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Novità e agevolazioni (lavoro)

FORMAZIONE
Definite le quote di ingresso per i tirocini formativi ed i corsi di formazione del triennio 2020-2022
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 9 luglio 2020
Nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2020, n. 191 è stato pubblicato il Decreto MLPS 9 luglio 2020, recante “Determinazione del contingente triennale 2020/2022 per l’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini”.
Al riguardo, saranno 15.000 i soggetti ammessi – previo rilascio del visto per studio – all’ingresso in Italia, così ripartiti:

  1. 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali;
  2. 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

IMPOSIZIONE FISCALE
INPS: le prime indicazioni relativamente alla riduzione della pressione fiscale
Legge 2 aprile 2020, n. 21; INPS, Circolare 21 agosto 2020, n. 96
L’INPS – con Circolare del 21 agosto 2020, n. 96 – ha fornito le indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall’INPS in qualità di sostituto di imposta.
Gli interventi inerenti la riduzione del cuneo fiscale sono i seguenti:

  • trattamento integrativo del reddito pari ad € 100 mensili, per un importo rispettivamente di € 600 con riferimento al secondo semestre del 2020, e di € 1.200 annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore ad € 28.000 annui;
  • un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari ad € 600 in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore ad € 28.000 che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari ad € 40.000 annui.

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INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Istruzioni operative per la CIGD per aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome
INPS, Messaggio 25 agosto 2020, n. 3144
L’INPS – con Messaggio del 25 agosto 2020, n. 3144 – ha illustrato le novità introdotte in materia di cassa integrazione in deroga dal D.L. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020) e dal D.L. n. 52/2020, con particolare riguardo al trattamento di cassa integrazione in deroga a beneficio delle aziende c.d. plurilocalizzate, fornendo poi indicazioni operative per la corretta gestione del flusso dei provvedimenti di concessione, nonché per il pagamento delle prestazioni.
Com’è noto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione o sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’Istituto, che – verificata l’autorizzazione riguardante il periodo precedente (nove settimane), constatati il rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti fissati dalla norma – provvederà all’autorizzazione e all’erogazione della prestazione.
Nei casi in cui i datori di lavoro siano stati autorizzati per periodi inferiori a nove settimane, dovranno rivolgersi al MLPS per il completamento di detto periodo, utilizzando le consuete modalità. I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, ai fini dell’accesso all’ulteriore periodo di quattro settimane – che possono essere richieste per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 – dovranno inoltrare all’Istituto apposita specifica domanda. Per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende plurilocalizzate, oltre al pagamento diretto, è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l’ammontare con il sistema del conguaglio contributivo.

INPS, PRESTAZIONI
Le nuove indicazioni INPS sulle indennità COVID-19 a favore di alcune categorie di lavoratori
INPS, Messaggio 27 agosto 2020, n. 3160
L’INPS – con Messaggio del 27 agosto 2020, n. 3160 – ha fornito alcune prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal D.L. n. 104/2020.
Tra le altre cose, viene precisato che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza.
Con apposite e successive Circolari verranno rese note, nel dettaglio, le novità legislative del D.L. n. 104/2020, nonché le istruzioni operative per l’attuazione delle stesse.
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Rifinanziato dal D.L. n. 104/2020 il bonus baby sitting
D.L. 14 agosto 2020, n. 104
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 è stato pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Il provvedimento in commento rifinanzia – con circa 170 milioni di euro – il bonus baby sitter.
Nel contempo, è stata estesa, fino al 31 agosto 2020, la possibilità di fare domanda sia per il bonus baby sitting che per il contributo economico utile al sostenimento della spesa di frequenza dei centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
La misura si articola in due modalità alternative:

  • bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche (erogato mediante il libretto di famiglia);
  • bonus per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, erogato direttamente al richiedente e non compatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby sitting svolte dal 5 marzo al 31 agosto 2020, effettuando la comunicazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020.
Non è possibile usufruire del bonus baby sitter se:

  • l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
  • è stato richiesto il congedo parentale per Covid-19.

