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DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

  •   NOVITÀ PER IL LAVORO AUTONOMO IN MONOCOMMITTENZA

 Con la conversione del D.L. n. 83/2012 nella L. n. 92/2012, sono state modificate alcune norme relative ai requisiti di “genuinità” dei rapporti di lavoro intrattenuti dai titolari di partita Iva.

È prevista una presunzione legale che determinerà, salvo che il committente fornisca la prova contraria, l’assoggettamento ex lege del rapporto di lavoro autonomo alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e quindi, data la vigente normativa sanzionatoria delle collaborazioni prive di progetto, l’accertamento delle condizioni richieste avrà verosimilmente per conseguenza finale il riconoscimento del carattere subordinato del rapporto.

Nella definitiva formulazione (art. 46-bis, D.L. n. 83/2012) gli indici di “genuinità” del rapporto di lavoro autonomo possono essere così riepilogati:

–         la collaborazione con il medesimo committente non deve avere una durata complessiva superiore a otto mesi per due anni consecutivi;

–         il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, non deve costituire più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;

–         il collaboratore non deve disporre di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

La nuova presunzione legale trova applicazione solo ai rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012. Per i rapporti in corso a tale data la presunzione si applicherà dopo dodici mesi.

Resta esclusa la possibilità di invocare la presunzione, qualora le prestazioni rese dal lavoratore autonomo:

–         siano connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;

–         vengano svolte da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale previdenziale (il minimale stabilito per l’anno 2012 è pari a euro 14.930; il minimo di reddito annuo da lavoro autonomo richiesto per escludere la presunzione è quindi attualmente pari a euro 18.663);

–         vengano svolte nell’esercizio di attività per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale.

  •   IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

 La riforma del lavoro, in vigore dal 18 luglio 2012, prevede una modifica della disciplina del contratto a tempo determinato.

Rimane invariata la norma che prevede che la durata massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare i 36 mesi se instaurati per mansioni equivalenti. Nei 36 mesi rientrano anche i contratti di somministrazione intercorsi tra lavoratore e utilizzatore. Sarà possibile prolungare, senza che sia formalizzata una proroga specifica, il rapporto di lavoro di 30 giorni (se il contratto era di massimo 6 mesi) o di 50 giorni (se il contratto era superiore a 6 mesi). Al superamento dei predetti periodi, il rapporto si intende a tempo indeterminato dalla scadenza del prolungamento.

Sarà possibile stipulare un contratto a tempo determinato senza causale per massimo 12 mesi. Si deve trattare del primo rapporto a tempo determinato instaurato tra le parti e non potrà essere prevista alcuna proroga. Il periodo di interruzione tra due contratti a tempo determinato dovrà essere di almeno 60 giorni, se il precedente contratto (o i precedenti contratti qualora si trattasse di un primo contratto più la sua proroga) aveva durata massima di 6 mesi, o di 90 giorni, se il precedente contratto era superiore a 6 mesi. I C.C.N.L. potranno prevedere la riduzione della vacanza contrattuale per determinate motivazioni. Ai rapporti a termine sarà applicata un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,4%, fatte salve alcune eccezioni (i lavoratori assunti in sostituzione di colleghi assenti, lavoratori stagionali, apprendisti), che sarà restituita in parte (fino a 6 mensilità di contributo già pagato), in caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

Il contributo aggiuntivo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.

  •   IL LAVORO INTERMITTENTE

 La riforma del mercato del lavoro prevede l’obbligo di comunicazione preventiva da effettuarsi prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30 giorni.

La comunicazione preventiva va inoltrata alla Direzione Territoriale del lavoro ogni volta che si intende avvalersi della prestazione lavorativa di un dipendente (giorno per giorno, oppure comunicando un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 giorni). Deve contenere la denominazione e il codice fiscale del datore di lavoro nonché nome, cognome, codice fiscale del lavoratore e le giornate esatte in cui verrà chiamato, e va trasmessa: via Fax al n. 848800131, via sms al n. 339.9942256, e-mail a intermittenti@lavoro.gov.it ovvero on-line con operatività a partire dal 1° ottobre 2012.

