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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

ANTIRICICLAGGIO
Voluntary disclosure prorogata al 30 novembre 2015 D.L. 30 settembre 2015, n. 153
Con  decreto legge 30 settembre 2015, n. 153 è stato prorogato al 30 novembre 2015 il termine per la presentazione della prima istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), mentre per la presentazione della documentazione di accompagnamento e l’integrazione della domanda c’è tempo fino al 30 dicembre 2015.
Al riguardo il Governo ha precisato che il differimento del termine “risponde all’esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri”.
Viene inoltre chiarito che potranno usufruire del termine del 30 dicembre per la presentazione della documentazione anche i contribuenti che ad oggi hanno già presentato l’istanza.
 
SANZIONI
Sanzioni tributarie penali e amministrative: importanti novità per gli omessi versamenti di IVA e ritenute
Governo, Comunicato Stampa 22 settembre 2015
Il 22 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23:

  • misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
  • misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
  • misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;
  • misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
  • stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Segnaliamo in particolare che, con effetti immediati è stata alzata da 50.000 a 250.000 euro la soglia per la punibilità penale dell’omesso versamento IVA e da 50.000 a 150.000 quella per la punibilità penale dell’omesso versamento delle ritenute, anche se non certificate. Rimane invece ferma a 50.000 euro la soglia di punibilità del reato di indebita compensazione di crediti d’imposta, e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti oltre 50.000 euro sarà punito con la reclusione fino a 6 anni (anziché fino a 2).
Per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione (ma solo se si tratta di crediti non spettanti), è inoltre prevista la causa di non punibilità collegata all’estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
 
Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi del contribuente
Agenzia delle Entrate, Circolare 7 agosto 2015, n. 29/E
L’Agenzia Entrate ha precisato che non può essere richiesto agli eredi il pagamento delle sanzioni, sia con riferimento alle violazioni commesse dal de cuius ed alla base degli atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale, sia con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.
Sono invece dovute dagli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius.
 
IMPOSTE DIRETTE
“Decreto Internazionalizzazione”: molte novità fiscali si applicano già dall’anno di imposta 2015
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 sull’internazionalizzazione delle imprese (emanato in attuazione degli artt. 1, comma 7 e 12 della legge-delega 11 marzo 2014, n. 23).
Tra le numerose novità previste dal decreto segnaliamo la modifica del regime fiscale per dividendi da Paesi black list, interessi passivi, costi black list, spese di rappresentanza, tax deferral, perdite su crediti, credito di imposta per i redditi prodotti all’estero, rientro dei “cervelli” in Italia, potenziamento del ruling internazionale, interpello preventivo per i grandi investimenti e nuove regole per consolidato nazionale, stabili organizzazioni di soggetti non residenti, società controllate e collegate estere.
Molte delle novità si applicano già dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi dal periodo di imposta 2015 per la maggior parte dei contribuenti).
 
IVA
Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale entro il 2 novembre 2015
Al termine di ogni trimestre solare (per il terzo trimestre 2015 la scadenza slitterà a lunedì 2 novembre), i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR.
Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma , D.P.R. n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.
 
Aliquota IVA per la fornitura di energia elettrica nel condominio
Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 904-492/2015
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni di un condominio nel quale sono presenti anche unità a destinazione diversa dall’abitativo, si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Non risulterebbe infatti applicabile l’aliquota agevolata del 10% poiché nel caso di specie “non è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati”.
 
Fatturazione elettronica a regime per le cessioni di energia al GSE
Anche il Gestore dei servizi elettrici (GSE) è ricompreso nell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni ed ha comunicato che a partire dal 21 settembre 2015, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2015, relativamente ai regimi commerciali Ritiro Dedicato (Fotovoltaico) – Tariffa Onnicomprensiva (biogas) – Certificati Verdi – Tariffa Fissa Onnicomprensiva – Certificati Bianchi da CAR, attiverà, sui Portali informatici dedicati, le funzionalità previste per l’emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.
In particolare il GSE emetterà, per conto degli operatori, le fatture in formato XML, provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al Sistema di Interscambio-SDI; gli operatori resteranno però responsabili della conservazione sostitutiva delle fatture e delle notifiche del sistema di interscambio messe a disposizione dal Gse sui relativi portali.

