Cari Clienti,
il 21.2.2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il suo documento prot. 37/0004036 destinato alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro ed all’INPS, ha fornito taluni chiarimenti in relazione alle attività di vigilanza nei confronti di Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Riportiamo di seguito alcuni cenni estratti direttamente dal documento originale:
“Questa Direzione … ha recentemente approfondito alcune problematiche di carattere giuridico sulle realtà occupazionali delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il quadro giuridico … evidenzia un particolare trattamento di favore riservato alle società e associazioni sportive dilettantistiche, giustificato dalla funzione sociale da esse svolta.
…
Va evidenziato in particolare che le società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD), disciplinate dall’art. 90 della L. n. 289/2002, devono essere riconosciute dal CONI ed iscritte al registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso CONI e sono caratterizzate dall’assenza di finalità lucrative.
Mediante il riconoscimento le società e le associazioni in questione entrano a far parte dell’ordinamento sportivo e sono quindi sottoposte sia alle norma di tale ordinamento che a quelle dell’ordinamento statale.
Tali caratteristiche delineano pertanto una netta differenziazione tra le SSD/ASD e le realtà imprenditoriali che “gestiscono” lo sport con fini di lucro.
… Il riconoscimento da parte del CONI, che certifica pertanto lo svolgimento da parte delle SSD o ASD di attività sportive a livello dilettantistico, costituisce pertanto il presupposto per l’applicazione del citato trattamento di favore.
Con riferimento ai rapporti di collaborazione instaurati da parte delle SSD o ASD “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., va altresì segnalato l’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008 … secondo il quale “nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” – ossia le attività che il T.U.I.R. sottopone al regime fiscale proprio dei “redditi diversi” – “sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
La disposizione fornisce l’interpretazione autentica del contenuto della lett. m), comma 1, dell’art. 67 del T.U.I.R. e non limita la sua operatività al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione e gare … bensì lo estende a tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione
…
Va ancora segnalato che:
– l’art. 90 della L. n. 289/2002 ha inteso estendere il citato trattamento di favore “anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”…
Ciò premesso, nell’evidenziare pertanto sia la complessità che la specificità della disciplina che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche, occorre prendere atto che l’attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l’insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l’Amministrazione e per l’INPS.
In questo quadro, Il Ministero ravvisa pertanto l’opportunità di farsi promotore, d’intesa con l’INPS, di iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo – gestionale non professionale ex art. 67, comma 1, lett. m), ultimo periodo, del T.U.I.R.
Ne deriva che, ferma restando l’attività di vigilanza già avviata ed i contenziosi in essere, si rende opportuno, da parte di codesti Uffici, concentrare la propria attività sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva non iscritte al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
…”.
Lo Studio non può che cogliere in maniera positiva la puntualizzazione del quadro normativo, fatta dal Ministero, e la richiesta di sospensione agli organi di vigilanza, ma non possiamo non evidenziarVi che nel documento si fa intendere di voler “gradualmente introdurre” contributi per i contratti sportivi.
Restando in attesa di poterVi segnalare eventuali sviluppi normativi, rimaniamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti.
Bientina lì, 28/02/2014
Studio Mattonai
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