La richiesta di fruizione del bonus può essere effettuata:

  • previa registrazione come utilizzatori sul sito INPS, usando le proprie credenziali, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali;
  • tramite il contact center INPS, lasciando che sia un operatore a gestire la richiesta dell’utente (che sia utilizzatore o prestatore) di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa;
  • rivolgendosi ad un intermediario o a un patronato.

La procedura di richiesta e fruizione del bonus prevede l’utilizzo della sezione dedicata alle “Prestazioni occasionali”, riservata al Libretto Famiglia, che è lo strumento che viene utilizzato per pagare le prestazioni e si articola nelle seguenti fasi:

  • inoltro richiesta bonus con procedura online;
  • appropriazione bonus entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda, a pena decadenza dal beneficio: in questo modo il richiedente è certo di avere a disposizione il bonus per retribuire le prestazioni, che devono ricadere fra il 5 marzo e il 31 agosto 2020;
  • rendicontazione: l’utilizzatore ha tempo fino al 31 dicembre per rendicontare l’operazione.

Qualora in alternativa si scelga il bonus da utilizzare per pagare servizi integrativi per l’infanzia, lo stesso può essere “speso” per la frequenza di una delle seguenti tipologie di attività:

  • centri e attività diurne (L);
  • centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • ludoteche (L1);
  • centri di aggregazione sociale (LA2);
  • centri per le famiglie (LA3);
  • centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • centri diurni estivi (LA5);
  • asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • asilo Nido (LB1);
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Per fare domanda di bonus, bisogna presentare l’iscrizione per il periodo dalla chiusura delle scuole fino al 31 agosto 2020.
Anche in questo caso, c’è una specifica procedura online, che richiede fra le altre cose l’inserimento delle modalità di pagamento prescelte, attraverso le quali verrà versato il bonus.
Settori turismo e stabilimenti termali: chiarimenti sull’indennità Covid-19 di marzo, aprile e maggio 2020
INPS, Circolare 14 agosto 2020, n. 94
L’INPS – con Circolare 14 agosto 2020, n. 94 – ha fornito alcune istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ai fini della fruizione dell’indennità Covid-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica. I potenziali fruitori della stessa possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

L’indennità in commento non è cumulabile con i seguenti trattamenti:

  • trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga;
  • indennità Covid-19, ex artt. 27282930 e 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 27/2020;
  • indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dai decreti ministeriali del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020 a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal D.M. 30 aprile 2020 a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio;
  • indennità a favore di alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ex art. 84, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;
  • indennità a favore dei lavoratori domestici, ex art. 85, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;
  • reddito di emergenza;
  • reddito di cittadinanza. L’indennità in argomento è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

Criteri di fruizione dell’assegno di natalità: novità
INPS, Messaggio 11 agosto 2020, n. 3104
L’INPS – con Messaggio 11 agosto 2020, n. 3104 – ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni sui criteri istruttori vigenti, relativamente alle domande di assegno riferite agli eventi di nasciteadozioni e affidamenti preadottivi avvenuti nelle diverse annualità (dal 2017 al 2020).
Il provvedimento, inoltre, fornisce alcune indicazioni sulla sospensione dei termini, ex art. 34, D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Al riguardo, viene precisato che nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità per i nati o adottati nel 2020 l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile per la sua insussistenza, la prestazione viene erogata ugualmente, ma nella misura minima di € 80 al meseovvero di € 96 al mese in caso di figlio successivo al primo. In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) viene autodichiarato nella domanda di prestazione, con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci, ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le Strutture territoriali dell’INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito. Qualora l’ISEE venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno può essere integrato dalla differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido. Dal caso di assenza dell’ISEE minorenni va distinta l’ipotesi rappresentata dalla presenza di ISEE, attestato al momento della domanda o successivamente alla presentazione della stessa, ma che rechi omissioni e/o difformità (c.d. ISEE difforme) relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali autodichiarati. Per gli eventi del 2020 la regolarizzazione può essere effettuata entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni/difformità.

