IL DECRETO “SBLOCCA-CREDITI” E’ IN GAZZETTA
SBLOCCO dei PAGAMENTI
(artt. 1, 2, 3, 5)
Nel limite di 5.000 milioni di euro, si prevede la possibilità di pagare i debiti di parte capitale di Province e Comuni:
– certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
– per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro la stessa data.
Procedura
Entro il 30 aprile 2013 Comuni e Province devono inviare apposita comunicazione (tramite il sistema web della Ragioneria generale dello Stato).
Fase transitoria
Comunque, nelle more dell’emanazione dell’apposito decreto ministeriale attuativo, gli enti locali potranno effettuare i pagamenti nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la Tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013.
Carenza di liquidità finanziaria
Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti a causa di carenza di liquidità, possono chiedere anticipazioni – in deroga agli artt. 42 203 e 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2013. L’anticipazione dovrà essere restituita secondo un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
Regioni e Province autonome
Le Regioni e le Province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, o dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro tale termine, possono chiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 aprile 2013, l’anticipazione di somme da destinare a tali pagamenti.
Enti del Servizio Sanitario Nazionale
Lo Stato può effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni e alle Province autonome per far fronte ai debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine la richiesta dev’essere inviata entro il 31 maggio 2013.
Stato
Per i debiti dei Ministeri relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ciascun Ministero deve predisporre un elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l’indicazione dei relativi importi, e trasmetterlo entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
CESSIONE dei CREDITI
(art. 8)
La cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (ad eccezione dell’Iva).
COMPENSAZIONI tra CERTIFICAZIONI e CREDITI TRIBUTARI
(art. 9)
I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ex art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, dell’art. 5-bis, dell’art. 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’art. 15, dello stesso provvedimento, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell’art. 17-bis dello stesso decreto (art. 28-quinquies del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).
Attenzione
A tal fine il credito dev’essere certificato ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto.
TARES
(art. 10)
Per il solo anno 2013, in deroga all’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214:
- la scadenza e il numero delle rate di versamento sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data di versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate, e comunque ad eccezione dell’ultima rata, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia 1 o della Tia 2, oppure indicare le altre modalità di pagamento già in uso. I pagamenti sono scomputati dall’ultima rata dovuta a titolo di Tares per il 2013;
- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata;
- non si applica l’art. 14, comma 13-bis, del citato D.L. n. 201 del 2011;
- i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard;
- per la riscossione, i Comuni possono continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In collaborazione con My Solution
Bientina lì, 12/04/2013
Studio Mattonai
