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Novità e agevolazioni

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Ammortizzatori sociali in deroga Regione Lazio: II° semestre 2013
Nel mese di Luglio è stato siglato – tra la Regione Lazio, le associazioni datoriali e le oo.ss. dei lavoratori – l’accordo quadro regionale per l’accesso alla proroga degli ammortizzatori in deroga nella Regione Lazio.
L’Accordo regola l’accesso agli ammortizzatori in deroga dal mese di Luglio al 31 dicembre 2013; le autorizzazioni per le domande presentate sulla base degli accordi istituzionali o aziendali per l’accesso alla CIGS o alla mobilità in deroga (prima concessione e/o proroghe) derivanti dal suddetto Accordo avranno durata non superiore al 30 settembre 2013.
Si conferma la possibilità, per le aziende intenzionate a prorogare gli ammortizzatori sociali in deroga, di stipula dei suddetti accordi in sede aziendale e il successivo inoltro in Regione Lazio.
L’integrazione salariale costituita da CIG in deroga è consentita ai datori di lavoro impossibilitati ad utilizzare gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione ordinaria.
Sono escluse le imprese e i datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti. È in particolare escluso il ricorso alla CIG in deroga qualora non sia dichiarata  l’impossibilità di far ricorso al contratto di solidarietà, con ripartizione della riduzione d’orario su di una pluralità più ampia di lavoratori. Sono altresì esclusi i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, qualora, come previsto dal novellato art. 3, commi 1 e 2 della L. n. 223/1991, gli Organi della procedura non siano in grado di dimostrare  fondate prospettive di ripresa dell’attività, attraverso la cessione anche parziale della società stessa. Le parti sociali, si impegnano a valutare tutte le condizioni per l’accesso agli istituti previsti per la tutela in costanza di rapporto di lavoro compresi quelli di cui all’art. 5 comma 5 del D.L. n. 148/1993 (convertito con modificazioni nella Legge n. 236/1993). La verifica preventiva dei requisiti è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta, la quale sarà confermata in sede di accordo a seguito di esame congiunto.
 
Requisiti di ammissione

  • Natura giuridica datore di lavoro: imprese di ogni settore, studi professionali, nonché altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico. Nel caso di imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS ai sensi della legge n. 223/1991, l’eventuale cassa in deroga può intervenire soltanto per il periodo non coperto dalla CIGS in legislazione ordinaria;
  • requisiti dei lavoratori: occupati presso unità produttive ubicate nel Lazio, in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente. Per il requisito dell’anzianità dei lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro purché maturati nei 24 mesi precedenti l’inizio della CIG;
  • tipologie contrattuali ammesse: vengono accettate le domande inerenti le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:
  1. dipendenti con un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ivi compresi gli apprendisti, in qualità di operai, impiegati, quadri, inclusi i soci lavoratori delle imprese cooperative, compresi quelli in regime ex D.P.R. n. 602/1970; i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere ammessi alla CIG in deroga al massimo fino alla scadenza del contratto in corso;
  2. lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
  3. con contratto di inserimento;
  4. lavoranti a domicilio.

 
DETASSAZIONE
Interpello: detassazione delle retribuzioni variabili anno 2013
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, promosso da Confindustria in merito alla corretta interpretazione della normativa inerente la detassazione delle retribuzioni variabili per l’anno 2013  – ha chiarito che:

  • le pattuizioni previste da accordi collettivi territoriali o aziendali già in essere nel 2012 e ad oggi ancora efficaci e rispondenti al D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, sono utili ai fini della detassazione per tutto il periodo d’imposta 2013;
  • possono essere oggetto di detassazione le retribuzioni erogate a fronte di effettive modifiche apportate all’orario di lavoro e non tanto le somme retributive introdotte a fronte di prestazioni lavorative già previste in precedenza dalla contrattazione;
  • gli indicatori quantitativi non devono per forza essere ricondotti al fatturato dell’azienda, ma comunque a valori misurabili e “contabilizzabili”, così, come ad esempio, anche la modifica degli orari aziendali.

 
INPS
INPS: nuovo servizio regolarità contributiva online
Inps, Messaggio mese di Luglio 2013, n. 11030
L’Inps, con Messaggio del mese di Luglio 2013, n. 11030 (non ancora pubblicato sul sito ufficiale), ha reso noto di aver introdotto un nuovo servizio che consente alle aziende di verificare direttamente on line la propria regolarità contributiva.
La nuova applicazione informatica consentirà il controllo della posizione direttamente ai responsabili delle aziende, ovvero agli intermediari da esse delegati. Inoltre, è stato avviato, con il coinvolgimento dell’Inail e delle Casse edili, il progetto che porterà in breve tempo al rilascio del Durc online.
 
