tecnici di fiducia, se per i propria impianti/apparecchi, se soggetti a registrazione, sia stata fatta ogni registrazione sul portale CIVA.  

CORSI DI FORMAZIONE

DescrizioneDestinatariPeriodo
Corso per lavoratoriparte generale per tutte le imprese (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del
21/12/11)
 
Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
In e-learning su piattaforma Protecno
Corso per lavoratoriparte specifica SOLO RISCHIO BASSO (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11)
 
Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
In e-learning su piattaforma Protecno
Corso intero e aggiornamento per addetti alla guida del carrello elevatore, ai sensi
dell’Accorso Stato Regioni del 22/02/12
Lavoratori che utilizzano l’attrezzatura nello svolgimento
della propria mansione
Inizio 7
maggio 2024
Corso intero e di aggiornamento in materia di primo soccorso aziendale per imprese di ogni tipologia, ai sensi del DM
388/03
Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell’emergenza
sanitaria
 
Inizio 16
maggio 2024
Corso di aggiornamento per lavoratori, per tutte le imprese (ai sensi dell’art. 37 del
D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni
del 21/12/11)
Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza 
Inizio 22/05/24
Corso di aggiornamento RLS e RSPP ai sensi dell’art. 37 e 34 del D.Lgs. 81/08Lavoratori e datori di lavoro in possesso di precedente
attestato valido
Inizio 29
maggio 2024
Corso per lavoratoriparte specifica
medio e alto (ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11)
 
Neoassunti
Inizio 5 giugno
2024
Corso intero e di aggiornamento per
addetti alla prevenzione incendi in aziende a BASSO E MEDIO rischio di incendio
Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell’emergenza incendioInizio 12
giugno 2024
Corso di formazione per il lavori in quota e DPI di terza categoria (Titolo III e Titolo
IV del D. Lgs. 81/08)
Addetti al lavoro in altezza, dotati di adeguato certificato di idoneità medicaInizio 19
giugno 2024
Corsi di formazione su commissione di
qualsiasi tipo
Aziende che intendono organizzare corsi presso la propria sedeIn qualunque periodo

Team Studio Protecno
Bientina lì, 08/05/2024
Studio Mattonai

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