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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IVA

Entro il 30 aprile la presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2021

Scade il 30 aprile 2021 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2021.
Il modello TR infatti deve infatti essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza; per questo chi deciderà di beneficiare della proroga non potrà utilizzare il credito IVA del I trimestre 2021, se non dopo 10 giorni dalla presentazione dell’istanza.

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VERSAMENTI

Secondo acconto imposte 2020: scade il 30 aprile il termine per i versamenti sospesi

Il decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti “solari”) per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha poi eliminato il requisito del calo di fatturato per alcune tipologie di soggetti che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell’attività a causa dei provvedimenti anti-Covid. Con il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020 , confluito nel Decreto “Ristori”) è stata inoltre prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA.

Il 30 aprile 2021, se sussistono le condizioni, occorrerà versare gli acconti sospesi.

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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Al via i contributi a fondo perduto decreto “Sostegni”: oltre 600mila le istanze già in pagamento

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 8 aprile 2021

L’Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa dell’8 aprile 2021, ha reso noto che sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma della stessa Agenzia, per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro, a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro il 5 aprile 2021.
Le somme saranno accreditate direttamente sul conto corrente indicato dai contribuenti nella domanda oppure l’importo riconosciuto potrà essere utilizzato in compensazione.
In particolare sono 604.534 le istanze dei contributi a fondo perduto elaborate, per le quali è stato già predisposto il mandato di pagamento oppure riconosciuto il credito d’imposta. Quest’ultimo caso riguarda 10mila domande, nelle quali i contribuenti avevano manifestato la scelta della compensazione in alternativa all’accredito su conto corrente.


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto: i codici tributo per l’utilizzo in compensazione e la restituzione del contributo non spettante

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 aprile 2021, n. 24/E

Con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, previsto dal decreto Sostegni:
– “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto “Sostegni” – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” andrà valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
La medesima Risoluzione ha altresì stabilito i codici tributo da utilizzare, con modello F24 ELIDE, per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto eventualmente non spettantein toto o in parte, e per il versamento degli interessi e delle sanzioni, in ordine alle quali è possibile giovarsi delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso.


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bar e ristoranti: fino al 30 giugno l’esenzione al pagamento del canone unico

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 30

Con il decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), in vigore dal 23 marzo scorso , sono state approvate misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e allo scopo di favorire la ripresa delle attività turistiche, l’art. 30, comma 1, lettera a), del Decreto prevede la proroga al 30 giugno 2021 (il precedente termine era fissato per il 31 marzo) dell’esenzione dal pagamento del canone unico per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande.
Stessa proroga al 30 giugno per il pagamento del canone per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati a favore dei venditori ambulanti.


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus una tantum edicole: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Decreto 1° aprile 2021

Sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il decreto 1° aprile 2021 che approva l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo una tantum fino a 1.000 euro a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (cd. Bonus una tantum edicole), a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19.
L’elenco pubblicato riporta l’indicazione dell’importo spettante a ciascun beneficiario. Nelle prossime settimane, viene specificato, sarà avviata la procedura per l’erogazione dei contributi concessi, non appena saranno disponibili le risorse finanziarie stanziate per l’agevolazione.
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario, dichiarato nella domanda. Non concorre alla formazione del reddito ed è revocabile in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese.
I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.


SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale imprese: invio istanze

L’art. 26 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha previsto due crediti d’imposta finalizzati al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: il credito d’imposta per i conferimenti societari e il credito d’imposta per le società che aumentano il capitale.
È attiva dal 12 aprile 2021 la possibilità di trasmettere all’Agenzia Entrate le istanze per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori.
Quelli che hanno investito nel rafforzamento delle piccole e medie imprese e che, quindi, possono fruire dello sconto d’imposta sull’investimento effettuato, potranno richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello entro il 3 maggio 2021.
Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. I crediti saranno riconosciuti secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.
La possibilità di invio delle istanze termina il 3 maggio 2021.
Per quelle società, invece, che hanno effettuato aumenti di capitale e a cui spetta il secondo credito d’imposta (che varia del 30% al 50%), la specifica istanza può essere inviata a dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.


COOPERATIVE, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Cooperative: dal 23 aprile le domande per il finanziamento agevolato

A partire dal 23 aprile 2021 potranno essere presentate le domande per richiedere finanziamenti agevolati in favore della nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative di piccola e media dimensione.
È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’agevolazione.
La misura, nota come “Nuova Marcora”, sostiene le società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso finanziamenti agevolati, che hanno una durata non superiore a 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento e possono coprire l’intero importo dei nuovi investimenti.
Le agevolazioni, inoltre, sono concesse per un importo complessivamente non superiore a 2 milioni di euro.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del MISE.


SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Nuovo Bando “Macchinari innovativi”: aperte le domande

D.Dirett. 26 marzo 2021

Dal 13 aprile 2021 è possibile inviare le domande per gli incentivi legati al Nuovo bando Macchinari innovativi, la misura finanziata dal Mise con 132,5 milioni di euro e finalizzata a sostenere investimenti innovativi per la trasformazione tecnologica e digitale, ovvero a favorire la transizione verso l’economia circolare delle attività d’impresa presenti nelle regioni BasilicataCalabriaCampaniaPuglia e Sicilia.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha infatti pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura del secondo sportello del nuovo bando “Macchinari innovativi”: per richiedere le agevolazioni PMI, reti di imprese e professionisti dovranno presentare le domande dalle ore 10.00 del 13 aprile 2021, mentre l’invio della richiesta potrà avvenire dalle ore 10.00 del 27 aprile 2021.
I programmi di investimento ammissibili, in particolare, devono:

  • prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati da reti d’impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
  • essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate;
  • prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del MISE.


SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Dal Mise incentivi per nuove imprese di giovani e donne

Mise, Circolare 8 aprile 2021, n. 117378

Il Ministero dello Sviluppo economico sostiene giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso finanziamenti agevolati a tasso zero.
È quanto prevede la circolare n. 117378 del 8 aprile 2021 pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico che stabilisce i termini per l’avvio della presentazione delle domande a partire dal prossimo 19 maggio 2021.
Potranno fare richiesta per l’incentivo le micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, prevalentemente, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. L’agevolazione potrà, inoltre, essere richiesta anche dalle nuove imprese in corso di costituzione.
Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei seguenti settori:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonchè le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell’ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento.
Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l’importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000.
I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.


REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti operanti all’estero per l’anno 2021

D.M. 23 marzo 2021

Il decreto del 23 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2021, ha definito le retribuzioni convenzionali valide per l’anno 2021 da utilizzare per il calcolo delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, nonché per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi della legge n. 398/1987 (cioè nei Paesi extracomunitari).
Il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (pur mantenendo la residenza in Italia), è infatti determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali che vengono definite annualmente con apposito decreto.


RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

False e-mail su comunicazioni e rimborsi IVA

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 9 aprile 2021

Stanno circolando false email inviate a nome dell’Agenzia Entrate relative a comunicazioni e rimborsi IVA. Si tratta di email-truffa riguardanti presunte incoerenze emerse durante la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA inviata dal contribuente alle Entrate, spesso accompagnate da un file malevolo in formato .zip.
L’Agenzia delle Entrate ancora una volta invita a cestinare l’email, qualora fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato, e ricorda che è disponibile sul proprio portale la sezione la sezione “Focus sul phishing”, dove periodicamente vengono riportati degli avvisi sulle ultime email-truffa in circolazione. È inoltre possibile, in caso di ricezione di questo tipo di email, contattare il call center al numero 800.909696.


APPROFONDIMENTI
IVA

Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2021

Scade il 30 aprile 2021 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2021.
Il modello TR infatti deve infatti essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza; per questo chi deciderà di beneficiare della proroga non potrà utilizzare il credito IVA del I trimestre 2021, se non dopo 10 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Ricordiamo che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007 );
  • si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.


VERSAMENTI

Versamento del secondo acconto imposte 2020 sospeso causa Covid

Il decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti “solari”) per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha poi eliminato il requisito del calo di fatturato per le seguenti tipologie di soggetti:

  • soggetti ISA che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell’attività sulla base degli ultimi provvedimenti (attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto Ristori n. 137/2020) e che operano all’interno delle c.d. “zone rosse”;
  • soggetti ISA che svolgono attività di gestione di ristoranti all’interno delle c.d. “zone arancioni”.

Con il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020 , confluito nel Decreto “Ristori”) è stata inoltre prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Inoltre, l’art. 20 del D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni in legge n. 40/2020, il cosiddetto decreto “Liquidità”, ha previsto, esclusivamente per il 2020, la non sanzionabilità per l’omesso o l’insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, se l’importo pagato dai contribuenti non risulta comunque inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
La soglia minima dell’80% potrà essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
In sostanza ciò equivale ad una riduzione secca dell’ammontare dovuto in acconto e anche tale «scontistica» deve essere coordinata con tutte le altre disposizioni.

nel caso in cui non si sia versato il II acconto, in quanto rientrante in una delle casistiche sopra riportare, entro il 30 aprile dovrà essere eseguito il versamento.

Tale versamento potrà essere ricalcolato sulla base dei redditi effettivamente prodotti nel 2020 e tenendo presente che, per il 2020, se l’importo pagato in acconto non risulta comunque inferiore all’80% della somma dovuta per il periodo d’imposta, vige la non sanzionabilità per l’omesso o l’insufficiente versamento degli acconti.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Venerdì 30 aprile 2021Dichiarazione IVATermine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2021 relativa l’anno d’imposta 2020.Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.Telematica
Venerdì 30 aprile 2021Comunicazione dati fatture estere – EsterometroInvio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) riferito al I trimestre dell’anno.Sono obbligati alla trasmissione dei dati gli operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica.Telematica
Venerdì 30 aprile 2021Istanza modello IVA TRPresentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre.Contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.Telematica
Venerdì 30 aprile 2021Versamento II acconto imposte IRAP, IRES e IRPEFVersamento del secondo o unico acconto di IRAP, IRES, IRPEF.Soggetti con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.F24
Venerdì 30 aprile 2021Imposta di bollo su documenti informaticiVersamento dell’imposta di bollo su atti, documenti e registri informatici.Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare che emettono e tengono atti, documenti e registri con modalità informatiche.Telematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 19/04/2021

Studio Mattonai

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