Il modello 730 è una dichiarazione semplificata e vantaggiosa in quanto il contribuente:
- ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga a partire dal mese di luglio o nella rata di pensione, a partire dal mese di agosto o di settembre;
- non deve preoccuparsi di eventuali versamenti perché le eventuali somme dovute vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente in busta paga.
Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se nel 2026 non hanno più un sostituto d’imposta.
Il modello 730 può essere utilizzato anche per la presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione dei redditi di un contribuente deceduto, che abbia percepito redditi che possono essere dichiarati con il modello in esame.
Anche chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.
Termini di presentazione
I termini di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate, al CAF o al professionista abilitato del Modello sono fissati al 30 settembre 2026.
Gli eredi di soggetti deceduti possono utilizzare il modello 730 per le persone decedute nel 2025 o entro il 30 settembre 2026. Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2026, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2025 può essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello Redditi PF.
Le novità del modello 730/2026
Le principali novità contenute nel modello 730/2026 riguardano:
- Aliquote IRPEF: è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito (23%, 35%, 43%);
- Detrazioni familiari a carico: sono abolite le detrazioni per figli a carico con più di 30 anni (salvo disabili). Le detrazioni per “altri familiari” spettano ora solo per gli ascendenti conviventi;
- Neoassunti:per i dipendenti assunti nel 2025 che hanno trasferito la residenza (oltre 100 km) per lavoro, i rimborsi per canoni di locazione e manutenzione non formano reddito entro i 5.000 euro annui;
- Bonus edilizi 2025: per le spese sostenute nel 2025, la detrazione scende al 36%. Resta al 50% solo per interventi realizzati dai proprietari sull’abitazione principale;
- Caldaie a combustibili fossili: dal 2025 non sono più detraibili le spese per la sostituzione di impianti con caldaie a condensazione o generatori alimentati a combustibili fossili;
- Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 la percentuale di detrazione scende al 65%;
- Cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro per la tassazione delle plusvalenze;
- Spese istruzione: il limite massimo detraibile per studente (scuola infanzia, primaria e secondaria) è innalzato a 1.000 euro.
Riordino delle detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro
A partire dall’anno d’imposta 2025, viene introdotta un’importante novità che prevede una significativa limitazione per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Per tali soggetti, l’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili (come spese scolastiche, interessi sui mutui stipulati dal 2025, premi assicurativi, ecc.) sarà soggetto a un tetto massimo.
Questo limite viene calcolato partendo da un “importo base” determinato dal reddito, che viene poi moltiplicato per un coefficiente legato al numero di figli a carico:
- per redditi tra 75.000 e 100.000 euro l’importo base è di 14.000 euro;
- per redditi oltre i 100.000 euro l’importo base è di 8.000 euro.
L’importo massimo detraibile sarà quindi pari all’importo base moltiplicato per:
- 0,50 in assenza di figli a carico;
- 0,70 con un figlio a carico;
- 0,85 con due figli a carico;
- 1,00 con tre o più figli o almeno un figlio con disabilità.
IMPORTANTE: Sono escluse da questa limitazione le spese sanitarie (che restano detraibili secondo le regole ordinarie) e le rate relative a interventi edilizi o contratti assicurativi/mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024.
Ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente nella dichiarazione dei redditi modello 730/2026:
- Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
- Detrazione per figli a carico, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta;
- Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
- Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
- Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute. Per le spese sostenute nel 2025, la detrazione scende dal 50% al 36%. L’aliquota del 50% resta valida solo per gli interventi realizzati dai proprietari sull’abitazione principale;
- Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Per il 2025 si richiede la classe A per i forni, E per lavatrici/lavastoviglie e F per frigoriferi/congelatori;
- Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici per le spese 2025 fissata al 36%, elevata al 50% solo per gli interventi sull’abitazione principale. Si ricorda che dal 2025 non sono più detraibili le spese per caldaie a condensazione o altri impianti alimentati a combustibili fossili;
- Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 36% (o 50% per l’abitazione principale) su un ammontare complessivo di 96.000 euro;
- Detrazione delle spese per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per ciascun alunno o studente;
- Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
- Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
- Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
- Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
- Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.
ATTENZIONE: Si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Le “detrazioni” Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.
Le “deduzioni” vanno invece a ridurre l’imponibile assoggettato a tassazione.
Tra le deduzioni ricordiamo:
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico), i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
- i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
- i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.
Il nostro studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Lo studio comincerà a raccogliere i dati da 16 maggio in poi, previo appuntamento da prendere telefonicamente allo 0587 52276 dalle 9.00 alle 13.00
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
