Abbiamo formulato la presente informativa per illustrare la disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB) applicabile ai periodi d’imposta 2026 e 2027, alla luce delle recenti disposizioni emanate con il D.L. n. 38/2026 e con il D.M. MEF 11 maggio 2026.
Chi può aderire al biennio 2026-2027
Il modello CPB 2026-2027 si rivolge esclusivamente ai contribuenti esercenti attività d’impresa o di arti e professioni che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2025. In particolare, la platea dei potenziali aderenti è suddivisa in due macro-categorie:
- nuovi aderenti: contribuenti che applicano regolarmente gli ISA per l’anno 2025 e intendono stipulare il patto con il Fisco per la prima volta per le annualità 2026 e 2027;
- contribuenti “rinnovandi”: soggetti che avevano già aderito al precedente CPB per il biennio 2024-2025 e che stanno valutando la prosecuzione dell’accordo per un ulteriore biennio (2026-2027). Anche per i rinnovandi, la nuova proposta viene elaborata assumendo come base di riferimento il reddito effettivo 2025, opportunamente rettificato dalle componenti straordinarie previste dall’art. 16 del decreto CPB (D.Lgs. n. 13/2024).
Preclusioni e soggetti esclusi in radice
- Esclusione dei forfetari: già a decorrere dall’annualità 2025 non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014.
- Esclusione per adesione al biennio 2025-2026: l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027 è tassativamente preclusa ai contribuenti in regime ordinario che nel corso del 2025 avessero già optato per l’adesione al CPB relativo al biennio sfalsato 2025-2026 (essendo costoro già vincolati all’accordo in corso).
L’eventuale accettazione formale della proposta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre la scadenza del 31 ottobre 2026, mediante trasmissione telematica del Modello ISA/CPB all’interno della dichiarazione dei redditi.
Determinazione del reddito concordato
La base di partenza per il calcolo del reddito proposto per gli anni 2026 e 2027 è costituita dal reddito di lavoro autonomo o d’impresa conseguito nel periodo d’imposta 2025, determinato secondo le regole ordinarie del TUIR. Al fine di isolare la pura redditività della gestione ordinaria ed evitare distorsioni generate da elementi volatili, il reddito stimato dall’Agenzia delle Entrate viene depurato da specifiche componenti straordinarie. In particolare, la base reddituale non tiene conto:
- delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate (artt. 86, 87 e 101, TUIR);
- delle sopravvenienze attive e passive (artt. 88 e 101, TUIR);
- delle perdite su crediti;
- dei redditi o delle quote di redditi (utili o perdite, nel caso di reddito d’impresa) derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, nonché in GEIE, società di capitali in trasparenza o enti soggetti ad IRES;
- dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (esclusivamente per i titolari di redditi di lavoro autonomo).
Tali componenti straordinarie, ove verificatesi nel biennio di concordato (2026-2027), continueranno ad essere determinate e tassate/dedotte secondo le regole ordinarie, andando ad aggiungersi o sottrarsi al reddito concordato. In ogni caso, per espressa previsione di legge, il reddito concordato finale, integrato dei predetti componenti, non potrà mai essere inferiore alla soglia minima di 2.000,00 euro.
Al fine di accompagnare gradualmente il contribuente verso una piena affidabilità fiscale, l’eventuale aumento di reddito proposto per il primo anno (2026) rispetto al dichiarato del 2025 viene considerato (e tassato) solo al 50%. Questa modulazione a metà dell’incremento vale sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IRAP.
Neutralizzazione dell’iper ammortamento
Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, ha inserito l’iper ammortamento tra le variazioni ammesse a rettifica del reddito concordato, risolvendo un conflitto normativo che fino a marzo 2026 escludeva le imprese aderenti al concordato preventivo biennale (CPB) dal beneficio fiscale sugli investimenti in beni 4.0. Il reddito del 2025 viene assunto al lordo di tale maggiorazione, impedendo che l’agevolazione sugli investimenti riduca la base di calcolo su cui il Fisco applica gli incrementi per il biennio 2026-2027.
