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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

EMERGENZA CORONAVIRUS

In vigore le nuove misure di contrasto al COVID-19

D.P.C.M. 24 ottobre 2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2020, n. 265 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.
Il provvedimento – entrato in vigore dal 26 ottobre 2020, in sostituzione dei precedenti DPCM 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, ed efficace fino al 24 novembre 2020 – conferma l’obbligo “sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

  1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.

Quanto alle attività professionali, viene confermata la raccomandazione che:

  • esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Di seguito, alcune novità più rilevanti rispetto ai provvedimenti sostituiti.

Ristorazione

  • Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 (resta, invece, consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti).
  • Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  •  Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

Pubblica amministrazione

  • Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali (è raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati).
  • Le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
  • Garantito almeno il 50% del lavoro agile, ex art. 263, comma 1, D.L. n. 34/2020 (legge n. 77/2020).

Eventi e manifestazioni

  • Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi.
  • Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e dalle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Da ultimo, a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus, il Governo sta definendo i contenuti di un nuovo D.P.C.M. orientato a nuove restrizioni che, presumibilmente, entrerà in vigore mercoledì 4 novembre.
Il Governo è orientato ad applicare strategie differenziate su base regionale a seconda della situazione di rischio epidemiologico concretamente rilevato nei territori. A tal fine saranno individuate 3 aree di rischio.
Per quanto riguarda le misure applicabili su tutto il territorio nazionale, si prevede la chiusura nei fine settimana dei centri commerciali, con eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabacchi. Chiusi anche musei e mostre, stop ai giochi nei bar e nelle tabaccherie.
Previsti anche limiti agli spostamenti da e verso le Regioni con rischio epidemiologico più elevato, salvo che per comprovati motivi di lavoro, di salute o necessità. Si starebbe valutando anche un coprifuoco a livello nazionale dalle 21.00 alle 5.00 del mattino.
Didattica a distanza per tutti gli alunni delle scuole superiori e riduzione del 50 per cento della capienza dei mezzi di trasporto pubblico.
Oltre alle restrizioni imposte dai provvedimenti nazionali, sarà consentito alle Regioni di disporre ulteriori misure più stringenti in relazione alla situazione di rischio locale.


FINE RAPPORTO DI LAVORO

I chiarimenti INL sull’obbligo del preavviso da parte del lavoratore padre dimissionario

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 26 ottobre 2020, n. 896

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 26 ottobre 2020, n. 896 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’eventuale obbligo in capo al lavoratore padre (dimissionario nel periodo “coperto”, ex art. 54, D.Lgs. n. 151/2001, dal divieto di licenziamento) di preavviso, solo a condizione che abbia fruito del congedo di paternità o, diversamente, se tale condizione debba essere riferita esclusivamente al diritto di fruire delle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento.
Al riguardo, l’INL ha affermato che il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso ed ha diritto di percepire la relativa indennità sostitutiva.
Al contrario, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all’esonero dal preavviso.


INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Le indicazioni operative INAIL per l’identificazione e l’accesso ai servizi online dell’Istituto

INAIL, Circolare 19 ottobre 2020, n. 36

L’INAIL – con Circolare del 19 ottobre 2020, n. 36 – ha ricordato che, ex art. 24, D.L. n. 76/2020, entro il 28 febbraio 2021 l’accesso ai servizi in rete di tutti gli enti pubblici e della pubblica amministrazione deve avvenire esclusivamente tramite:

  • il Sistema pubblico di identità digitale (Spid),
  • la Carta d’identità elettronica (Cie),
  • la Carta nazionale dei servizi (Cns),

fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
La transizione alla cd. “strong authentication” sarà articolata in diverse fasi, in base al gruppo di appartenenza degli utenti.
Andando nel dettaglio:

  • 1° dicembre 2020 – scatta l’obbligo di accesso ai servizi online dell’INAIL con Spid, Cie o Cns per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, i consulenti del lavoro e i soggetti autorizzati ad accedere e operare in qualità di intermediari. L’obbligo riguarderà sia gli utenti già registrati al portale sia quelli che richiederanno per la prima volta l’abilitazione a questi ruoli (per le altre categorie di utenti, invece, l’accesso continuerà a essere consentito con le credenziali già in uso);
  • 28 febbraio 2021 – non saranno più rilasciate nuove credenziali INAIL ad alcuna categoria di utenti. I nuovi soggetti che richiederanno a qualunque titolo l’accesso ai servizi online dell’Istituto dovranno dunque utilizzare Spid, Cns o Cie come esclusiva modalità di accesso (per i soggetti già registrati, non appartenenti alle categorie per cui l’obbligo di utilizzo esclusivo dell’identità digitale scatta il primo dicembre, rimarranno valide le credenziali rilasciate in precedenza fino a nuova data indicata dall’INAIL e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2021);
  • 1° ottobre 2021 – passaggio definitivo alla “strong authentication” per tutta l’utenza dell’Istituto (quindi, operativo esclusivamente l’accesso con Spid, Cns e Cie per tutti gli utenti).