MANOVRA ESTIVA
In vigore dal 15 agosto 2020 il D.L. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”)
D.L. 14 agosto 2020, n. 104; INPS, Messaggio 21 agosto 2020, n. 3131
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 è stato pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Il provvedimento – entrato in vigore il 15 agosto – introduce le seguenti novità:

  • uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione (viene finanziato esclusivamente il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa di una favorevole conclusione della trattativa sul recovery found);
  • prolungamento per un massimo di 18 settimane complessive dei trattamenti di cassa integrazione ordinariaassegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza COVID-19. Nel dettaglio:
    a) per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020;
    b) per le aziende che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020;
  • possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale (al contempo, è stata abrogata la cd. proroga automatica dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato duale, sospesi causa COVID-19);
  • proroga di ulteriori due mesi della Naspi e della DIS COLL per i collaboratori coordinati e continuativi, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020;
  • introduzione di nuove indennità per alcune categorie di lavoratori, quali gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio (€ 1.000); prevista, poi, un’indennità di € 600 per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi;
  • conferma della sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e per GMO, differenziate in base alle condizioni soggettive aziendali (tali disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa);
  • introduzione di un nuovo incentivo occupazionale, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. Vengono, infatti, escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ovvero, trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato).

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REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DURC
Come cambia la validità del DURC dopo l’entrata in vigore della legge n. 77/2020
INPS, Messaggio 30 luglio 2020, n. 2998Messaggio 10 agosto 2020, n. 3089
L’INPS – con Messaggio del 30 luglio 2020, n. 2998 – ha recepito la disposizione (introdotta in fase di conversione in legge del D.L. n. 34/2020), in base alla quale conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto, la validità dei Durc On Line che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa ope legis fino al 29 ottobre 2020.
Tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020 (90 giorni dopo il 31 luglio 2020), nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione.
Tale novità, invece, non riguarda i DURC negli appalti: infatti, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, ai fini della selezione del contraente o della stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo D.L. n. 76/2020, devono effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità, ex D.M. 30 gennaio 2015.
Sempre l’INPS – con Messaggio del 10 agosto 2020, n. 3089 – ha precisato che la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020, ex D.L. n. 83/2020non produce effetti sulla validità prorogata dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.

APPROFONDIMENTI
IMPOSIZIONE FISCALE
L’analisi dell’INPS sulla riduzione del cuneo fiscale e salvaguardia del credito agli “incapienti”
L’INPS – con Circolare n. 96/2020 – ha fornito indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, decorrenti dal 1° luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall’INPS in qualità di sostituto di imposta.
beneficiari del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente, ex art. 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex art. 50, comma 1, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:
    A. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
    B. indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
    C. somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
    D. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
    E. remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
    F. prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
    G. compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Per espressa previsione normativa sono esclusi dai benefici fiscali in questione i titolari dei redditi da pensione, ex art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, e i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli appena richiamati.
Sono altresì esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta che è tenuto ad erogarlo, in rapporto all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno, in via automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore, il quale è tuttavia tenuto ad informare tempestivamente il sostituto d’imposta qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.
L’erogazione del trattamento integrativo effettuata dal sostituto d’imposta viene recuperata, attraverso compensazione tramite il modello F24.
Le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in argomento in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, ex artt. 6 e 49 del TUIR.
Anche ai fini della determinazione del trattamento integrativo, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in:

  1. prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”;
  2. prestazioni per le quali il credito viene determinato in base ai dati disponibili.

Rientrano nella prima categoria le seguenti prestazioni:

  • l’indennità di disoccupazione NASpI;
  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • i trattamenti disoccupazione agricola (DS AGRI);
  • gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà;
  • l’assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
  • l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
  • crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;
  • indennità di maternità per congedo obbligatorio;
  • congedo obbligatorio del padre;
  • assegno per le attività socialmente utili;
  • indennità di tirocinio.