I nuovi tetti di crescita reddituale
Per proteggere i contribuenti fiscalmente affidabili da proposte reddituali irrealistiche o sproporzionate, il legislatore ha rafforzato i limiti massimi di incremento del reddito proposto rispetto alla base storica dell’anno 2025 (opportunamente rettificata dalle componenti straordinarie e dall’iper ammortamento). Sono stati stabiliti due nuovi massimali invalicabili per la proposta di CPB 2026-2027:
- tetto del +30%: per i contribuenti che presentano, nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (2025), un livello di affidabilità fiscale (voto ISA) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, la proposta di reddito concordato non può eccedere di oltre il 30% il valore del reddito dichiarato nel 2025;
- tetto del +35%: per i contribuenti che presentano, nel periodo d’imposta antecedente (2025), un livello di affidabilità fiscale (voto ISA) pari o superiore a 1 ma inferiore a 6, la proposta di reddito concordato non può eccedere di oltre il 35% il reddito dichiarato nel 2025.
Restano fermi, per i contribuenti di massima eccellenza fiscale (voto ISA nel 2025 pari o superiore a 8), i calmieri ancora più favorevoli già previsti dall’ordinamento (+10% per voto 10; +15% per voto tra 9 e 9,99; +25% per voto tra 8 e 8,99).
Regime di tassazione agevolata
Al fine di incentivare l’adesione e rendere finanziariamente conveniente la stipula del concordato, è stato introdotto un regime opzionale che consente di assoggettare la quota di crescita reddituale a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e delle relative addizionali regionali e comunali.
La base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva (c.d. maggior reddito concordato), tra il reddito proposto per il biennio e il corrispondente reddito del periodo precedente (2025) rettificato. L’aliquota della sostitutiva è premiale e graduata in funzione del punteggio di affidabilità ISA ottenuto nel 2025:
- aliquota 10%: per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8;
- aliquota 12%: per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- aliquota 15%: per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6.
Tassazione al 43% per le eccedenze
Il legislatore ha posto un tetto alla portata dell’agevolazione. Sulla frazione di differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente (2025) che eccede l’importo di 85.000 euro, l’imposta sostitutiva non si applica con le aliquote ridotte (10-12-15%), bensì con le aliquote ordinarie massime: di fatto, aliquota del 43% per i soggetti passivi IRPEF e aliquota del 24% per i soggetti passivi IRES.
Gestione delle perdite fiscali: il reddito concordato potrà essere ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti (secondo i criteri ordinari dell’art. 8 e 84, TUIR). Le perdite fiscali che dovessero eventualmente generarsi nei periodi d’imposta oggetto di concordato (2026-2027), per effetto della rettifica in diminuzione dei componenti reddituali straordinari (es. imponenti minusvalenze o perdite su crediti), non intaccano il patto ma potranno essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo le consuete regole ordinarie.
I benefici per chi aderisce
Ai contribuenti che decidono di accettare la proposta di concordato, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale concretamente conseguito nelle annualità oggetto dell’accordo, vengono riconosciuti ex lege tutti i benefici fiscali e di tutela protettiva previsti per i soggetti ISA che conseguono il voto massimo pari a 10. In dettaglio, l’adesione garantisce:
- esonero dal visto di conformità per compensazioni: esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP, indipendentemente dal punteggio ISA raggiunto – esclusivamente per la maturazione dei crediti relativa ai periodi d’imposta oggetto di concordato (2026 e 2027);
- esonero dal visto per rimborsi IVA: esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia fideiussoria per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esclusione dalla disciplina delle società non operative: disapplicazione integrale della penalizzante normativa delle società di comodo (o non operative) di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994;
- preclusione degli accertamenti analitico-induttivi: esclusione totale dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 (ai fini delle imposte dirette) e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (ai fini IVA);
- riduzione dei termini di accertamento: anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento tributario previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972;
- esclusione del redditometro (accertamento sintetico): esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (c.d. redditometro) ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di oltre due terzi il reddito dichiarato.
Autonomia dell’IVA, profili previdenziali INPS e Casse professionali private
È di cruciale importanza sottolineare i confini di efficacia del concordato preventivo biennale su imposte indirette e contributi previdenziali:
- Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): l’IVA è espressamente esclusa dal perimetro del concordato preventivo. L’IVA continuerà ad essere gestita, addebitata, liquidata, versata e dichiarata secondo le consuete modalità e sulla base delle operazioni effettivamente realizzate nel corso degli anni 2026 e 2027;
- contribuzione INPS (artigiani, commercianti e Gestione separata): il CPB spiega piena efficacia anche nella sfera previdenziale INPS. Per i soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti o alla Gestione separata, i contributi obbligatori si calcolano assumendo come base imponibile il reddito concordato. È riconosciuta facoltà al contribuente, qualora il reddito effettivo superi quello concordato, di versare spontaneamente i contributi previdenziali sul maggior reddito effettivo (ad esempio per incrementare il proprio montante pensionistico);
- Casse professionali private (Dottori commercialisti, Avvocati, Geometri, Ingegneri, ecc.): per i liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali con propria Cassa di previdenza privata, la norma stabilisce una netta separazione. La contribuzione previdenziale obbligatoria (soggettiva e integrativa) resta calcolata e dovuta esclusivamente sul reddito effettivamente prodotto nell’anno.
