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NOVITA’ E AGEVOLAZIONE

IN BREVE
IVA
31 maggio 2024: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2024
Scade il 31 maggio il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al I trimestre 2024.
La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
 
 
DICHIARAZIONI
L’INPS illustra le modalità di acquisizione della CU 2024
INPS, Circolare 7 maggio 2024, n. 63
Con la Circolare n. 63 del 7 maggio 2024, l’INPS ha illustrato ai cittadini impossibilitati a utilizzare i servizi online gli ulteriori canali di contatto messi a disposizione per agevolare l’acquisizione della Certificazione Unica 2024. Questo al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio.
In particolare, oltre alla possibilità di scaricare direttamente la CU dalla propria area personale “MyINPS”, accessibile con Spid, Cns o Cie, l’INPS prevede anche il rilascio cartaceo del documento fiscale.
 
Vedi l’Approfondimento
 
ADEMPIMENTI
Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia sul decreto “Adempimenti”
Agenzia delle Entrate, Circolare 2 maggio 2024, n. 9/E
Dopo la pubblicazione della Circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 con i chiarimenti in tema di dichiarazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, ha fornito ulteriori delucidazioni sul pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, introdotte dal decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024).
La Circolare n. 9/E/2024, si focalizza sulle misure connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali e agli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
 
Vedi l’Approfondimento
 
 
INCENTIVI
Piano Transizione 5.0: credito d’imposta per investimenti nel biennio 2024-2025
D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
È in vigore dal 1° maggio la legge di conversione del decreto PNRR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile (Supplemento Ordinario), e recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Tra le disposizioni in materia di investimenti, l’art. 38 del D.L. n. 19/2024, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, prevede l’istituzione del Piano Transizione 5.0, che riconosce a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta, fino al 35% degli investimenti effettuati.
 
 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Aiuti di Stato non registrati: come mettersi in regola con il Fisco
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 maggio 2024, n. 221010
Con il Provvedimento n. 221010 del 7 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali la stessa Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020.
Tali informazioni consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri.
Nel provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e le modalità per regolarizzare le anomalie e beneficiare della riduzione delle sanzioni.
 
 
AGEVOLAZIONI
Bonus investimenti pubblicitari 2024: online l’elenco dei richiedenti
È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (art. 57-bis del D.L. n. 50/2017) per l’anno 2024.
Oltre all’elenco dei soggetti richiedenti il bonus fisale, anche l’importo teoricamente fruibile da ciascuno, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ricorda infatti che la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta è solo una prenotazione delle risorse. I beneficiari dovranno successivamente confermare, con una dichiarazione sostitutiva, di aver effettivamente realizzato gli investimenti incrementali indicati nella prenotazione.
Per farlo dovranno inviare, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati (il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione), attestante quanto realmente realizzato nell’anno agevolato. Solo in esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi all’agevolazione.
 
IVA
Le regole per l’erogazione dei rimborsi IVA dopo la Brexit
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 2 maggio 2024, n. 22/E
A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione europea.
In tale contesto, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito, mediante scambio di Note Verbali dei rappresentanti dei due Paesi, entrato in vigore il 7 febbraio 2024.
All’interno delle Note Verbali i Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell’ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani.
L’accordo di reciprocità sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, con riferimento alla posizione dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, non comportando oneri aggiuntivi a carico dei bilanci previsti dalla normativa vigente di entrambi i Paesi.
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 2 maggio scorso, ha chiarito che, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito, ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA è applicabile l’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Di conseguenza:

  • soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa vigente nel Paese;
  • soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’art. 38-bis2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010.

DICHIARAZIONI
Approvate le modifiche agli ISA 2024
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 29 aprile 2024
Approvate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze le modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo d’imposta 2023 (ISA 2024), approvati con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024, n. 68629.
Il Decreto MEF del 29 aprile 2024, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.
Gli interventi correttivi riguardano esclusivamente il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Le risultanze dell’applicazione degli ISA, integrati con le modifiche approvate, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.


AGEVOLAZIONI
Al via la procedura per l’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0
Ministero delle Imprese e del Made In Italy, D.Dirett. 24 aprile 2024
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 39/2024 e del Decreto 24 aprile 2024:

  • per gli investimenti realizzati dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per il credito R&S) al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

La trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge n. 178/2020.
La nuova procedura prevede due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);
  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).

modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dal giorno 29 aprile 2024.
Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).
Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all”indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it. L’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

  1. nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
  2. nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.


ACCERTAMENTO
Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari: il MEF aggiorna l’elenco dei Paesi
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Provvedimento 2 maggio 2024
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024 è stato pubblicato il Provvedimento 2 maggio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE, in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.
Le modifiche, in particolare, riguardano le giurisdizioni oggetto di comunicazione (modifica all’Allegato C) e l’elenco delle giurisdizioni partecipanti (modifica all’Allegato D).


