Sempre più ristoranti effettuano vendite tramite piattaforme di delivery come Just Eat, Deliveroo, Uber Eats.
Ma come vanno gestite dal punto di vista fiscale queste operazioni? È obbligatorio emettere scontrino? Serve il registratore telematico?
Facciamo chiarezza.
Quando si parla di commercio elettronico indiretto
Nel caso in cui:
- il cliente ordini e paghi online tramite la piattaforma di delivery;
- la piattaforma gestisca l’intero incasso e successivamente riversi gli importi al ristorante;
- il ristoratore si limiti alla preparazione del pasto e alla consegna al rider o al cliente,
l’operazione rientra nel commercio elettronico indiretto, assimilato alle vendite per corrispondenza.
Questo inquadramento è stato chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 416 del 28 settembre 2020), che ha ricondotto le vendite “delivery” a questo schema quando ordine, pagamento e gestione contrattuale avvengono interamente online.
Obbligo di scontrino e documento commerciale: cosa dice la norma
Per il commercio elettronico indiretto verso consumatori finali è previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Di conseguenza:
- non è necessario emettere scontrino o documento commerciale per ogni singola vendita;
- la fattura elettronica deve essere emessa solo se richiesta espressamente dal cliente;
- la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico (RT o server RT) è facoltativa, non obbligatoria.
Attenzione alla differenza con la ristorazione “tradizionale”
L’obbligo generalizzato di certificazione dei corrispettivi resta valido per:
- consumo sul posto;
- asporto con pagamento diretto in cassa.
Quando però la stessa impresa effettua vendite tramite canale online, con pagamento e incasso gestiti dalla piattaforma, queste operazioni seguono la disciplina del commercio elettronico indiretto, anche se l’attività svolta è quella della ristorazione.
Cosa fare operativamente
Se il flusso è:
cliente ordina e paga su Just Eat → la piattaforma incassa → successivo riversamento al ristorante, puoi:
- non emettere scontrino o documento commerciale;
- annotare i corrispettivi nel registro IVA ex art. 24 DPR 633/72, anche sulla base degli estratti conto periodici della piattaforma;
- emettere fattura elettronica solo su richiesta del cliente (nei termini ordinari).
Una scelta gestionale possibile: certificazione volontaria
Pur in assenza di obbligo, può essere valutata – come scelta organizzativa – la certificazione volontaria anche delle vendite delivery tramite RT o server RT, al fine di:
- avere un flusso unico e omogeneo dei corrispettivi;
- semplificare la gestione contabile;
- ridurre la dipendenza dagli estratti conto delle piattaforme.
Si tratta però di una facoltà, non di un obbligo.
Verifica contrattuale: un passaggio fondamentale
È sempre consigliabile verificare attentamente il contratto con la piattaforma di delivery, in particolare:
- chi incassa dal cliente;
- quando e come avviene il riversamento;
- il ruolo della piattaforma (mandataria, commissionaria, ecc.).
Solo confermando questi elementi si può essere certi che lo schema rientri effettivamente nel commercio elettronico indiretto così come qualificato dall’Agenzia delle Entrate.