Focus soglia debitoria di 5.000 euro e Casse private
Sebbene l’adesione al CPB non influenzi il calcolo quantitativo dei contributi previdenziali per gli iscritti alle Casse private, i debiti contributivi verso le Casse professionali divenuti definitivi concorrono integralmente al raggiungimento della soglia debitoria preclusiva di 5.000 euro, sommandosi agli eventuali debiti tributari verso l’Agenzia delle Entrate ai fini della verifica di accesso all’istituto.
Requisiti di accesso, cause di esclusione e deroga STP/associazioni professionali
Sono tassativamente esclusi i contribuenti per i quali ricorra anche una sola delle seguenti condizioni ostative:
- debiti tributari o contributivi e previdenziali superiori a 5.000 euro: la preclusione può essere superata estinguendo il debito o riducendolo al di sotto dei 5.000 euro prima della data di adesione al CPB (non concorrono al limite i debiti oggetto di rateazione in regolare ammortamento o sospesi);
- omesse dichiarazioni: mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023, 2024, 2025), in presenza dell’obbligo dichiarativo;
- condanne penali-tributarie o di riciclaggio: condanna (o sentenza di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti l’ingresso nel CPB;
- redditi esenti o esclusi prevalenti: conseguimento, nel periodo d’imposta 2025, di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- adesione al regime forfetario: opzione per il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato (2026);
- operazioni straordinarie e modifiche sociali: realizzazione, durante il 2026, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda, ovvero modifica della compagine sociale che aumenti il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di eredi mortis causa) con riferimento a società di persone o associazioni professionali ex art. 5, TUIR.
REGOLA “TUTTI DENTRO O TUTTI FUORI” PER STUDI ASSOCIATI E STP: LA DEROGA UFFICIALE EMANATA DAL FISCO
In via generale, la normativa (art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024) impone agli studi associati, alle società tra professionisti (STP) e alle società tra avvocati (STA) il vincolo del “tutti dentro o tutti fuori”: l’adesione al CPB è subordinata all’accettazione unanime sia da parte della struttura societaria/associativa sia di tutti i singoli soci che dichiarano reddito di lavoro autonomo.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto due fondamentali deroghe interpretative che superano tale rigidità:
- deroga per i soci forfetari (FAQ 25 settembre 2025): la presenza di un socio che applica il regime forfetario (o per il quale ricorre una causa di esclusione dagli ISA) non preclude l’adesione al CPB da parte dell’associazione/STP e degli altri soci professionisti in regime ordinario;
- adesione autonoma dei soci di STP e STA (FAQ 3 giugno 2026): le STP di commercialisti e consulenti del lavoro (codice ISA EK05U) e le STA forensi (codice ISA EK04U), erogando servizi sotto forma di reddito d’impresa, sono escluse dall’applicazione sostanziale degli ISA (compilando i modelli a fini meramente statistici). Il Fisco ha chiarito che tale esclusione in capo alla società non impedisce ai singoli soci professionisti di accedere al CPB e, soprattutto, fa venir meno il vincolo di adesione congiunta.
Trasparenza fiscale (società di persone e s.r.l. opzionanti)
Oltre alle persone fisiche individuali, possono accedere al CPB anche le società (di persone e di capitali) che applicano gli ISA. In tali ipotesi, per i soggetti in regime di trasparenza fiscale (società di persone, associazioni professionali ex art. 5, TUIR e società di capitali che hanno optato per la trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR), l’accettazione della proposta del Fisco da parte del rappresentante legale vincolerà automaticamente ed inderogabilmente tutti i singoli soci o associati. Ciascun socio sarà tenuto a dichiarare per pro-quota il reddito preconcordato dalla società ai fini della propria imposizione personale (IRPEF).