PRIVACY
Privacy: ricerca e selezione del personale e richiesta di documenti in sede di colloquio
Garante Privacy, Newsletter 28 giugno 2013, n. 374
Il Garante per la Protezione dei dati personali – con Newsletter del 28 giugno 2013, n. 374 – ha statuito che nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2013 le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti che svolgono attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale, sono autorizzati a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l’origine razziale ed etnica, dei candidati all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi determinati e legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei conviventi dei candidati è, invece, consentito con il consenso scritto degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un’assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio. Tuttavia il trattamento deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l’invio di curricula.
Non è consentito, invece, il trattamento dei dati:

  • idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, l’origine razziale ed etnica, e la vita sessuale;
  • inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore;
  • in violazione delle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.

Inoltre, l’autorizzazione, che viene rinnovata annualmente, prevede che:

  • i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l’origine razziale ed etnica possano essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità suddette a soggetti pubblici o privati che siano specificamente menzionati nella dichiarazione di consenso dell’interessato;
  • i dati sensibili non possano essere diffusi.

È, dunque, lecita la richiesta fatta dalle Agenzie per il Lavoro – in sede di colloquio – di visionare i documenti del candidato al fine di identificarlo con certezza, mentre l’acquisizione e la conservazione di una copia dei documenti è lecita solo se prevista da specifiche norme oppure ove ne risulti provata l’indispensabilità.
Conseguentemente le Agenzie non possono conservare le copie dei documenti di identità dei candidati, ma si devono limitare a identificare coloro che aspirano a un posto di lavoro con la semplice annotazione dei dati essenziali, senza alcuna conservazione di documenti identificativi.
 
 
APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
Pubblicato in G.U. il D.L. cd. “Lavoro”
D.L. 28 giugno 2013, n. 76
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2013, n. 150 è stato pubblicato il D.L. n. 76/2013 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.
Il provvedimento si compone di 13 articoli, suddivisi in 3 Titoli:

  1. Misure straordinarie per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale;
  2. Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e previdenza sociale;
  3. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure urgenti.

Il provvedimento – oltre a contenere le norme che hanno il compito di “stimolare l’occupazione”, attraverso degli incentivi di natura economico-previdenziale e semplificazioni di carattere burocratico-amministrativo – ha apportato anche delle rilevanti modifiche a quanto disposto dalla legge n. 92/2012 (cd. riforma Fornero).
Il decreto legge in commento è entrato in vigore il 28 giugno 2013.
Tra le norme di maggior rilievo, si segnalano gli incentivi per le nuove assunzioni di giovani tra i 18 ed i 29 anni, nel limite massimo di € 650 euro al mese, qualora in capo ai lavoratori interessati sussistano almeno una delle seguenti condizioni soggettive:

  1. siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  2. siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
  3. vivano soli con una o più persone a carico.

I chiarimenti di dettagli delle prime due condizioni sono rinvenibili nel D.M. 20 marzo 2013(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2013, n. 153) con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce come soggetti svantaggiati:

  • “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno  prestato attività lavorativa riconducibile  ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito  inferiore  al  reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
  • “chi non possiede un  diploma di scuola media superiore  o professionale” (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito  un titolo di studio di istruzione secondaria superiore,  rientrante  nel livello  terzo della classificazione  internazionale  sui   livelli d’istruzione;
  • “chi è occupato in uno dei settori  economici  dove c’è un tasso di disparità uomo-donna  che  supera  di  almeno  il  25%,  la disparità media uomo-donna in tutti i settori  economici  italiani”, ovvero coloro che sono occupati  in  settori  economici  in  cui  sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il  25%, come annualmente individuati  dalla  Rilevazione continua sulle forze di lavoro  dell’Istat.

