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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Via libera della Commissione Europea al contratto di rioccupazione

Commissione Europea, Comunicato Stampa 14 luglio 2021

La Commissione Europea – con comunicato stampa del 14 luglio 2021 – ha reso noto d’aver approvato il nuovo strumento denominato “contratto di rioccupazione”, con stanziamento pari a 878 milioni di euro, da destinare come incentivo ai datori di lavoro che integrano i lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro nel contesto della pandemia da COVID-19.

L’aiuto di Stato, approvato ai sensi del Quadro temporaneo, consisterà, ha evidenziato la Commissione, in un’esenzione dal pagamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi, per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato firmati tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

I beneficiari possono ricevere aiuti fino ad € 3.000 per ciascun lavoratore assunto.

La stipula di questo contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato è finalizzata ad incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l’occupazione dei lavoratori nella fase successiva al superamento della pandemia. Destinatari sono i lavoratori, disoccupati, che dopo aver perso il posto di lavoro hanno offerto la propria disponibilità ad essere inseriti nel mondo del lavoro.

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EMERGENZA CORONAVIRUS

La Camera approva la conversione in legge del Decreto “Sostegni-bis”. Novità sul contratto a termine

Ddl n. 3132-A/R, conv. in legge D.L. 25 maggio 2021, n. 73

In data 14 luglio 2021 la Camera ha dato il via libera alla conversione in legge del decreto “Sostegni-bis”.

Il provvedimento dovrà passare in Senato per essere convertito entro il 24 luglio, pena la decadenza.

Il provvedimento, nel quale sono confluite anche le disposizioni del recente D.L. n. 99/2021 , contestualmente abrogato, prevede alcune novità, in particolare modo sono da segnale due misure in tema di lavoro:

  • una nuova misura di sostegno alle imprese che investono in formazione professionale di alto livello negli ambiti previsti dal PNRR;
  • la possibilità di utilizzare causali previste dai CCNL e da contratti di secondo livello per contratti a termine oltre i 12 mesi, fino a settembre 2022. La novità è contenuta in un nuovo comma dell’art. 19 del D.L. n. 73/2021 in cui si prevede che si possano “attivare contratti a tempo anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi “. La deroga sembra avere però una durata limitata, fino a settembre 2022, legata all’emergenza COVID e alla necessità di accompagnare la ripartenza delle attività economiche.

IMPOSIZIONE FISCALE

Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti: i chiarimenti dell’AE

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 luglio 2021, n. 8/E

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 14 luglio 2021, n. 8 – ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi relativamente all’ambito applicativo delle recenti disposizioni in tema di modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Al riguardo, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, la restituzione al “netto” della ritenuta può avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, nonostante la rubrica dell’art. 150, D.L. n. 34/2020 faccia riferimento esclusivamente alle ritenute alla fonte a titolo di acconto.

La nuova disposizione potrà trovare applicazione anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

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L’intervento dell’AE sull’adeguamento dell’ambiente di lavoro ed il credito d’imposta COVID-19

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 8 luglio 2021, n. 469

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello dell’8 luglio 2021, n. 469 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle spese per l’acquisto di software vari in ambito alberghiero/ristorazione, ex art. 120, D.L. n. 34/2020 (credito d’imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico).

Com’è noto, le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.

Nello specifico:

  • gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, tra cui rientrano espressamente: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica; gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cd. “arredi di sicurezza”);
  • gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 469/2021 – ha chiarito che sono incluse tra le spese agevolabili, quelle per acquisto della licenza di utilizzo di un software di gestione alberghiera, il quale è utilizzabile ovunque si disponga di una connessione a internet (con gestione in cloud e non su postazione fissa), che consente:

  • alla clientela ed al personale di effettuare il check in e il check out e le altre operazioni di front-office reception a distanza, evitando il contatto col personale all’arrivo in struttura e in partenza;
  • al personale dipendente di poter lavorare da remoto in modalità smart working e di gestire diverse strutture ricettive a distanza contemporaneamente.

Sono, altresì, incluse tra le spese agevolabili quelle per acquisto di tre software, con il relativo hardware, da utilizzare nei ristoranti e finalizzati alla dematerializzazione dei menu, nonché alla gestione delle comande a distanza e dell’asporto da remoto.