L’adesione alla proposta di concordato non esonera il contribuente da alcun obbligo contabile e dichiarativo.
Eventi eccezionali e nuova causa di cessazione per conflitti mediorientali
L’Agenzia delle Entrate tiene conto del verificarsi di eventi straordinari avversi comunicati dal contribuente, prevedendo specifici abbattimenti della proposta di concordato. In base al D.M. 11 maggio 2026, se nel corso dell’anno 2026 si verificano situazioni eccezionali (calamità naturali, sospensione forzata dell’attività, ecc.) antecedenti alla data di adesione, i redditi e il valore della produzione proposti sono ridotti:
- in misura pari al 10%, se l’evento straordinario ha comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- in misura pari al 20%, per una sospensione tra 61 e 120 giorni;
- in misura pari al 30%, per una sospensione superiore a 120 giorni.
Cause di cessazione in corso di biennio: il concordato smette di produrre effetti (esclusivamente per il futuro) se durante il biennio 2026-2027 subentrano specifici eventi: modifica del tipo di attività (salvo applicazione del medesimo codice ISA); cessazione attività; fusione/scissione/conferimento; superamento dei limiti di ricavi ISA di oltre il 50% (> 7.746.853 euro); o qualora si verifichino circostanze eccezionali che determinino minori redditi effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto al concordato (quali eventi calamitosi con stato di emergenza, danni inagibili ai locali o alle scorte, crisi del monocliente, liquidazione coatta/giudiziale, affitto dell’unica azienda). La grave malattia o l’infortunio che dovesse colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista non costituisce causa di cessazione per la legge.
Nuova causa di cessazione geopolitica
Il decreto dell’11 maggio 2026 ha introdotto una fattispecie di cessazione anticipata del tutto inedita, alla lett. g) dell’art. 4, strettamente collegata all’instabilità dello scenario macroeconomico globale: “il concordato cessa automaticamente di avere efficacia in presenza di impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, laddove tali impatti siano comprovati da un incremento nell’anno dell’indice generale dei prezzi al consumo (inflazione) superiore alla soglia critica del 5 per cento”.
Le cause di decadenza
A differenza della cessazione, la decadenza rappresenta il rischio operativo più grave: essa annulla retroattivamente l’accordo per l’intero biennio (come se il concordato non fosse mai stato stipulato), esponendo il contribuente ad accertamenti e sanzioni, ma con la clausola che restano comunque dovute le imposte sul reddito concordato se superiore a quello effettivo. La decadenza scatta nei seguenti casi:
- rettifica dei dati ISA (> 30%): quando a seguito di controllo o di dichiarazione integrativa emerge che i dati comunicati nel Modello ISA per definire l’offerta erano falsi, inesatti o incompleti, e da ciò deriva uno scostamento del reddito proposto di entità superiore al 30%;
- accertamento di ricavi occulti (> 30%): se un controllo formale o sostanziale sui periodi concordati o su quello antecedente rileva attività non dichiarate (ricavi in nero) o passività inesistenti per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- omesso versamento delle imposte concordate: la decadenza scatta se si omette di pagare le somme intimate con avviso bonario entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, senza possibilità di avvalersi della rateazione per salvare il concordato;
- violazioni gravi e reati tributari: condanna per reati tributari del D.Lgs. n. 74/2000 commessi durante il biennio, oppure mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie;
- irregolarità nei corrispettivi: mancata o infedele memorizzazione o emissione dei documenti commerciali (scontrini/ricevute) constatata ed accertata in almeno tre giorni diversi nell’arco del biennio;
- sopravvenienza debiti (> 5.000 euro): venir meno dei requisiti di accesso o insorgenza di nuovi debiti tributari/contributivi definitivi non sanati.
Deterrenza e intensificazione controlli per chi non aderisce o decade
Il legislatore non si limita a incentivare l’opzione premiale, ma stabilisce una precisa linea di deterrenza nei confronti di chi declina la proposta. Nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che ne decadono in corso d’opera, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno l’attività di controllo tributario e accertativo, indirizzando una maggiore capacità operativa verso tali posizioni (fermo restando che non si innesca alcun automatismo irrazionale di verifica al giorno successivo all’opzione). Per i contribuenti che non aderiscono o decadono, le soglie legali per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (quali la sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività) sono ridotte alla metà.
Rimaniamo a disposizione per assistervi in caso di maggiori chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.