INCENTIVI ALLE AZIENDE

INPS: i primi chiarimenti sull’incentivo IO LAVORO

INPS, Circolare 26 ottobre 2020, n. 124

L’INPS – con Circolare del 26 ottobre 2020, n. 124 – ha fornito i primi chiarimenti operativi sull’incentivo occupazionale IO LAVORO, adottabile qualora la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata:

  • nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), per un massimo di € 234.000.000,00;
  • nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio), per un massimo di € 12.400.000,00;
  • nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), per un massimo di € 83.000.000,00,00;

indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

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Le istruzioni operative INPS sulla decontribuzione per le assunzioni effettuate al SUD

INPS, Circolare 22 ottobre 2020, n. 122

L’INPS – con Circolare del 22 ottobre 2020, n. 122 – ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. decontribuzione Sud), consistente in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati.
Tale agevolazione spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione europea.

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LAVORO AUTONOMO

Collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme: i chiarimenti dell’INL

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare 30 ottobre 2020, n. 7

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 30 ottobre 2020, n. 7 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta valutazione, da parte dei propri ispettori, delle collaborazioni organizzate dal committente e le relative tutele del lavoro tramite piattaforme. L’intervento dell’INL – nel sostituire la Circolare MLPS n. 3/2016 – si è reso necessario alla luce degli ultimi interventi giurisprudenziali e delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 101/2019 (convertito, con modificazioni, dallalegge n. 128/2019) al D.Lgs. n. 81/2015.
Al riguardo, l’INL ha precisato che la sussistenza di una etero-organizzazione non determina una riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato in lavoro subordinato, fatte salve ovviamente le ipotesi in cui la etero-organizzazione sconfini in una vera e propria etero-direzione.
Ne consegue che è esclusa l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi connessi all’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quali la comunicazione preventiva e la consegna della dichiarazione di assunzione.
L’estensione del regime delle tutele del rapporto di lavoro subordinato può invece avere conseguenze sanzionatorie in relazione a quelle condotte che, ferma restando la tipologia contrattuale che rimane formalmente quella della collaborazione, il committente avrebbe dovuto osservare applicando la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ad esempio in relazione ai tempi di lavoro e specificatamente in relazione ai limiti massimi dell’orario, alle pause e ai riposi.
Va tuttavia segnalato che l’accertamento su tali aspetti potrebbe risultare particolarmente complesso, non potendo fare affidamento sull’utilizzo di adeguati sistemi di tracciamento dell’attività lavorativa svolta dal collaboratore o, ancora, in ragione del fatto che l’attività del collaboratore non è resa in regime di mono-committenza.
L’applicazione della disciplina della subordinazione comporta l’applicazione del contratto collettivo di riferimento. Pertanto, il compenso del collaboratore non potrà essere inferiore alla retribuzione minima prevista dal CCNL di settore, riferita al livello e alla qualifica individuata in ragione delle mansioni svolte e riparametrata in base all’estensione temporale della prestazione.

LICENZIAMENTI

Come cambia il blocco ai licenziamenti dopo l’entrata in vigore del Decreto “Ristori”

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020, n. 269 (ed. straordinaria) è stato pubblicato il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
 Tale nuovo provvedimento dispone che fino al 31 gennaio 2021:

  • resta precluso l’avvio delle procedure ex artt. 45 e 24, legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per GMO e restano altresì sospese le procedure in corso, ex art. 7, legge n. 604/1966.

Le preclusioni e le sospensioni ai suddetti licenziamenti non si applicano nelle ipotesi di recessi motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa,
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

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APPROFONDIMENTI
EMERGENZA CORONAVIRUS

Le novità in vigore dal 29 ottobre u.s. dopo la pubblicazione in GU del D.L. n. 137/2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020, n. 269 è stato pubblicato il decreto legge “Ristori”.
Il provvedimento, “a valle” del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, contiene un pacchetto di misure di sostegno economico per le attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19 (da qui, la dicitura “Ristori”).
Da un punto di vista lavoristico, si segnalano le seguenti novità:

Ammortizzatori sociali
Vengono previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane, ex art. 1, comma 2 , D.L. n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.
Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

Sostegno al reddito
Il decreto legge in commento prevede:

  • l’erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di novembre 2020, di un’indennità pari ad € 800, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • l’erogazione di una indennità di € 1.000 per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera;
  • l’erogazione di altre 2 mensilità del reddito di emergenza a favore dei nuclei familiari già beneficiari e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.

Scadenze: sospensione adempimenti
Per le aziende interessate dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.
I pagamenti di tali contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è invece riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.
Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del 770 relativo all’anno di imposta 2019.