Il Ministero del Lavoro ha comunicato che eventuali variazioni nelle comunicazioni effettuate vanno segnalate tempestivamente, pena il ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa, con le relative conseguenze retributive. Nel caso in cui il lavoratore non si presenti, la rettifica deve essere inoltrata entro le 48 ore successive. Siamo ancora in attesa di ulteriori chiarimenti su come devono essere comunicate tali modifiche . La seconda novità introdotta dalla riforma modifica i requisiti soggettivi dei lavoratori: è ammessa infatti la sottoscrizione di contratti di lavoro intermittenti con soggetti con più di 55 anni d’età o con meno di 24 anni (ai fini della stipula del contratto, il lavoratore non deve aver compiuto 24 anni). È stata inoltre abolita la possibilità di ricorrere al lavoro a chiamata in periodi predeterminati (fine settimana, ferie estive…), tali periodi potranno però essere individuati dai contratti collettivi. In sostanza, dal 18 luglio 2012 non è più possibile sottoscrivere contratti secondo la previgente disciplina, ma si dovrà tener conto delle nuove caratteristiche soggettive del lavoratore, dei contratti collettivi, se esistenti, oppure delle mansioni previste nell’allegato al R.D. n. 2657/1923, come stabilito dall’art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 23 ottobre 2004. I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti al 18 luglio e non compatibili con le disposizioni del comma 21, cessano di produrre gli effetti decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della L. n. 92/2012.

  • LE DIMISSIONI E LA RISOLUZIONE CONSENSUALE

 È entrata in vigore il 18 luglio scorso la nuova disciplina delle dimissioni del lavoratore (nonché della risoluzione consensuale), che prevede sempre l’obbligo di convalida delle stesse. Sono previste due fattispecie distinte di convalida.

La prima è relativa alle dimissioni ed alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dal lavoratore/lavoratrice durante i primi 3 anni di vita del bambino. In questo caso la norma prevede l’ obbligo di convalida delle dimissioni/risoluzione consensuale da effettuarsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro per poter acquisire efficacia.

Una seconda ipotesi riguarda la totalità dei lavoratori che è chiamata a convalidare le stesse presso il Centro per l’Impiego, la Direzione Territoriale del Lavoro competente o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva. In alternativa alla convalida, la risoluzione del rapporto di lavoro diviene efficacemente valida previa sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del lavoratore interessato, da apporre alla ricevuta della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro effettuata con il modello Unilav presso il Centro per l’impiego. Nel caso in cui il lavoratore non proceda autonomamente a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto al datore di lavoro è data facoltà di invitare il lavoratore a sottoscrivere il modello Unilav o, in alternativa, a presentarsi presso le sedi competenti per la convalida. Se il lavoratore non risponde entro 7 giorni all’invito di cui sopra il rapporto di lavoro si intende risolto.

  •   “CHIAMATA” DI LAVORO INTERMITTENTE, PRECISAZIONI SULLE COMUNICAZIONI – Nota 14 settembre 2012

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali )

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene nuovamente sulle modalità di effettuazione delle comunicazioni relative alla “chiamata” del lavoro intermittente, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, della “Legge Biagi” (D.Lgs. n. 276 del 2003), introdotto dall’art. 1, comma 22, della L. n. 92 del 2012. Si precisa, in particolare, che tali comunicazioni possono essere effettuate sia con le modalità descritte con la Nota 9 agosto 2012, n. 39/0011779 – e cioè via e-mail, fax, sms o tramite una piattaforma web – sia ai recapiti istituzionali degli Uffici Territoriali del Ministero. Inoltre, ai fini della revoca di comunicazioni già effettuate, la Nota chiarisce che è sufficiente inviare una successiva comunicazione con l’indicazione del lavoratore interessato. Sull’argomento si rinvia infine all’Avviso del 13 agosto 2012 della medesima Amministrazione.

Tratto da MySolution

Studio Mattonai

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