Il nuovo contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “CFP Sostegni” è caratterizzato da un’impostazione che, in parte, ricorda quella a suo tempo introdotta per il primo contributo a fondo perduto, normato dall’Art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“CFP Rilancio”) e, in parte, se ne discosta profondamente, come ancora più si allontana dal meccanismo previsto dal CFP Ristori.
Da un lato, infatti, viene mantenuto un criterio di accesso legato a un doppio vincolo:
- il mancato superamento di una determinata soglia di ricavi o compensi, che viene però incrementata, rispetto alla precedente misura, da 5 a 10 milioni di euro, e
- la definizione di percentuali per il conteggio delle somme spettanti, parametrate alla medesima soglia, decrescenti al crescere della dimensione della realtà aziendale o professionale.
Beneficiari
I potenziali beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto, indipendentemente dal regime contabile adottato, sono i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia:
- imprese;
- lavoratori autonomi (esercenti arte o professione);
- titolari di reddito agrario.
Possibili beneficiari del contributo sono anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Rispetto al CFP Rilancio, non è più prevista alcuna causa ostativa connessa all’esercizio di professione ordinistica o all’iscrizione alla Gestione Separata; esercizio di lavoro dipendente o la percezione di un trattamento pensionistico.
Condizioni di accesso al contributo
Fermo restando quanto già evidenziato nel precedente intervento, con riferimento ai soggetti che risultano esclusi a seguito di apertura di partita IVA dopo il 23 marzo 2021, le istruzioni riportano un’importante precisazione.
L’esclusione non opera a carico dell’erede che ha aperto partita IVA successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) al fine di proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), in sede di istanza dovrà essere barrata la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e dovrà essere indicato, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius.
Richiesta del contributo a fondo perduto
Con il provvedimento di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per accedere ai contributi a fondo perduto del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), ed approvato il relativo modello.
In particolare:
- l’istanza contiene le seguenti informazioni:
a. il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona nonfisica, che chiede il contributo;
b. il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che chiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, o, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
c. nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
d. l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione, sono superiori a 1 milione e fino a 5 milioni oppure sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni;
e. l’indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
f. l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel 2019;
g. l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel 2020;
h. la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’intero importo del contributo come credito d’imposta oppure ottenere il versamento diretto;
i. l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
l. il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa; m. la dichiarazione che il richiedente non è un ente pubblico di cui All’Art. 74 del Tuir, un intermediario finanziario o una società di partecipazione di cui All’articolo 162 bis del Tuir; n. la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza; - a decorrere dal prossimo 30 marzo, e fino al 28 maggio 2021, è possibile inviare la domanda all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso un intermediario (l’orario sarà reso noto successivamente). A tal fine è utilizzabile l’apposito modello, con le relative istruzioni;
- è possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia;
- a fronte della presentazione dell’istanza, sarà rilasciata una ricevuta;
- l’istanza va inoltrata attraverso i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto da Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”;
- in caso di esito positivo dell’istruttoria, nella medesima area riservata l’Agenzia comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento oppure il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta;
- il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, al fine di agevolare la presentazione delle domande, ha reso disponibile una Guida con istruzioni e consigli per la corretta presentazione delle istanze e per verificarne l’iter on line.
Bientina lì, 24/03/2021
Studio Mattonai