Invece, non rientra nel credito d’imposta in specie l’acquisto di software che consentono di ottimizzare la vendita on line dei servizi offerti alla clientela (il cui sito internet è diventato un vero e proprio sito di e-commerce): infatti, tale investimento appare finalizzato senz’altro a rinnovare il sistema di vendita dei servizi turistici, indipendentemente però dalla diretta connessione con le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e al rispetto delle linee guida per le riaperture.

INAIL, PRESTAZIONI

INAIL: i chiarimenti sull’obbligo assicurativo in caso di emersione di rapporti di lavoro

INAIL, Circolare 9 luglio 2021, n. 20

L’INAIL – con Circolare del 9 luglio 2021, n. 20 – ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro tenuti ad assolvere all’obbligo assicurativo con l’apertura delle posizioni assicurative presso l’Istituto, a seguito della procedura di emersione ex art. 103, D.L. n. 34/2020.

Al riguardo, l’INAIL chiarisce che i datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo – che hanno regolarizzato, dal 1° giugno al 15 agosto 2020, rapporti di lavoro subordinato e classificati in uno dei codici Ateco indicati nell’elenco allegato al D.M. 27 maggio 2020 – devono effettuare le denunce di iscrizione e le denunce di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione (denunce di variazione): al contempo, il datore di lavoro che non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online.

Invece, il datore di lavoro già titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale deve presentare, sempre attraverso l’apposito servizio online, la denuncia di variazione se l’attività svolta dal lavoratore oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all’INAIL.

Se, al contrario, l’attività del lavoratore oggetto della procedura di emersione è già assicurata ad una voce di rischio presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro non deve essere presentata alcuna denuncia, ma le retribuzioni dei lavoratori interessati all’emersione devono essere dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Al via la dismissione del PIN INPS e la transizione verso nuovi strumenti di identificazione digitale

INPS, Circolare 2 luglio 2021, n. 95

L’INPS – con Circolare del 2 luglio 2021, n. 95 – ha comunicato il piano di graduale transizione dal PIN verso l’utilizzo dei nuovi strumenti di identificazione digitale (SPID, CIE e CNS).

Al riguardo, per assicurare tale transizione dal PIN verso l’utilizzo di credenziali SPID, CIE e CNS, l’accesso tramite PIN ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino non sarà più consentito a partire dal 1° settembre 2021.

Pertanto, al fine di non interrompere gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica Amministrazione, professionista esercente l’attività di medico o di avvocato, ecc., dovranno dotarsi di una credenziale SPID di livello non inferiore a 2 o della CIE (con relativo PIN) o di una CNS entro il mese di agosto 2021.

L’Istituto si riserva la possibilità di inibire progressivamente l’accesso attraverso il proprio PIN agli utenti che risultano già dotati di una delle credenziali sopra citate (SPID, CIE e CNS).

INPS, PRESTAZIONI

Le istruzioni INPS sulla fruizione del Congedo parentale Covid-19

INPS, Circolare 5 luglio 2021, n. 96

L’INPS – con Circolare del 5 luglio 2021, n. 96 – ha fornito le indicazioni operative per la fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Tale congedo può essere fruito:

  • senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale;
  • dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave;
  • a decorrere dal 13 maggio 2021, ma può avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché le domande siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale di riferimento. Il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

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SMART WORKING

I chiarimenti MLPS sulla corretta modalità di comunicazione dello smart working

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota 14 luglio 2021, prot. n. 2548

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota 14 luglio 2021, prot. n. 2548 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’attività e agli adempimenti relativi alla comunicazione smart working.

Al riguardo, il MLPS ha ribadito che la trasmissione della suddetta comunicazione deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico disponibile sul sito dello stesso Ministero, secondo le istruzioni tecnico-procedurali fornite.

Non sono ammesse modalità di trasmissione equipollenti all’utilizzo della piattaforma informatica.

L’invio della comunicazione in oggetto a mezzo PEC non assolve dunque l’adempimento prescritto dalla normativa vigente.