Vi rientrano, anche, i pagamenti a stralcio delle indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI, di mobilità ordinaria e dei trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia.
Rientrano, invece, nella seconda categoria tutti quei trattamenti per i quali, non essendo nota la durata, non è possibile determinare un reddito previsionale, e più in particolare:

  • tutte le tipologie di integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale);
  • l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. “bonus Rioccupazione”);
  • la malattia;
  • le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;
  • il congedo parentale;
  • il congedo facoltativo del padre;
  • le indennità antitubercolari TBC;
  • i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992;
  • le prestazioni di congedo straordinario.

In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta è tenuto alla verifica della spettanza del diritto ai singoli benefici fiscali e, qualora non spettanti in tutto o in parte, provvede a recuperare le somme corrisposte per l’ulteriore detrazione, ex art. 2, comma 3, D.L. n. 3/2020 e per il trattamento integrativo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione, art. 1, comma 3, D.L. n. 3/2020.
In entrambi i casi, ove la somma indebita ecceda € 60, il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla prima rata di pagamento della prestazione che sconta gli effetti del conguaglio.
Tali agevolazioni fiscali corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno oggetto di esposizione nella CU/2021; ad ogni buon fine, qualora il contribuente abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito, ex art. 1, D.L. n. 3/2020, in tutto o in parte non spettante, è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

INPS, PRESTAZIONI
I nuovi requisiti di spettanza delle indennità Covid-19 dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020
L’INPS – con Messaggio n. 3160/2020 – ha fornito alcune istruzioni operative per l’attuazione delle misure e delle indennità Covid-19, ex D.L. n. 104/2020.
Nello specifico:
lavoratori stagionali e somministrati in turismo e stabilimenti termali – prevista una indennità onnicomprensiva, pari ad € 1.000, a favore dei:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020;
  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020.

lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività – prevista l’erogazione di una indennità di importo pari ad € 1.000 in favore di:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, ex artt. 1318, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni ex art. 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020;
  • incaricati alle vendite a domicilio, ex art. 19, D.Lgs. n. 114/1998, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad € 5.000, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti, ex art. 38, D.L. n. 18/2020; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore ad € 35.000.

L’INPS, inoltre, ha fissato al 31 agosto il termine di decadenza per richiedere le indennità, ex art. 84, D.L. n. 34/2020, che riguarda:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

MANOVRA ESTIVA
I chiarimenti INPS sui nuovi ammortizzatori sociali COVID-19 dopo il D.L. n. 104/2020
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 è stato pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Il provvedimento in specie prevede, tra le altre cose, il prolungamento per un massimo di 18 settimane complessive dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza COVID-19, con la seguente modalità:

  1. per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020;
  2. per le aziende che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Al riguardo, l’INPS – con Messaggio del 21 agosto 2020, n. 3131 – ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA dopo l’entrata in vigore del Decreto “Agosto” (avvenuta in data 15 agosto u.s.).
Andando nel dettaglio, la norma prevede che le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
Per tutte le categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, rimane invariato il meccanismo dell’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.
Mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti.
A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale – da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – determinato secondo le misure che seguono:

  • aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  • aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro all’atto della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti sarà effettuata dall’Istituto e dall’Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti anche con accordi di cooperazione.
Quanto alle modalità di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale, viene precisato che per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/ decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Mercoledì
16/09/2020
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Mercoledì
16/09/2020
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Mercoledì
16/09/2020
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Mercoledì
16/09/2020
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Mercoledì
16/09/2020
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Mercoledì
16/09/2020
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì
16/09/2020
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì
16/09/2020
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì
16/09/2020
INPGIDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiModello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Mercoledì
16/09/2020
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Mercoledì
16/09/2020
INAILAccentramento delle posizioni assicurative con decorrenza dal 1° gennaio 2021Datori di lavoroPresentazione istanza
Mercoledì
16/09/2020
INPSVersamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinatoAziende agricoleModello F 24 on line
Lunedì
21/09/2020
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
25/09/2020
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Mercoledì
30/09/2020
Mod.730I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730Sostituti d’impostaPresentazione
Mercoledì
30/09/2020
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Mercoledì
30/09/2020
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Mercoledì
30/09/2020
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

 
Tratto da My Solution

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