 
SOCIETÀ
Codice LEI: l’identificativo internazionale per le persone giuridiche
Al fine di promuovere una maggiore trasparenza dei mercati finanziari, il G-20 ha dato mandato nel 2011 al Financial Stability Board (FSB) di coordinare i lavori per la creazione di un sistema di identificazione univoco e globale, successivamente denominato Global Legal Entity Identifier System (GLEIS).
Il codice univoco di identificazione di un soggetto è indicato come Legal Entity Identifier (LEI): è un codice univoco di 20 caratteri alfanumerici basato sullo standard internazionale ISO 17442 e permette alle autorità di regolamentazione di individuare le parti contraenti nelle operazioni concluse sui mercati finanziari, su base nazionale e cross border, facilitando l’azione di prevenzione e contenimento dei rischi sistemici.
Dallo scorso 13 maggio 2015 le imprese italiane che intendono effettuare transazioni su derivati (contratti o titoli il cui prezzo sia basato sul valore di mercato di un altro strumento finanziario come le azioni, le obbligazioni, gli indici finanziari oppure di “commodity” come ad esempio il prezzo del petrolio) devono identificarsi attraverso il codice univoco LEI.
Le imprese italiane e i fondi di investimento attraverso le loro società di gestione iscritte nel Registro delle Imprese italiano possono ottenere il codice LEI attraverso il servizio di Infocamere denominato LEI Italy https://lei-italy.infocamere.it/leii/Home.action

 
ACCERTAMENTO
Raddoppio dei termini per l’accertamento solo entro la scadenza ordinaria dei termini
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128
A decorrere dal 2 settembre 2015, in presenza di reato tributario (penale), non si applicherà il raddoppio dei termini ordinari per l’accertamento, qualora la denuncia del reato da parte dell’Amministrazione Finanziaria alla Procura della Repubblica sia presentata o trasmessa dopo la scadenza ordinaria dei termini.
 
TRIBUTI LOCALI
IMU terreni agricoli: pagamento della prima rata entro il 30 ottobre 2015
Legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. n. 78/2015
Per il 2015, il pagamento della prima rata dell’IMU sui terreni agricoli deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 ottobre 2015.
 
Agevolazioni IMU/TASI/TARI per le abitazioni possedute in Italia da pensionati italiani residenti all’estero
Art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80
A decorrere dall’anno 2015, la casa di abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai fini IMU, a condizione:

  • che l’abitazione rappresenti l’unica e sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • che il pensionato proprietario risulti iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);

In questi casi:

  • l’IMU non si applica all’abitazione ed alle relative pertinenze (nei limiti previsti dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 per l’”abitazione principale”); per le unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 o A/9 si applica invece l’aliquota IMU ridotta deliberata dal Comune per l’abitazione principale e la relativa detrazione;
  • le imposte TASI e TARI sono ridotte di due terzi (si deve versare un terzo).

 
IRPEF
Plusvalenza da cessione di azienda familiare a tassazione ordinaria o separata
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 agosto 2015, n. 78/E
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di cessione dell’unica azienda, detenuta da un’impresa familiare, poiché la perdita dello status di imprenditore non consente la rateizzazione a norma del comma 4 dell’art. 86, il contribuente può optare solo per la tassazione ordinaria ex artt. 58 e 86 del TUIR in un unico esercizio oppure per la tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. g) del TUIR.
 
BILANCIO
Le modifiche alla struttura del Conto Economico previste dal Decreto bilanci
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
Come segnalato nella precedente Circolare, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, contenente le nuove norme sui bilanci, in attuazione della Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE.
L’art. 6, comma 6 , del c.d. “Decreto Bilanci” modifica, tra l’altro, l’art. 2425 del codice civile relativo alla struttura del Conto Economico.
In particolare:

  • nella sezione “C – Proventi e oneri finanziari”:
    • al punto 15) “proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate” vengono aggiunte le parole “e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime”;
    • al punto 16) “altri proventi finanziari” alle seguenti lettere:
      • a) dopo “da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti”, vengono aggiunte le parole “e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime”;
      • d) dopo “proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti” vengono aggiunte le parole “e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime”;
  • la sezione “D – Rettifiche di valore di attività finanziarie” viene rinominata “D – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” e ai punti 18) e 19) viene aggiunto il punto d) relativo agli “strumenti finanziari derivati”;
  • la sezione “E – Proventi e oneri straordinari” viene integralmente eliminata e  le ultime righe del conto economico diventano quindi:

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
21) utile (perdite) dell’esercizio.
 