A mente dell’art. 11, D.L. n. 52/2021 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87), fino al 31 dicembre 2021 le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall’art. 90, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2020: pertanto, deve utilizzarsi la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), che prevede esclusivamente l’utilizzo di modulistica e applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

APPROFONDIMENTI

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Primo step di avvicinamento all’operatività del contratto di rioccupazione

La Commissione Europea ha approvato un regime italiano da 878 milioni di euro per incentivare i datori di lavoro a integrare i lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro nel contesto della pandemia di Coronavirus.

Nel dettaglio, si tratta del cd. contratto di rioccupazione, introdotto dal decreto legge Sostegni bis (in via di conversione in legge, entro il 24 luglio p.v.).

La Commissione Europea ha approvato tale aiuto di stato, ritenendolo compatibile con le norme comunitarie, in quanto

  • di importo non superiore ad € 1.800.000 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta od altro onere, o non superiore ad € 270.000 nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • concessi ad imprese che non fossero già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
  • concessi a micro imprese (con un organico fino a 9 unità e con un fatturato o bilancio uguale o inferiore a 2 milioni di euro) o piccole imprese (aziende con meno di 50 dipendenti e con un fatturato o bilancio non superiore a 10 milioni di euro) che, pur in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza e che non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

L’agevolazione contributiva in commento consiste in un’esenzione dal pagamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi, per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato siglati tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

I beneficiari possono ricevere aiuti fino ad € 3.000 per ciascun lavoratore assunto.

A mente del decreto Sostegni bis, il contratto di rioccupazione deve essere stipulato a tempo pieno e indeterminato con soggetti disoccupati che hanno offerto la propria disponibilità ad essere inseriti nel mondo del lavoro.

Il contratto – stipulato in forma scritta, ai fini della prova – deve contenere un progetto individuale di inserimento di durata semestrale, concordato tra le parti, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali.

Durante l’espletamento della fase formativa valgono le regole sul licenziamento illegittimo, che possono comportare la reintegra (ad esempio, in caso di licenziamento della donna nel “periodo protetto” o nell’ipotesi di un recesso determinato da un comportamento datoriale discriminatorio o ritorsivo) o la corresponsione di una indennità risarcitoria sul cui importo il giudice può integrare il criterio dell’anzianità aziendale.

Il datore di lavoro e il lavoratore, ex art. 2118 cod. civ., possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento.

Durante il preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione.

Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’agevolazione consiste in un esonero contributivo pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro per un massimo di sei mesi, nel limite di importo pari ad € 6.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di compito delle prestazioni pensionistiche.

Da tali somme sono esclusi sia i premi ed i contributi dovuti all’INAIL che la c.d. “contribuzione minore”.

Inoltre, è necessario che siano verificati i seguenti requisiti:

  • regolarità contributiva (DURC);
  • rispetto degli obblighi di legge ed assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali od aziendali;
  • rispetto di quanto previsto dall’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
  • rispetto del divieto di assunzione in caso di lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva.

La revoca dell’esonero ed il conseguente recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro avviene in caso di:

  • licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
  • licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
  • licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Per la piena operatività della misura in commento, si deve attendere la Circolare INPS con le relative istruzioni operative.

IMPOSIZIONE FISCALE

Restituzione di somme già sottoposte a tassazione: i chiarimenti dell’AE

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 14 luglio 2021, n. 8/E – ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi relativamente all’ambito applicativo delle recenti disposizioni in tema di modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Com’è noto, l’art. 150, D.L. n. 34/2020, novellando l’art. 10 del TUIR, ha previsto la modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta.

Tale disposizione è stata introdotta per deflazionare l’insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle somme (nel dettaglio, la restituzione deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore).

Andando nello specifico, sono previste due distinte modalità di restituzione delle somme, in quanto:

  • il D.L. n. 34/2020 ha lasciato immutata la disposizione inerente la restituzione “anche” di somme assoggettate a ritenuta;
  • il novellato art. 10 dispone che le somme restituite al netto delle ritenute subite «non costituiscono oneri deducibili».

L’Agenzia delle Entrate – con la Circolare n. 8/2021 – ha chiarito che, sotto il profilo applicativo, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, si ritiene che la restituzione al “netto” della ritenuta, possa avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, nonostante la rubrica dell’art. 150 faccia riferimento esclusivamente alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto».

Quindi, questa nuova disposizione potrà trovare applicazione anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

Inoltre, al fine di determinare l’importo netto da restituire, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, in assenza disposizioni al riguardo, il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all’indebito.

