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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid-19: pubblicato il nuovo D.P.C.M. con le misure restrittive

D.P.C.M. 13 ottobre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo un confronto tra Governo e rappresentanti delle Regioni, il nuovo D.P.C.M. 13 ottobre 2020 contenente le nuove misure per il contenimento del Covid-19, che troveranno applicazione dal 14 ottobre fino al 13 novembre 2020.
Il decreto dispone:

  • la chiusura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 24.00 con servizio al tavolo e dalle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali dopo le ore 21.00, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • lo stop per tutti gli sport di contatto a livello amatoriale. Rimangono consentite attività sportive a livello dilettantistico per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi;
  • ulteriori restrizioni per le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (come matrimoni e comunioni), che devono svolgersi con un limite massimo di 30 partecipanti e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Stop alle feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano più di sei persone non conviventi. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • rimangono consentiti fiere e congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Viene confermato l’obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli all’aperto e in tutti i luoghi di prossimità con persone non conviventi, con l’ulteriore raccomandazione di utilizzarli, in tale ultimo caso, anche nelle abitazioni private. Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Specifiche esclusioni sono previste per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni, e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti soggetti versino nella stessa incompatibilità.
Tutte le attività produttive industriali e commerciali devono essere svolte in sicurezza rispettando le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché quelle specifiche per i rispettivi ambiti di competenza.
Per quanto riguarda le attività professionali si continua a raccomandare l’utilizzo della modalità di lavoro agile (smart working), ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.


AGEVOLAZIONI, VERSAMENTI E RISCOSSIONE

Le nuove misure dopo la conversione in legge del decreto “Agosto”

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126

È stato convertito in legge il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, noto come decreto “Agosto”. Le nuove disposizioni, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono entrate in vigore il 14 ottobre 2020.
Il provvedimento recepisce diverse importanti novità in ambito fiscale. Ecco le principali.

  • Possibilità di non effettuare l’ammortamento annuale per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020), per i soggetti non Ias adopter, relativamente al costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. La quota di ammortamento non effettuata dovrà comunque essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Occorrerà a destinare ad una riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
  • Contributo a fondo perduto per soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario nonché di titolari di partita Iva, che non avevano presentato la domanda ma che, dalla data dell’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da tali eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, classificati “montani” e non inseriti nell’apposita lista pubblicata dall’Agenzia Entrate il 30 giugno 2020; è possibile presentare l’istanza entro 30 giorni dalla data di riavvio della relativa procedura telematica.
  • Sostegno per l’avvio di imprese da parte di Under 30;le misure di attuazione saranno stabilite con apposito decreto.
  • Stanziamento di ulteriori fondi per il fondo di garanzia PMI.
  • Proroga per la moratoria sui prestiti e i mutui per le PMI prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020). Il termine slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021; per le imprese del comparto turistico la moratoria è prorogata sino al 31 marzo 2021.
  • Proroga al 30 aprile 2021 del versamento del secondo acconto delle imposte per i soggetti ISA, compresi i forfetari, a condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020.
  • Proroga al 30 ottobre 2020 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni previste ai fini Irap, per i soggetti Isa e collegati che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.
  • Proroga al 15 ottobre 2020 della sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia Entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, atti esecutivi emessi dagli enti locali.


IMPOSTE DIRETTE

Entro il 15 novembre 2020 rivalutazione di terreni e partecipazioni

La legge di conversione (legge n. 77 del 17 luglio 2020 ) del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) ha previsto una proroga dei termini al 15 novembre 2020 per la rivalutazione di partecipazioni societarie e terreni posseduti al 1° luglio 2020.
Entro quella data, per beneficiare della rivalutazione, si dovrà:

  • versare l’imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo);
  • redigere e asseverare la perizia di stima (da parte di un professionista abilitato).