AGEVOLAZIONI
Sono privilegiati i crediti delle associazioni di promozione sociale
Art. 24, commi 2 e 3, legge 7 dicembre 2000, n. 383
La legge n. 383/2000 che disciplina le associazioni di promozione sociale prevede che i crediti delle associazioni di promozione sociale (iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale), per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile e che si collocano, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.
Il regolamento attuativo della Legge n. 383/2000 prevede che l’affiliazione ad un ente di promozione sociale già iscritto nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, da diritto all’automatica iscrizione dell’ente affiliato nel registro medesimo, con conseguente assunzione della qualificazione agevolata. Sono quindi potenzialmente coinvolte la gran parte delle associazioni no profit (comprese le associazioni sportive e le pro loco); sono enti di promozione sociale già iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (a titolo puramente esemplificativo): U.N.P.L.I. – Unione Nazionale Proloco d’Italia, C.S.I. – Centro Sportivo Italiano, A.S.I. – Alleanza sportiva italiana, A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura e Sport, A.C.S.I. – Associazione centri sportivi italiani, U.I.S.P. – Unione Italiana Sport per Tutti, FE.NA.L.C. – Federazione Nazionale Liberi Circoli, C.T.S. – Centro Turistico Studentesco e Giovanile.
Il Registro completo è pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro.
 
APPROFONDIMENTI
SANZIONI
La revisione delle sanzioni tributarie penali e amministrative
Il 22 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23 ):

  • misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
  • misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
  • misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;
  • misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
  • stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

In particolare il decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio attenua le sanzioni pecuniarie amministrative, mentre sul piano penale attenua le pene sugli illeciti non fraudolenti ma aumenta quelle sui comportamenti più pericolosi.
Le disposizioni concernenti le sanzioni amministrative (titolo II) si applicheranno a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2017. Quelle in materia penale (titolo I) saranno invece di immediata applicazione.
In forza del principio del favor rei (retroattività della legge più favorevole), in entrambe le fattispecie (penale e amministrativa), si applicheranno ai trasgressori le disposizioni più favorevoli anche in relazione a fatti commessi precedentemente.
 
Sintesi delle principali novità:
Reati penali

  • Quintuplicata la soglia per la punibilità penale dell’omesso versamento IVA: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 250.000 euro nell’anno (anziché 50.000).
  • Triplicata la soglia per la punibilità penale dell’omesso versamento delle ritenute, anche se non certificate: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 150.000 euro nell’anno (anziché 50.000).
  • Rimane invece ferma a 50.000 euro la soglia di punibilità del reato di indebita compensazione di crediti d’imposta, e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti oltre 50.000 euro sarà punito con la reclusione fino a 6 anni (anziché fino a 2).
  • Per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione (ma solo se si tratta di crediti non spettanti), viene prevista la causa di non punibilità collegata all’estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
  • Il reato di dichiarazione fraudolenta interesserà tutti i contribuenti, e non solo quelli obbligati alle scritture contabili.
  • Il reato di omessa dichiarazione viene esteso anche alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
  • Sono previste soglie di evasione più elevate per la punibilità penale, della dichiarazione infedele.
  • Alcuni reati non saranno punibili se i debiti tributari saranno pagati prima dell’apertura del dibattimento o dell’inizio dei controlli.

 
Violazioni amministrative

  • La sanzione da applicare in caso di versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza sarà del 15% (anziché del 30%).
  • È ridotta allo 0,1% giornaliero la sanzione per i versamenti effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza.
  • Salvo diversa disposizione delle singole leggi d’imposta, la sanzione è ridotta alla metà per le dichiarazioni e denunce presentate entro 30 giorni dalla scadenza.
  • La sanzione per omessa dichiarazione è dimezzata (dal 60 al 120% dell’imposta, anziché dal 120 al 240%) se la dichiarazione annuale è presentata dopo 90 giorni ma entro il termine per la presentazione di quella successiva.
  • Diminuiranno del 10% le sanzioni per le dichiarazioni infedeli.
  • L’omessa fatturazione e registrazione sarà punita come violazione formale (sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, anziché proporzionale all’imposta) in tutti i casi in cui non incida sulla liquidazione dell’IVA (per esempio in caso di ritardi brevi che non pregiudicano il computo dell’IVA nella liquidazione di competenza).
  • Sarà punita come violazione formale anche l’omissione dell’inversione contabile (reverse charge), quando non risulti dovuta IVA.
  • Nei casi in cui l’IVA è applicata dal contraente sbagliato, la violazione sarà considera formale (sanzione da 250 a 10.000 euro) e l’imposta si considera comunque assolta.
  • In caso di inosservanza dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, le associazioni sportive non perderanno il diritto al regime agevolato della legge n. 398/1991.