Quanto alle modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute IRPEF versate all’Erario all’atto della corresponsione delle somme, si ricorda che quest’ultimo dovrà riconoscergli un credito d’imposta pari al 30% delle somme restituite al “netto” delle ritenute.

Tale credito d’imposta forfetario non dovrà essere ricalcolato (in aumento o in diminuzione) dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite.

La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito.

Nell’ipotesi in cui la restituzione abbia ad oggetto somme che sono state tassate solo in parte, il credito d’imposta deve essere calcolato sulle somme restituite al netto di quelle che non erano state tassate al momento dell’erogazione.

Il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione.

Nello specifico, tenuto conto che il recupero delle ritenute IRPEF (“operate e versate”) attiene al rapporto tra sostituto d’imposta ed Erario, la “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consente al sostituto di fruire dell’intero ammontare del credito d’imposta, a prescindere dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito.

Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito (ad esempio, corresponsione rateale o mancata restituzione).

Tuttavia, qualora, nelle more della definitività della pretesa, il sostituito corrisponda al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione.

In ogni caso nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770) si dovrà dare evidenza della restituzione delle somme.

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione ai soggetti che fruiscono del credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, questo istituto è volto al recupero, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute operate e versate all’Erario per conto del percettore delle somme.

Quanto alla decorrenza, viene precisato che la nuova disciplina della restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute IRPEF opera per quelle restituite dal 1° gennaio 2020, facendo salvi i rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020).

Pertanto, tale nuova disposizione non trova applicazione se alla data del 19 maggio 2020:

  • il contribuente ha già restituito l’indebito al “lordo”;
  • per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la restituzione al “lordo”, salvo diverso successivo accordo tra le parti;
  • sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al “lordo” delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.

In caso di restituzione al “lordo” resta fermo il diritto alla deduzione.

INPS, PRESTAZIONI

Fruizione ad ore del congedo parentale Covid-19: l’intervento dell’INPS

L’INPS – con Circolare n. 96/2021 – ha reso note le istruzioni operative per la fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

L’Istituto ha preso in esame il congedo indennizzato introdotto per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte:

  • alla durata dell’infezione da SARS CoV-2,
  • alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto,
  • alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Com’è noto, il congedo è fruibile a decorrere dal 13 maggio 2021 ma può avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché le domande siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale di riferimento.

Il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

Il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata.

Pertanto, è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo 2021 per genitori” con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore.

La contestuale fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Sono invece compatibili due richieste di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.

La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Inoltre, Il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria:

  • è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
  • è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
  • è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi o del prolungamento del congedo parentale per assistere figli disabili.

È possibile fruire del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente la medesima, inoltrando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena questa sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.

Relativamente all’esposizione del congedo in denuncia contributiva, l’Istituto ha precisato che nel flusso Uniemens è stato previsto il nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato MZ3, che identifica la fruizione oraria del congedo.

Nell’elemento “DiffAccredito” dovrà essere indicato il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza e deve essere compilato l’elemento “InfoAggEvento”, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Nell’elemento “Giorno” deve essere indicato:

  • Elemento “Lavorato” = S;
  • Elemento “TipoCoperturaGiorn” = 2;
  • Elemento “CodiceEventoGiorn” = MZ3;
  • Elemento “NumOreEvento” Numero ore MZ3 fruite nel giorno;
  • Elemento “InfoAggEvento” di “EventoGiorn”= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì
20/07/2021
FondiPrevindapi  denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Martedì
20/07/2021
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Martedì
20/07/2021
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
23/07/2021
Mod.730Consegna al dipendente/collaboratore una copia del Mod. 730 e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21.6.2021 al 15.7.2021.                                                                                Trasmette all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e  presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscaleConsegna e invio telematico
Lunedì
26/07/2021
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
02/08/2021
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviAziende settori sport e spettacoloTrasmissione telematica
Lunedì
02/08/2021
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Lunedì
02/08/2021
INPSDenuncia trimestrale lavoro agricoloAziende agricoleModello DMAG-Unico telematica
Lunedì
02/08/2021
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution

Bientina lì, 19/07/2021

Studio Mattonai

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