Possono aderire alla rivalutazione:

  • persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
  • società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 Tuir;
  • enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
  • soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,

che possiedano terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1° luglio 2020.
L’imposta sostitutiva è pari all’11% del valore complessivo del terreno o della partecipazione oggetto di rivalutazione. L’imposta in caso di alienazione viene invece applicata solo all’eventuale plusvalenza, determinata come differenza tra il corrispettivo percepito ed il valore di carico fiscale.
Possono essere rivalutati anche terreni o partecipazioni cedute successivamente al 1° luglio 2020.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 47/E/2011, ha precisato che nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato di precedente analoga agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti:

  • non sarà tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
  • potrà scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione. Qualora dalla nuova rideterminazione emergesse un minor valore rispetto alla rivalutazione precedente, non sarà però possibile ottenere il rimborso di quanto eventualmente già versato in eccesso.

La rivalutazione delle quote e dei terreni produce effetti unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c), e c-bis), del Tuir; ossia il valore rivalutato viene assunto in luogo del costo o valore di acquisto, ai fini della determinazione della plusvalenza/capital gain.
Nessuna rilevanza assume la rivalutazione del costo storico delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi di capitale (art. 47, commi 5 e 7, Tuir). In termini operativi ciò vuol dire che nell’ipotesi di cessione di una partecipazione rivalutata, il valore della stessa affrancato mediante il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% viene considerato come base di calcolo del capital gains.
A tal riguardo si ricorda che – per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 alla tassazione – i redditi finanziari realizzati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa dal 1° gennaio 2019 (modifiche che hanno uniformato il regime di tassazione dei capital gains sia che essi derivino dalla cessione di partecipazioni qualificate che non qualificate), si applica in entrambe le ipotesi l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.


IVA, ADEMPIMENTI

Regime Iva agevolato per mascherine e dispositivi anti-Covid-19

Agenzia delle Entrate, Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E

L’art. 124 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), ha stabilito che si applica l’aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni saranno esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E, ha fornito i primi chiarimenti in merito a tale misura, precisando tra l’altro che rientrano nell’ambito applicativo del regime Iva agevolato anche le cessioni di:

  1. termoscanner;
  2. piantane per dispenser;
  3. strumenti diagnostici utilizzati per eseguire i test sierologici, sempreché siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30 maggio 2020, n. 12/D ;
  4. mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro (quindi non soltanto le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3);
  5. singoli filtri.


IVA, ADEMPIMENTI

Bonus per investimenti in beni strumentali nuovi: le indicazioni dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Risposte ad istanza di interpello n. 438 e 439 del 5 ottobre 2020

Con le Risposte n. 438 e439, pubblicate il 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura di acquisto del bene strumentale oggetto di agevolazione priva del riferimento normativo (art. 1, commi da 184 a 197, della Legge n. 160/2019) non è considerata documentazione idonea e determina in sede di controllo la revoca dell’agevolazione, ovvero il credito d’imposta.
Si ricorda che la norma oggetto del chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella legge di Bilancio 2020riconosce un credito d’imposta (del 6% o del 40% a seconda del bene) alle imprese che nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Ai fini dei successivi controlli, i beneficiari del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, prosegue la norma, le fatture e gli altri documenti devono contenere il chiaro riferimento alle citate disposizioni di legge.
L’Agenzia ritiene che anche per il credito d’imposta si rendano applicabili i chiarimenti forniti dal MISE in relazione all’agevolazione Sabatini-ter, ovvero che:

  • la fattura sprovvista del riferimento normativo non può essere considerata documentazione idonea con conseguente perdita dell’agevolazione in sede di controllo;
  • per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo in questione può essere apposto dall’impresa acquirente sull’originale della fattura con scrittura indelebile (anche mediante timbro);
  • per le fatture elettroniche, l’impresa acquirente può procedere alla stampa del documento apponendo il predetto riferimento normativo (indelebile), ovvero realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme all’originale stesso.
    Tale ultima possibilità (integrazione elettronica) segue, secondo l’Agenzia, le medesime regole già illustrate dall’Agenzia in merito all’inversione contabile nella Circolare n. 14/E/2019. Si tratta di una sorta di autofattura elettronica inviata allo SdI quale documento per integrare la fattura ricevuta dal fornitore, nel quale il soggetto beneficiario del credito d’imposta deve indicare gli estremi normativi al fine di non decadere dal beneficio.

