Prime novità della Legge di Bilancio 2026 n. 199 del 30 dicembre 2025 principali novità fiscali in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 2025 la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 2028” (Legge di Bilancio 2026). Le disposizioni contenute nella legge sono in vigore dal 1° gennaio 2026, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
La legge di Bilancio 2026 risulta molto articolata, con delle novità che riguardano più settori. Con questa prima circolare intendiamo fornire le prime informazioni che riteniamo significative per le aziende. Ci riserviamo naturalmente di fornire appena possibile ulteriori comunicazioni sulle novità introdotte in altri settori.
Nella presente informativa quindi, analizziamo sinteticamente le principali novità fiscali di interesse per i datori di lavoro, in attesa dei chiarimenti che saranno forniti tramite circolari da parte dell’Agenzia delle Entrate, rinviando l’analisi delle altre novità normative a successive informative.
1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IRPEF (Art. 1 commi 3 e 4)
il Legislatore, confermando il quadro normativo vigente, apporta con la Legge di Bilancio 2026 solo alcune modifiche riguardanti:
- – la riduzione dell’aliquota IRPEF di 2 punti percentuali per il secondo scaglione di reddito (oltre 28.000 a fino a 50.000 euro);
- – la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a euro 200.000.
Aliquote IRPEF
Con la modifica alla lettera b), comma 1, articolo 11, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate:
SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE
| SCAGLIONI Dl REDDITO E ALIQUOTE | |||
| Per il 2025 | Dal 2026 | ||
| Fino a 28.000 euro | 23% | Fino a 28.000 euro | 23% |
| Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 330/0 | |
| Oltre 50.000 euro | 430/0 | Oltre 50.000 euro | 430/0 |
Detrazioni IRPEF per oneri/spese
Al fine di “sterilizzare” gli effetti della riduzione delle imposte (dal 35% al 33%) per chi ha un reddito annuo complessivo superiore a 200 mila euro è stata prevista la riduzione di 440 euro della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.
2. DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI (Art. 1 commi 7 e 12)
Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, il comma 7 dell’art 1 della legge di Bilancio 2026 assoggetta a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro.
Si tratta sicuramente della norma più innovativa e che creerà sicuramente maggiori problematiche, stante anche le difficoltà interpretative della stessa, che dovranno essere chiarite dagli organi competenti.
Nello specifico, la formulazione utilizzata dal Legislatore dispone che:
- – limitatamente all’anno 2026,
- – gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato,
- – in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026,
- – siano assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%,
- – a condizione che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro.
Rispetto alle prime bozze della Legge di Bilancio, l’ultima versione, da un lato, ha ampliato in modo significativo il campo di applicazione e, dall’altro, ha apportato un chiarimento importante.
Infatti, nel campo di applicazione si segnala che sono stati ricompresi anche i contratti collettivi sottoscritti nel corso del 2024 (ad esempio Terziario Confcommercio) mentre la prima versione del disegno di legge di bilancio limitava ai soli CCNL sottoscritti nel 2025 e 2026.
Inoltre, è stata ampliata anche estesa la platea di soggetti potenzialmente beneficiari, in quanto il reddito di riferimento è passato da 28.000 a 33.000 euro.
In relazione al parametro reddituale, la Legge n. 199/2025 in commento fornisce un chiarimento rilevante, specificando che il reddito da lavoro dipendente sia da intendere quale quello prodotto dal lavoratore nel corso dell’anno 2025, risolvendo problematiche di stime ed eventuali conguagli che si sarebbero verificate se il reddito fosse stato riferito al 2026.
Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare, con atto scritto, al regime di tassazione sostitutiva, con la conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF anche sugli importi derivanti dagli aumenti contrattuali.
Sulla norma permangono allo stato, in attesa di chiarimenti, dei dubbi.
Per come è formulata la norma sembrerebbe che l’imposta sostitutiva possa legittimamente applicarsi ai soli incrementi retributivi che spettano ai lavoratori nel corso dell’anno 2026, con decorrenza dall’anno 2026. Non sembrerebbe, invece, applicabile la detassazione agli aumenti spettanti nel 2026 la cui decorrenza è antecedente al 2026.
In pratica se un CCNL ha previsto una tranche di aumenti retributivi già corrisposta con decorrenza nel 2025 (che prosegue nel 2026) ed una successiva nel 2026 da corrispondere, quella riconosciuta con decorrenza 2025 dovrebbe rimanere soggetta a tassazione ordinaria, anche nell’anno 2026, rimanendo assoggettabile ad imposta sostitutiva la sola tranche corrisposta con decorrenza 2026.
Inoltre, la formulazione generica utilizzata dal Legislatore “in attuazione di rinnovi contrattuali” per circoscrivere l’oggetto dell’agevolazione fiscale in parola, non fa riferimento ai contratti collettivi nazionali o di secondo livello (territoriali o aziendali), né tantomeno ai contratti collettivi ex articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero quelli “… stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ….“.
Stante la mancata delimitazione del campo di applicazione della norma alla sola contrattazione collettiva nazionale, si ritiene che l’imposta sostitutiva possa essere applicata sugli aumenti contrattuali decorrenti nell’anno 2026, in virtù di rinnovi stipulati nel triennio 2024 – 2026 di contratti collettivi sottoscritti a qualsiasi livello (nazionale, territoriale e/o aziendale) e da qualsiasi associazione datoriale e sindacale.
Sul punto si attendono quindi fondamentali chiarimenti, che appena verranno pubblicati sarà nostra cura comunicarvi immediatamente.
3. DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO (Art. 1 commi 8 e 9)
Legge di Bilancio 2025 aveva previsto, per i premi di ammontare variabile (premi di risultato), con corresponsione legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa erogati nel triennio 2025-2027, la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
La norma si applicava nel limite annuo detassabile di 3.000 euro e per i dipendenti che nel periodo d’imposta precedente non hanno prodotto redditi da lavoro dipendente superiori a 80.000 euro.
Con la Legge di Bilancio 2026 in commento vengono modificati alcuni dei suddetti parametri prevedendo che:
– l’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% sia prevista limitatamente al 2025;
– per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva sui premi di ammontare variabile e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sia pari all’1% ed entro un limite di importo complessivo pari a 5.000 euro annui.
4. DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITA’ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI (Art. 1 commi 10-12)
Con la Legge di Bilancio 2026 viene previsto, per il 2026, che siano assoggettate all’imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
– maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
– maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale,
– come individuati dai CCNL;
– indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
La disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.
5. TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISMO (Art. 1 commi 18 – 21)
Con la Legge di Bilancio 2026 viene confermato, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, favore a dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex articolo 5, Legge n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
6. BUONI PASTO ELETTRONICI (Art. 1 comma 14)
Con la Legge di Bilancio 2026 viene modificata la disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica.
La novità riguarda il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” – ticket restaurant elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (alla generalità o a categorie omogenee di essi), che viene incrementato, a partire dal 1° gennaio 2026, dagli attuali 8,00 euro giornalieri a 10,00 euro giornalieri.
Rimane, invece, confermato nella misura di:
– 4,00 euro al giorno il limite di esenzione dei ticket restaurant cartacei;
– 5,29 euro giornalieri il limite di esenzione delle eventuali indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione.
Nel riservarci di porre la massima attenzione nella comunicazione delle novità introdotte e fornire ulteriori informazioni non appena verranno pubblicate le prime attese indicazioni da parte degli organi competenti, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.
Cordiali saluti.
