L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7 del 7 agosto 2026, ha fornito ulteriori indicazioni operative ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs 36/21 relative al lavoro sportivo e al regime di esenzione IVA introdotto dall’art. 36 bis, D.L. 75/2023.
➡️ 1. STATUTI SSD: OBBLIGO DI DIVIETO ASSOLUTO DI UTILI
Per mantenere le storiche agevolazioni fiscali (tasse zero sui corrispettivi specifici di soci e tesserati), lo statuto delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) deve vietare in modo assoluto e rigido la distribuzione di utili.
- Cosa cambia: La Riforma dello Sport (art. 8) permetterebbe civilisticamente alle SSD societarie di distribuire una piccola quota di utili ai soci (sotto forma di aumento di capitale o dividendi limitati).
- La regola fiscale: L’Agenzia chiarisce che se una SSD inserisce nello statuto questa possibilità di distribuire utili, perde subito le agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del DPR 633/72. Di conseguenza, tutti i corrispettivi incassati diventerebbero commerciali (soggetti a IRES e IVA).
- Cosa fare: Verificare che lo statuto contenga il divieto assoluto e inderogabile di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita della società.
➡️ 2. VOLONTARI: NUOVE REGOLE PER I RIMBORSI FORFETTARI
I volontari sportivi possono ricevere rimborsi forfettari fino a un massimo di 400 euro mensili per le spese sostenute durante eventi o manifestazioni deliberate dagli enti affilianti (FSN, DSA, EPS, CONI).
- Il cumulo dei 15.000 euro: L’Agenzia specifica che questi rimborsi forfettari (anche se sotto i 400 euro al mese) contano e si accumulano per il calcolo della soglia di esenzione fiscale annuale dei 15.000 euro.
- Obbligo di Autocertificazione: Il volontario, prima di ricevere il rimborso, deve rilasciare una dichiarazione scritta in cui attesta non solo i rimborsi del mese, ma l’ammontare complessivo di tutti i rimborsi e i compensi da lavoro sportivo ricevuti nell’anno solare, anche da altri club.
- Cosa succede se si supera il limite: Se il totale annuale (tra rimborsi da volontario e contratti di lavoro sportivo) supera i 15.000 euro, la quota eccedente diventa tassabile e l’ente sportivo deve applicare la ritenuta d’acconto.
➡️ 3. CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO
La soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro all’anno si applica a tutte le tipologie di lavoro sportivo. Viene confermato che l’esenzione spetta anche ai lavoratori assunti con un contratto di lavoro subordinato (dipendente). Le tasse e le ritenute sul lavoro dipendente si calcolano e si pagano unicamente sulla parte di stipendio che supera i 15.000 euro annui.
➡️ 4. COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI ED ESENZIONE IRAP
L’agevolazione IRAP prevista per i Co.Co.Co. sportivi si applica anche ai collaboratori amministrativo-gestionali.
- La soglia limite: I compensi fino a 85.000 euro all’anno sono totalmente esenti da IRAP.
- Attenzione al trabocchetto: Il limite di 85.000 euro è assoluto e non è una franchigia. Se il compenso annuale diventa anche solo di 85.001 euro, l’intera somma viene tassata ai fini IRAP (non solo l’euro eccedente).
➡️ 5. IVA E SEMPLIFICAZIONI PER CORSI AI NON TESSERATI
Le attività fisiche e i corsi forniti a soggetti non tesserati godono del regime di esenzione IVA (art. 36-bis D.L. 75/2023).
- La semplificazione: L’Agenzia conferma che per queste prestazioni esenti le ASD e le SSD possono applicare il regime semplificato.
- Il vantaggio: Previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, gli enti sportivi sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione dei corrispettivi e dichiarazione IVA per queste specifiche attività. Resta ferma la rilevanza di tali somme ai fini IRES, a meno che non rientrino nei casi dell’art. 148 del TUIR.
➡️ 6. TASSAZIONE SUI TRASFERIMENTI DEGLI ATLETI
Quando un’ASD o una SSD cede il contratto o il diritto alle prestazioni di un proprio atleta a una società professionistica, l’operazione non è esente da IVA. Trattandosi di un’operazione puramente commerciale e non direttamente connessa alla pratica dello sport da parte dell’utente, la cessione deve essere fatturata obbligatoriamente con IVA ordinaria al 22%.
➡️ 7. PREMI E MANIFESTAZIONI (LEGGE 133/1999)
Resta confermata la validità dell’agevolazione per le raccolte fondi legate a eventi e manifestazioni (fino a due eventi all’anno e per un massimo di 51.645,69 euro totali). Questa opzione si applica a tutti gli enti sportivi dilettantistici iscritti che hanno scelto il regime di favore della Legge 398/91.