Per quanto riguarda il termine per la regolarizzazione (nelle diverse modalità descritte) l’Agenzia precisa che le attività devono essere eseguite entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.


AGEVOLAZIONI, LOCAZIONI

Pubblicato l’elenco degli eventi calamitosi per il bonus locazioni

Cndcec-Fnc, Documento di ricerca 8 ottobre 2020

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, il cosiddetto “Decreto Rilancio”, compete ai soggetti esercenti attività economica, ma a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
A seguito della conversione del decreto, la condizione ha subito due deroghe, per:

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19” (31 gennaio 2020).

È la medesima deroga già prevista per il contributo a fondo perduto.
In tal senso l’Agenzia delle Entrate, in merito al contributo a fondo perduto, aveva chiarito che la deroga alla condizione del calo del fatturato implica la presenza dei seguenti elementi:

  • il soggetto che intende accedere al credito deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso;
  • gli stati di emergenza dovevano essere ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19);
  • il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale dovevano essere stabilite in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.

Per individuare i Comuni interessati occorre ricercare le “apposite ordinanze commissariali”; ciò non è semplice e richiede un attento esame da parte dei contribuenti in quanto non esiste un elenco “ufficiale” cui fare riferimento.
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che già avevano fornito una prima analisi con riferimento al contributo a fondo perduto, hanno ora affrontato la tematica con specifico riferimento al credito locazioni con il documento di ricerca pubblicato l’8 ottobre 2020, in cui viene stilato un elenco dettagliato degli eventi calamitosi per i quali, al 31 gennaio 2020, era in essere lo “stato di emergenza” e che, quindi, possono assumere rilievo ai fini di individuare una specifica “ordinanza commissariale” che abbia interessato il singolo Comune.


SOCIETÀ, INCENTIVI

La cessione dei crediti deteriorati: l’opportunità del credito d’imposta

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 72, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126

Il cosiddetto decreto “Crescita”, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’art. 44-bis, integrato successivamente dal decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126), disciplina il credito d’imposta per le società che cedono i propri crediti deteriorati vantati nei confronti di debitori inadempienti.
Il fine della norma è quello di fornire alle società un beneficio finanziario per sostenerle sotto il profilo della liquidità.

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IMPRESE, PROFESSIONISTI, INCENTIVI

Via PEC la richiesta di revisione delle istanze del contributo a fondo perduto

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 ottobre 2020, n. 65/E

Con Risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che nei casi in cui la procedura per l’ottenimento del contributo a fondo perduto (di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio”, D.L. 19 maggio 2020, n. 34D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77) si sia bloccata a seguito di indicazione di IBAN errato o nel caso sia avvenuto un accredito di importo inferiore rispetto a quello spettante o in altri casi, i consulenti e i contribuenti possono presentare un’istanza di autotutela via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di P.IVA).
L’istanza deve essere firmata, alternativamente:

  • dal soggetto richiedente, con firma digitale;
  • se il soggetto non dispone di firma digitale, l’istanza può essere sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità;
  • dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno, ma in questo caso in quest’ultimo caso, occorre anche allegare copia del documento d’identità del soggetto richiedente il contributo.


SOCIETÀ

Start-up innovative: obblighi informativi sul sito internet della società

Lo status di start-up innovativa, iscritta nella sezione speciale del registro delle Imprese, richiede il rispetto di alcuni obblighi informativi.
In particolare l’art. 25, comma 11, del D.L. n. 179/2012 prevede che dalla home page del proprio sito Internet le start-up innovative forniscano le seguenti informazioni:

  1. data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  2. sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  3. oggetto sociale;
  4. breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
  5. elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese
  6. elenco delle società partecipate;
  7. indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  8. indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  9. ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
  10. elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Tali informazioni, la gran parte delle quali sono comunque già disponibili al pubblico in quanto pubblicate nel Registro delle Imprese, devono essere rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi.


IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: più semplice l’integrazione in caso di reverse charge

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, utilizzabili in via facoltativa dal 1° ottobre 2020 e obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, portano sensibili novità soprattutto in merito all’emissione di fatture relative ad operazioni soggette ad inversione contabile, nonché nel procedimento di integrazione via SdI del documento. Tale operazione, fino ad oggi molto complessa, diventa più semplice.
Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo all’inversione contabile, potrà, infatti, a sua volta, generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”.

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IVA, RIMBORSI

Rimborso IVA del terzo trimestre 2020: modello TR da trasmettere entro il 2 novembre

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato) per il III trimestre dell’anno.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007 );
  • si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.


DICHIARAZIONI

Visto di conformità sul Modello Redditi 2020

Scade il 30 novembre il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2019.
Si ricorda che, nel caso siano presenti crediti d’imposta superiori a 5.000 euro è necessario, per utilizzare il credito in compensazione orizzontale (quindi con altre imposte e/o contributi), l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
In caso di mancata apposizione del visto, le sanzioni sono pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
Non è l’entità del credito che determina la necessità del visto di conformità, ma solo il suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale sopra la soglia dei 5.000 euro.
Sul tema l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il socio di una società virtuosa sul fronte ISA, deve comunque richiedere l’apposizione del visto di conformità per poter portare in compensazione orizzontale il credito Irpef, a prescindere dal fatto che la compagine, in ragione del suo alto livello di affidabilità fiscale non sia tenuta all’apposizione dello stesso, in relazione alla propria dichiarazione dei redditi.
Il visto di conformità infatti non è apposto su singole voci della dichiarazione ma alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione «orizzontale» oltre le soglie normativamente fissate.
Pertanto, se successivamente allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determina un credito Irpef superiore a 5.000 euro annui, il contribuente dovrà richiedere l’apposizione del visto di conformità, a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione.


IMPRESE

Il Registro Nazionale Aiuti di Stato: come e perché è importante consultarlo

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione Europea.
Oltre alle funzioni di controllo, il Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi, in coerenza con le previsioni comunitarie.
Il Registro è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, per effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione dell’aiuto. A tal fine il Registro rilascia specifiche “visure” che riportano l’elenco dei benefici già concessi al potenziale destinatario dell’aiuto, in modo che sia verificata la possibilità o il rischio di cumulo del nuovo aiuto con quelli già concessi.
Il Registro contiene, l’elenco e i codici delle misure di aiuto vigenti nel Paese e delle concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, nonché l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (cosiddetta lista Deggendorf) e che quindi non possono ricevere aiuti.
Nella sezione Trasparenza degli Aiuti Individuali, accessibile a tutti, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché concessi e registrati, rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.
Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro.
È opportuno precisare che, tenuto conto della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis”, ai sensi della quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di “impresa unica” (come definita, tra gli altri, dall’art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013), il dichiarante dovrà effettuare la ricerca in questione con riferimento a ciascuna delle imprese tra le quali sussista una o più delle relazioni che determinano la predetta qualificazione di “impresa unica”.
Attenzione, però, perché (come precisato nella Faq 3.3resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche non presenti nel Registro.
La consultazione del Registro mette a disposizione, per ciascun aiuto ottenuto, una scheda di dettaglio con informazioni utili anche per la compilazione del quadro RS dei modelli REDDITI 2020.


APPROFONDIMENTI
SOCIETÀ, INCENTIVI

Il credito d’imposta per la cessione dei crediti deteriorati

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 72, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126

Il cosiddetto decreto “Crescita”, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’art. 44-bis, integrato successivamente dal decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126), disciplina il credito d’imposta per le società che cedono i propri crediti deteriorati vantati nei confronti di debitori inadempienti.
Il fine della norma è quello di fornire alle società un beneficio finanziario per sostenerle sotto il profilo della liquidità.
È previsto infatti che “qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile […]”.
L’agevolazione, già prevista per le imprese del Mezzogiorno, è stata quindi ampliata a tutto il territorio nazionale.
I crediti deteriorati oggetto dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento.
La disposizione permette di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria.
Quindi le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, intesi come coloro che non hanno effettuato il pagamento per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto, possono trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferite ai seguenti componenti:

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 Tuir, alla data della cessione;
  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

La quota massima di DTA trasformabili in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. Viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso tempo, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020, che rilevano ai fini della trasformazione. Per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

Se una società cede crediti per 50.000 euro, potrà applicare l’agevolazione al massimo ad una quota di DTA pari al 20% e quindi 10.000 euro, a cui si applica l’aliquota IRES del 24%, ottenendo quindi un credito d’imposta pari a 2.400 euro. La trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio.