Gestione del personale in azienda
Modificando l’art. 21-bis, D.L. n. 104/2020 (introdotto in sede di conversione in legge n. 126/2020), si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio con meno di 16 anni (prima il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.


INCENTIVI ALLE AZIENDE

Finalmente operativo l’esonero contributivo IO LAVORO

Dopo oltre 8 mesi dalla definizione da parte di ANPAL del nuovo incentivo occupazionale 2020, l’INPS – con Circolare n. 124/2020 – fornisce le necessarie istruzioni operative per la relativa fruizione.
L’incentivo occupazionale IO LAVORO consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione (o trasformazione) nel limite massimo di € 8.060 su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato ed applicato su base mensile.
Per espressa previsione normativa, sono esclusi dall’agevolazione:

  • i premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà;
  • il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

L’utilizzo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio 2022.
Possono essere ammesse all’incentivo le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, compresi i contratti di apprendistato professionalizzantedal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
L’incentivo può essere richiesto anche nel caso di trasformazione di contratti di lavoro da tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente nonché i contratti di apprendistato di primo e terzo livello.
Per i contratti di apprendistato professionalizzante, INPS chiarisce che l’incentivo si applica solo per il periodo formativo e quindi non si estende a quello della successiva prosecuzione del rapporto di lavoro.
Quanto alle caratteristiche dell’altro contraente, la norma specifica che il lavoratore assunto deve essere disoccupato e non deve aver avuto un rapporto di lavoro (di qualsiasi durata) negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
Qualora il lavoratore abbia un’età anagrafica superiore a 25 anni all’atto dell’assunzione (oltre allo status di disoccupato), è necessario altresì l’ulteriore requisito di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ex Decreto MLPS 17 ottobre 2017.
Nel caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, non deve essere rispettato il requisito dell’assenza di un precedente rapporto di lavoro subordinato tra i suddetti contraenti.
Nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
L’incentivo è cumulabile con:

  • l’esonero strutturale all’occupazione giovanile stabile, ex art. 1, commi 100 e ss., legge n. 205/2017;
  • l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza, ex art. 8, D.L. n. 4/2019.

Per l’ammissione al beneficio, il datore di lavoro deve presentare istanza all’INPS mediante l’apposita procedura telematica (che autorizzerà le istanze in base all’ordine cronologico di presentazione).
Nella fase di prima applicazione, è previsto che le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata tenendo conto della data di assunzione.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.
Il datore di lavoro, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.


INCENTIVI ALLE AZIENDE

Decontribuzione Sud-Covid-19: al via l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate

L’INPS – con Circolare del 22 ottobre 2020, n. 122 – ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. decontribuzione Sud), consistente in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 262728 e 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’art. 40, D.Lgs. n. 148/2015;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle elencate al paragrafo precedente, abbia in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
La misura “Decontribuzione Sud”:

  • spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa;
  • non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
  • è subordinata alla regolarità del DURC, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In ragione dell’entità della misura di sgravio, la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Tale cumulabilità trova applicazione con riferimento:

  • ad altre agevolazioni di tipo contributivo (es. incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, ovvero esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani),
  • agli incentivi di tipo economico (es. incentivo all’assunzione di disabili, ovvero incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).

L’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni:

  • Abruzzo,
  • Basilicata,
  • Calabria,
  • Campania,
  • Molise,
  • Puglia,
  • Sardegna,
  • Sicilia,

intendendosi – per sede di lavoro – l’unità operativa presso la quale sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
L’agevolazione in specie – spettante per il trimestre ottobre/dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico – è legata all’autorizzazione della Commissione europea.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza  Ambito  Attività  Soggetti obbligati  Modalità
Lunedì 16/11/2020INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Lunedì 16/11/2020INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Lunedì 16/11/2020INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Lunedì 16/11/2020INPSVersamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line
Lunedì 16/11/2020INPS ex EnpalsVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Lunedì 16/11/2020IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì 16/11/2020IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì 16/11/2020IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì 16/11/2020INPGIDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiModello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Lunedì 16/11/2020CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Lunedì 16/11/2020INAILVersamento 4^ rata premio anticipato e saldoDatori di lavoroModello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Venerdì 20/11/2020ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 3° trimestre 2019Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRid bancario
Venerdì 20/11/2020FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Mercoledì 25/11/2020ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì 30/11/2020FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Lunedì 30/11/2020LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Lunedì 30/11/2020Mod.730Trattenuta sulle retribuzioni di novembre della seconda o unica rata di acconto IRPEFSostituti d’impostaTrattenuta sulla retribuzione
Lunedì 30/11/2020INPS ex EnpalsDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviAziende settori sport e spettacoloTrasmissione telematica
Lunedì 30/11/2020INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 04/11/2020

Studio Mattonai

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