AGEVOLAZIONI
Rafforzamento imprese agricole, della pesca e di interesse strategico: le misure approvate dal Governo
Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa 6 maggio 2024
Approvato dal Consiglio dei Ministri un pacchetto di misure in favore delle imprese agricole, della pesca, dell’acquacoltura e delle imprese di interesse strategico nazionale (il c.d. decreto “Agricoltura”).
Il provvedimento, approvato dal CdM nella seduta n. 80 del 6 maggio, prevede interventi volti a sostenere il lavoro in agricoltura, contrastare le pratiche sleali, arrestare la diffusione della peste suina africana e la brucellosi, contenere la diffusione e la proliferazione delle specie alloctone come il granchio blu, razionalizzare la spesa, migliorare l’efficienza del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e rafforzare i controlli nei settori agroalimentare e faunistico-venatorio.
Nel decreto sono confluite anche misure per contrastare la scarsità d’acqua e potenziare le infrastrutture idriche e per assicurare la continuità produttiva del complesso aziendale dell’ex ILVA.
“Semplificazione, più controlli, più risorse per affrontare le emergenze, regole certe a difesa degli agricoltori, bio regolatori della nostra Nazione e delle nostre produzioni di eccellenza. Si tratta di un decreto straordinario che dimostra la grande sintonia di azione del Governo Meloni. Tra le varie misure siamo intervenuti sul sostegno al credito delle aziende, sulla moratoria sui mutui, abbiamo stanziato finanziamenti aggiuntivi per le produzioni di kiwi, ristori ai danni da peronospora e misure per affrontare e prevenire la Peste Suina e l’emergenza provocata dal Granchio Blu. Abbiamo, inoltre, voluto regolamentare l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici, perché crediamo che la terra serva a produrre e la produzione energetica deve essere compatibile con quella agricola”, ha dichiarato il Ministro Lollobrigida, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.
Nel Comunicato stampa del Governo tutte le misure approvate.


CONTRIBUENTI
Attenzione ai falsi sms su presunti rimborsi fiscali
È in corso una nuova campagna malevola che utilizza false comunicazioni via sms che, con il pretesto di un presunto rimborso fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, tentano di acquisire dati illecitamente attraverso la richiesta di compilazione di un form.
Lo ha segnalato l’Agenzia delle Entrate tramite avviso pubblicato sul proprio portale. Gli sms fraudolenti si caratterizzano per la presenza di importi a credito casuali e di un link ad una pagina web contraffatta, nella quale si chiede di inserire i propri dati personali e le coordinate bancarie per poter ricevere il rimborso.
L’Agenzia delle Entrate, dichiarandosi totalmente estranea a questo tipo di comunicazioni, raccomanda ai contribuenti di prestare molta attenzione e, qualora ricevessero comunicazioni via sms di questo genere, di non cliccare sui link in esse presenti, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare in nessun modo il mittente di eventuali comunicazioni.



APPROFONDIMENTI
DICHIARAZIONI
Come acquisire la CU 2024
INPS, Circolare 7 maggio 2024, n. 63
Con la Circolare n. 63 del 7 maggio 2024, l’INPS ha illustrato ai cittadini impossibilitati a utilizzare i servizi online gli ulteriori canali di contatto messi a disposizione per agevolare l’acquisizione della Certificazione Unica 2024. Questo al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio.
In particolare, oltre alla possibilità di scaricare direttamente la CU dalla propria area personale “MyINPS”, accessibile con Spid, Cns o Cie, l’INPS prevede anche il rilascio cartaceo del documento fiscale.
In pratica, la Certificazione Unica 2024 può essere richiesta:

  • presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle strutture dell’Istituto;
  • presso gli sportelli veloci, previa prenotazione – anche telefonica – dell’accesso in sede.

Coloro che sono in possesso di un’utenza di posta elettronica certificata (Pec) possono richiedere la trasmissione in formato elettronico all’indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.
La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2024 è possibile, inoltre, avvalersi di un Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (Caf) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
L’intermediario, prima di tutto, deve essere delegato dall’interessato. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest’ultimo.
In caso di rilascio del modello a un soggetto terzo, anch’esso delegato dal titolare, l’intermediario deve acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato. La delega per il prelievo della CU deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici dell’interessato e il relativo codice fiscale;
  • l’anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare;
  • la data di conferimento della delega.

Per visualizzare la Certificazione Unica, gli intermediari, oltre alle informazioni anagrafiche del delegante e agli estremi della delega ricevuta, devono indicare:

  • la posizione previdenziale (numero pensione);
  • il numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell’intermediario;
  • l’inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega all’intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica.