La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti e può avvenire anche se le DTA non sono state iscritte in bilanci (purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti).
Per effetto dell’agevolazione:

  1. non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’art. 84 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo;
  2. non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo.

La disposizione non si applica:

  1. a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 180/2015;
  2. alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

I termini per poter usufruire di un maggior credito d’imposta sono fissati al 31 dicembre 2020.


IVA, ADEMPIMENTI

Operazioni in reverse charge e integrazione della fattura elettronica

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, utilizzabili in via facoltativa dal 1° ottobre 2020 e obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, portano sensibili novità soprattutto in merito all’emissione di fatture relative ad operazioni soggette ad inversione contabile, nonché nel procedimento di integrazione via SdI del documento.
Ai tempi, ormai lontani, dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica erano sorti dubbi, sotto il profilo operativo, in merito a come attuare le disposizioni di cui all’art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, che impongono al cessionario/committente, per determinate operazioni, di integrare il documento emesso dal cedente/prestatore con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, procedendo all’annotazione dello stesso nei registri IVA delle fatture e degli acquisti.
Si tratta del cosiddetto “reverse charge interno” che si applica per:

  • le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972);
  • le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17, comma 6, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972);
  • le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972);
  • le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972).

Atteso che la certificazione delle operazioni appena descritte avviene attraverso emissione di fattura in formato elettronico, l’Amministrazione finanziaria, nella Faq n. 38 del 27 novembre 2018 (aggiornata al 19 luglio 2019) e nella successiva circolare n. 14/E/2019, aveva sottolineato che ogni qual volta sia presente una “fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI”.
Tale operazione, fino ad oggi molto complessa, diventa quindi più semplice.
Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo all’inversione contabile, potrà, infatti, a sua volta, generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”.
Tornando agli esempi sopra proposti, l’integrazione dell’imposta potrà avvenire grazie alla creazione di un file XML con codice TD16 (“Integrazione fattura reverse charge interno”) e inserimento dei dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”.
I nuovi codici consentono altresì di procedere, per via elettronica, anche agli adempimenti relativi al reverse charge “esterno”. Sono state introdotte, infatti, le seguenti codifiche:

  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Posto che mediante l’adozione della procedura elettronica di reverse charge “esterno” i dati dell’operazione vengono comunicati al Sistema di Interscambio, tale modalità dovrebbe consentire l’esonero dalla presentazione dell’esterometro.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì 20 ottobre 2020Imposta di bolloVersamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre e altresì del primo semestre qualora l’importo del periodo fosse risultato inferiore a 250 euro.Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bolloTelematica
Lunedì 2 novembre 2020770/2020Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2019.Sostituti d’impostaTelematica
Lunedì 2 novembre 2020IVA – Rimborsi infrannualiTermine per la presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre.Contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.Telematica
Domenica 15 novembre 2020Rivalutazione terreni e partecipazioniTermine per: versamento dell’imposta sostitutiva pari all’11% (unica soluzione o prima rata) sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020; redazione e asseverazione perizia di stima da parte di un professionista abilitato.Persone fisiche, per le operazioni estranee all’esercizio di attività di impresa; enti non commerciali; società semplici e soggetti equiparati; soggetti non residenti in Italia privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.Mod. F24
Lunedì 30 novembre 2020IRPEF, IRES, IRAPTermine per la trasmissione telematica: della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare; della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.Persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l’anno solare; Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.Telematica
Lunedì 30 novembre 2020Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA –LIPETermine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre.Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.Telematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 16/10/2020

Studio Mattonai

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