 
INPS
INPS: frazionabilità ANF con almeno 3 figli minori concesso dai Comuni
L’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito alla frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni.
Dal 1° gennaio 1999, è erogato dall’Istituto previdenziale uno specifico assegno in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un dato valore ISE (indicatore della situazione economica), annualmente stabilito (art. 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448). La prestazione è concessa dal Comune di residenza, in base ad apposita istanza presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di spettanza (art. 16, comma 1, D.P.C.M. n. 452/2000).
Al riguardo, l’Istituto chiarisce che l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, e ciò anche se la domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purché formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo  a quello di riferimento, sia presentata  dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito.
In tali ipotesi, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di settore, la prestazione spetta, in misura proporzionale, per i soli mesi dell’anno in cui permane il requisito della sussistenza di almeno  tre figli minorenni.
Ai fini della predetta erogazione frazionata è necessario, altresì, che, al momento del venir meno di tale requisito il richiedente l’assegno abbia già un ISE in corso di validità riferito al proprio nucleo composto con almeno i tre  figli minori.
È comunque rimessa alla discrezionalità dei singoli Comuni la valutazione circa l’accoglimento delle domande relative all’anno 2012 purché presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio del 2013 da richiedenti in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi della citata circolare n. 104/2013.
INPS: sgravio contributivo sulle erogazioni di II livello
L’Inps ha reso noto che sono stati rideterminati i limiti retributivi sui quali opera lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito agli anni 2010 e 2011.
Con riferimento a tali sgravi contributivi, i decreti ministeriali del 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012 hanno fissato, rispettivamente per gli anni 2010 e 2011, nella misura del 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati, il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio. Tuttavia, entrambi i provvedimenti hanno previsto che, in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il citato tetto potesse essere rideterminato in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale pari al 5%.
Le suddette Amministrazioni hanno concordato che le somme residue riferite agli anni 2010 e 2011 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino al 2,50% per il 2010 ed al 2,60% per il 2011. Conseguentemente, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per le citate annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (0,25% per il 2010 e 0,35% per il 2011), in sede di conguaglio contributivo. In realtà, tali percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50% per il 2010 e 2,60% per il 2011), ovvero lo abbia superato. Laddove, invece, l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.
Alle posizioni contributive riferite alle aziende non agricole sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”. I medesimi datori di lavoro, poi, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei seguenti codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale:
– riguardo l’anno 2010, nel caso di contratti aziendali, per il recupero della quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore sono previsti i codici “L964” ed “L965”; per i contratti territoriali, invece, i codici “L966” ed “L967”;
– per l’anno 2011, andranno utilizzati i codici “L974” ed “L975” per la contrattazione aziendale, “L976” ed “L 977” per quella territoriale.
Gli stessi andranno valorizzati nell’Elemento , , , del flusso UniEmens.
I datori di lavoro agricoli, già ammessi allo sgravio per gli anni 2010 e 2011, potranno recuperare, tramite compensazione sui contributi dovuti, l’ulteriore percentuale di sgravio spettante. A tal fine, le aziende dovranno presentare alle strutture territoriali competenti per territorio un’istanza cartacea su apposito modello.
I datori di lavoro iscritti alla Gestione ex Inpdap dovranno indicare nell’UniEmens, Lista PosPA, l’ulteriore importo del contributo da recuperare valorizzando l’elemento RecuperoSgravi, utilizzando il codice 2 “Legge 247/2007” dell’elemento per i dipendenti ancora in servizio, ovvero dell’elemento , causale 1, per i dipendenti cessati dal servizio.
Per la gestione ex Enpals, i datori di lavoro saranno tenuti a comunicare via mail, al Polo PALS competente, la misura del credito verso l’Istituto generato per effetto dell’innalzamento del tetto, con evidenza delle relative mensilità, nonché la misura delle compensazioni effettuate con evidenza delle relative mensilità. I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno richiedere il rimborso di quanto spettante presentando apposita istanza al Polo PALS competente.
Indipendentemente dalla tipologia di datore di lavoro, il medesimo avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza e le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 settembre 2013.
 
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Croazia ufficialmente membro UE: le novità del mercato del lavoro
D.Dirett. 25 giugno 2013, prot. n. 238
A decorrere dal 1° luglio 2013, la Croazia è ufficialmente entrata a far parte della UE, divenendone il 28° paese membro. Da tale data per i cittadini appartenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E previste dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e a tutela dell’ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Il Ministero del Lavoro e quello degli Interni – con Circolare congiunta del 2 luglio 2013– hanno chiarito che, per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, in considerazione della situazione esistente nel mercato del lavoro italiano, per il periodo transitorio iniziale di due anni previsto dall’Allegato V dell’Atto di adesione, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato.
Tale accesso, salvo le eccezioni previste per i settori totalmente liberalizzati, resta, pertanto subordinato alla richiesta di un nulla osta al lavoro da effettuarsi nell’ambito di quote fissate da un’eventuale decreto flussi.
Il nulla osta non sarà necessario, precisa la Circolare, per i cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi.  Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).
Rimane, invece, privo di ogni limitazione il lavoro autonomo.
Settori totalmente liberalizzati
Come detto, le limitazioni previste riguardano solo il lavoro dipendente, mentre non si applicano al lavoro autonomo, per lo svolgimento del quale i cittadini croati non avranno quindi più bisogno di un nulla osta al lavoro.
Sempre nell’ambito del lavoro subordinato, restano, inoltre, esclusi dalle limitazioni previste una serie di categorie, quali:

  • i lavoratori stranieri che ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998 possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote. Tale liberalizzazione non trova però applicazione nei confronti dei lavoratori specializzati distaccati in Italia (art. 27 lett. G) e dei lavoratori trasferiti nell’ambito di un contratto di appalto (art. 27 lett. I). In questi due casi, continua ad essere necessaria la richiesta di nulla osta al lavoro, la quale, nelle more dell’adozione di un’apposita procedura, corredata da specifica modulistica, potrà essere inoltrata allo Sportello Unico, con le consuete modalità informatiche, utilizzando la modulistica già in uso (Mod. L e Mod. M) disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (https://nullaostalavoro.interno.it). L’istruttoria della pratica seguirà comunque una procedura semplificata e non sarà necessario  procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  • i ricercatori (art. 27 ter);
  • i lavoratori altamente qualificati che ai sensi dell’articolo 27 quater possono ottenere la carta blu Ue;
  • i lavoratori stagionali;
  • i lavoratori domestici.

Per gli elencati settori si applicherà, quindi, un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno. Pertanto i datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di lavoratori croati appartenenti ad una delle categorie sopra indicate dovranno rispettare solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, effettuando le comunicazioni obbligatorie ai servizi territorialmente competenti, secondo le modalità prescritte dal D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le richieste di nulla osta relative a lavoratori croati rientranti nelle categorie liberalizzate, già presentate agli uffici competenti, verranno archiviate. Analogamente avverrà per quanto riguarda la procedura di emersione.
 
MATERNITÀ
Interpello: indennità di maternità per libere professioniste psicologhe
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promosso dall’AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) in merito all’eventuale diritto, in capo alla lavoratrice madre che esercita la libera professione di psicologa senza vincolo di subordinazione, alla corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo di 5 mesi, anche nel caso in cui la stessa espleti parte dell’attività libero professionale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale – ha chiarito che tali soggetti hanno diritto, inoltrando specifica domanda all’Ente di categoria, all’integrazione dell’indennità di maternità ex art. 70, D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale.
Entrando nello specifico della questione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, secondo il citato art. 70, le libere professioniste, iscritte ad un Ente che gestisce forme di previdenza obbligatoria – tra cui è annoverato anche l’ENPAP – hanno diritto «per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa» al riconoscimento di una indennità di maternità in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito professionale da lavoro autonomo, percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
Lo stesso Ministero sottolinea, poi, che, ai sensi del successivo art. 71, l’indennità in argomento viene corrisposta dal competente Ente di previdenza, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, a seguito di presentazione di apposita domanda corredata da dichiarazione attestante, ex D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità. L’erogazione dell’indennità di maternità da parte dell’Ente previdenziale di categoria risulta, dunque, ammissibile solo nella misura in cui la medesima professionista non percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente ovvero autonoma o come imprenditrice agricola e commerciante.
L’art. 4 del Regolamento per la corresponsione dell’indennità di maternità dell’ENPAP afferente alle ipotesi di “incumulabilità” precisa, peraltro, che «ove si svolga un lavoro part-time, l’Ente integra la prestazione percepita (…) sino alla concorrenza della misura minima prevista dall’ENPAP stesso».
A tal proposito, la contrattazione collettiva di settore aveva equiparato la tutela delle psicologhe ambulatoriali a tempo indeterminato a quella prevista nel settore pubblico contrattualizzato, prevedendo l’erogazione dell’intera retribuzione goduta in attività di servizio per tutti i periodi di astensione obbligatoria previsti per le lavoratrici dipendenti (cfr. art. 16, commi 4 e 5, all. 1, D.P.R. n. 446/2001 “Regolamento per l’esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali”).
Nello specifico, l’art. 37, comma 4, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della L. n. 833/1978 e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che: «allo specialista ambulatoriale e al professionista a tempo indeterminato, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto del 6 anni, l’azienda mantiene l’incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l’intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non è computato nei 6 mesi».
Dal combinato disposto delle norme suindicate, deriva che il principio di incumulabilità può, comunque, trovare applicazione esclusivamente per il periodo delle 14 settimane già coperto da erogazione del trattamento di maternità, ma non in relazione al restante periodo, non pagato fino al raggiungimento dei 5 mesi previsti ex lege. Tale principio trova, pertanto, applicazione anche con riferimento all’ipotesi in cui la lavoratrice espleti parte dell’attività libero professionale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale svolgendo il rapporto di lavoro con modalità autonoma coordinata e continuativa nell’ambito di Aziende Sanitarie o Strutture Militari (D.P.R. n. 446/2001).
In conclusione, in risposta alla problematica sollevata, il Ministero del Lavoro ha concluso che, le libere professioniste psicologhe, iscritte all’ENPAP, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il S.S.N. hanno diritto, inoltrando specifica domanda all’Ente di categoria, alla integrazione dell’indennità di maternità di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale.
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 02/08/2013
Studio Mattonai

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