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Vendite tramite Just Eat e piattaforme delivery: come inquadrarle fiscalmente

Sempre più ristoranti effettuano vendite tramite piattaforme di delivery come Just Eat, Deliveroo, Uber Eats.
Ma come vanno gestite dal punto di vista fiscale queste operazioni? È obbligatorio emettere scontrino? Serve il registratore telematico?

Facciamo chiarezza.

Quando si parla di commercio elettronico indiretto

Nel caso in cui:

  • il cliente ordini e paghi online tramite la piattaforma di delivery;
  • la piattaforma gestisca l’intero incasso e successivamente riversi gli importi al ristorante;
  • il ristoratore si limiti alla preparazione del pasto e alla consegna al rider o al cliente,

l’operazione rientra nel commercio elettronico indiretto, assimilato alle vendite per corrispondenza.

Questo inquadramento è stato chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 416 del 28 settembre 2020), che ha ricondotto le vendite “delivery” a questo schema quando ordine, pagamento e gestione contrattuale avvengono interamente online.

Obbligo di scontrino e documento commerciale: cosa dice la norma

Per il commercio elettronico indiretto verso consumatori finali è previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Di conseguenza:

  • non è necessario emettere scontrino o documento commerciale per ogni singola vendita;
  • la fattura elettronica deve essere emessa solo se richiesta espressamente dal cliente;
  • la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico (RT o server RT) è facoltativa, non obbligatoria.

Attenzione alla differenza con la ristorazione “tradizionale”

L’obbligo generalizzato di certificazione dei corrispettivi resta valido per:

  • consumo sul posto;
  • asporto con pagamento diretto in cassa.

Quando però la stessa impresa effettua vendite tramite canale online, con pagamento e incasso gestiti dalla piattaforma, queste operazioni seguono la disciplina del commercio elettronico indiretto, anche se l’attività svolta è quella della ristorazione.

Cosa fare operativamente

Se il flusso è:
cliente ordina e paga su Just Eat → la piattaforma incassa → successivo riversamento al ristorante, puoi:

  • non emettere scontrino o documento commerciale;
  • annotare i corrispettivi nel registro IVA ex art. 24 DPR 633/72, anche sulla base degli estratti conto periodici della piattaforma;
  • emettere fattura elettronica solo su richiesta del cliente (nei termini ordinari).

Una scelta gestionale possibile: certificazione volontaria

Pur in assenza di obbligo, può essere valutata – come scelta organizzativa – la certificazione volontaria anche delle vendite delivery tramite RT o server RT, al fine di:

  • avere un flusso unico e omogeneo dei corrispettivi;
  • semplificare la gestione contabile;
  • ridurre la dipendenza dagli estratti conto delle piattaforme.

Si tratta però di una facoltà, non di un obbligo.

Verifica contrattuale: un passaggio fondamentale

È sempre consigliabile verificare attentamente il contratto con la piattaforma di delivery, in particolare:

  • chi incassa dal cliente;
  • quando e come avviene il riversamento;
  • il ruolo della piattaforma (mandataria, commissionaria, ecc.).

Solo confermando questi elementi si può essere certi che lo schema rientri effettivamente nel commercio elettronico indiretto così come qualificato dall’Agenzia delle Entrate.

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