 
IMPOSTE DIRETTE
Le novità fiscali del “Decreto Internazionalizzazione”
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 sull’internazionalizzazione delle imprese (emanato in attuazione degli artt. 1, comma 7 e 12 della legge-delega 11 marzo 2014, n. 23).
Tra le numerose novità previste dal decreto segnaliamo la modifica del regime fiscale per dividendi da Paesi black list, interessi passivi, costi black list, spese di rappresentanza, tax deferral, perdite su crediti, credito di imposta per i redditi prodotti all’estero, rientro dei “cervelli” in Italia, potenziamento del ruling internazionale, interpello preventivo per i grandi investimenti e nuove regole per consolidato nazionale, stabili organizzazioni di soggetti non residenti, società controllate e collegate estere.
Molte delle novità si applicano già dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi dal periodo di imposta 2015 per la maggior parte dei contribuenti.
 
Breve sintesi di alcune novità
INTERESSI PASSIVI – per il calcolo del risultato operativo lordo (ROL) rilevante per la determinazione degli interessi deducibili si deve sempre tener conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti controllate ai sensi dell’art. 2359 , comma 1, n. l), del Codice civile.
La norma si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
 
SPESE di RAPPRESENTANZA – sono definiti i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza e si precisa che il requisito di inerenza dovrà essere stabilito con apposito decreto ministeriale. L’art. 108, comma 2 del Tuir fissa i nuovi limiti di congruità delle spese ai fini della loro deducibilità.
La novità si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
 
PERDITE su CREDITI – viene aggiunto all’art. 101, comma 5, del Tuir, un riferimento alle “procedure estere equivalenti” alle procedure concorsuali. Anche le perdite su crediti conseguenti all’esecuzione dei piani di risanamento attestati dal professionista saranno automaticamente deducibili a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro Imprese.
Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti oppure abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi o il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo i principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
 
COSTI BLACK LIST – le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori black list, sono deducibili nei limiti del loro valore normale. Per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.
Le norme si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
 
DIVIDENDI da PAESI BLACK LIST – i dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori black list concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori black list, in presenza dei presupposti di cui al comma 5, art. 167 Tuir, il cedente controllante residente in Italia oppure le cedenti residenti sue controllate, hanno diritto a un credito d’imposta in relazione alle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.
Le norme si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, nonché agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
 
TRASFERIMENTO di RESIDENZA in ITALIA – il decreto prevede una norma, applicabile anche ai casi di esterovestizione, che disciplina il trasferimento della residenza in Italia da parte di soggetti non residenti esercenti imprese commerciali. Si riconosce quale valore fiscale di ingresso nel nostro ordinamento il valore normale delle attività e delle passività trasferite (sempreché il trasferimento avvenga da Stati inclusi nella white list). Negli altri casi il valore normale sarà:

  1. per le attività, pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale;
  1. per le passività, pari al maggiore tra questi valori.

È comunque fatta salva la possibilità di raggiungere un accordo sul valore normale, ai sensi dell’art. 31-ter  del D.P.R. n. 600/1973 (art. 166-bis , del Tuir).
Le norme si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
 
STABILI ORGANIZZAZIONI di IMPRESE RESIDENTI – “branch exemption” – con opzione irrevocabile da esercitarsi al momento della costituzione della stabile organizzazione, potranno non assumere rilevanza fiscale in capo ad un’impresa residente in Italia gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all’estero.
 
RIENTRO dei “CERVELLI” – il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che “rientrano” nel Paese, concorre alla formazione del reddito complessivo per il 70% del suo ammontare, qualora:

  • i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento;
  • l’attività lavorativa venga svolta presso un’impresa residente in Italia sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllino la medesima impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano;
  • i lavoratori rivestano una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso di laurea.

 
PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 26 ottobre 2015 Termine per presentare al Centro di assistenza fiscale (CAF) il modello 730 “integrativo” da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale
Venerdì 30 ottobre 2015 Termine per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore nel periodo d’imposta 2014, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Telematico
Venerdì 30 ottobre 2015 Termine per la comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno 2014, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro; sono esclusi dall’obbligo i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso (es: finanziamento soggetto a registrazione). Telematico
Venerdì 30 ottobre 2015 Termine per il pagamento della prima rata dell’IMU sui terreni agricoli
Lunedì 2 novembre 2015 Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a credito del trimestre precedente Telematico

 
 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 05/10/2015
Studio Mattonai

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