La CU può anche essere spedita. Per ottenere l’invio alla residenza del titolare o del suo erede sono attivi i seguenti canali di contatto:

  • telefonico – esclusivamente su richiesta del titolare, la relativa Certificazione Unica sarà spedita alla residenza dello stesso risultante dagli archivi dell’Istituto. A tale fine, è attivo il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. È anche possibile richiedere la spedizione chiamando il Contact center multicanale al numero 803 164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);
  • Pec all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it – detto canale consente ai non titolari, quali il delegato o l’erede, di acquisire la CU.

pensionati residenti all’estero possono richiedere la Certificazione Unica 2024, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 (ora italiana) e il sabato dalle 8 alle 14 (ora italiana).
Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2024 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’INPS per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la visualizzazione della CU da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.
Come detto, la Certificazione Unica 2024 può essere consegnata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata ai Patronati, ai Caf, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale o attraverso il servizio di posta elettronica certificata, sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del titolare deceduto.
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della Certificazione Unica richiesta e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. L’intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la predetta documentazione per un periodo di tre anni. Tale onere di conservazione non sussiste se l’intermediario ha inserito in procedura la scansione della delega e del documento di riconoscimento del soggetto interessato.
Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000), con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.



ADEMPIMENTI
Nuove indicazioni dell’Agenzia sul decreto “Adempimenti”
Agenzia delle Entrate, Circolare 2 maggio 2024, n. 9/E
Dopo la pubblicazione della Circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 con i chiarimenti in tema di dichiarazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, ha fornito ulteriori delucidazioni sul pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, introdotte dal decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024).
La Circolare n. 9/E/2024, si focalizza sulle misure connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali e agli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Semplificazioni relative ai pagamenti
In primis, sono stabiliti nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS. L’art. 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare:

  • Il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto;
  • l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

In parallelo, viene data la possibilità ai titolari di partita IVA di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. L’art. 9, infatti, fissa per l’VA periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro. Fermo restando le ordinarie scadenze di versamento, pertanto, se l’importo del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell’anno stesso.
Le novità riguardano tuttavia anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Pur demandando l’attuazione a specifici provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti, il decreto “Adempimenti” prevede:

  • per i versamenti che siano ricorrenti, rateizzati e predeterminati, la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future (art. 17);
  • l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24 (art. 18).

Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie
Per il depositario delle scritture contabili è introdotta la possibilità, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all’Agenzia delle Entrate il recesso dal proprio incarico (art. 4). L’obiettivo della disposizione è evitare che, in caso di controlli in loco, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato. Al contempo si fornisce all’ex-depositario la possibilità di liberarsi, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.
Trascorsi 60 giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, pertanto, sarà l’ex-depositario che, previa comunicazione allo stesso contribuente dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà, provvederà ad effettuare la comunicazione secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2024. N. 198619.
Chi è tenuto all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, inoltre, lo fa “a regime” con cadenza semestrale (art. 12). Le scadenze di trasmissione, stabilite da ultimo con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 febbraio 2024, sono:

  • il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno stesso;
  • il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

Tale adempimento, per effetto di quanto previsto dall’art. 4-quinquies del decreto “Anticipi”, può venir meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Rafforzamento dei servizi digitali
Gli incentivi al miglioramento, da parte dell’Agenzia, e all’utilizzo, da parte del contribuente, dei servizi digitali e delle soluzioni software messi a disposizione, passano attraverso:

  • l’introduzione di un modello unico di delega, valido sia per l’Agenzia delle Entrate sia per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con il quale il contribuente potrà, con un’unica operazione, individuare puntualmente e consapevolmente i servizi per i quali intende conferire la delega all’intermediario (art. 21);
  • il potenziamento dei canali di assistenza a distanza, l’implementazione della registrazione delle scritture private e dell’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia, il rafforzamento delle modalità di confronto “a distanza” tra contribuente e uffici dell’Agenzia delle Entrate, nonché lo scambio della documentazione relativa all’attività di controllo e accertamento (art. 22);
  • la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sitinternet dell’Agenzia delle Entrate, di servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle Entrate che li riguardano (art. 23);
  • l’implementazione di soluzioni software che possano essere installate su un qualsiasi dispositivo, come quelli più evoluti di pagamento elettronico denominati “SmartPOS”, che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico (art. 24).

Si tratta di misure che necessitano tutte di essere attuate mediante l’emanazione di appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il parere, laddove necessario, del Garante per la protezione dei dati personali.

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti
Per effetto di quanto previsto all’art. 10, l’Agenzia delle Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:

  • 1° agosto – 31 agosto;
  • 1° dicembre – 31 dicembre.

Tra gli atti interessati dalla disposizione vi rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.
La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto – 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.


PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Venerdì 31 maggio 2024Liquidazioni periodiche IVA – LIPETermine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre.Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.Telematico
Venerdì 31 maggio 2024Imposta di bollo I trimestre 2024 su fatture elettronicheVersamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno.
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato (senza applicazione di interessi e sanzioni) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro.
Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo.F24 – Sito AdE

Tratto da My Solution
Bientina lì, 17/05/2024
Studio Mattonai

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