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Non può essere Emessa la “Fattura Elettronica” verso privati almeno che non sia previsto per obbligo di legge o sia il cliente a farne esplicita richiesta.

Malgrado il Fisco, anche su sollecitazione della comunità europea, spinga sempre di più verso un obbligo generalizzato della fattura elettronica il Garante della Privacy con provvedimento del 22 dicembre 2021 emette il divieto di emissione della FTE nelle operazioni B2C che dovranno essere certificate con strumenti diversi pena la violazione della legge sulla Privacy.

Secondo il Garante ogni volta in cui l’operatore economico può certificare l’operazione effettuata nei confronti di un consumatore finale con strumenti diversi  dalla fatturazione elettronica (scontrino fiscale). Il Garante con tale provvedimento di fine anno torna, per l’ennesima volta, ad evidenziare le molteplici criticità in relazione all’enorme mole di informazioni, anche sensibili, che vengono acquisite, trattate e conservate, attraverso la fatturazione elettronica.

Rimane infatti possibile emettere la Fatturazione Elettronica nel caso di cessioni dei beni o prestazioni di sevizi nei confronti dei consumatori finali solo in due casi:

  • l’obbligo di emissione della Fatturazione Elettronica è previsto dalla legge;
  • Il cliente ne fa richiesta espressa.

Pensiamo ad un legale che effettua una consulenza ad un privato od ad una Immobiliare che da in locazioni immobili a privati oggi non può più emettere la fatturazione elettronica almeno che non sia espressamente richiesta dal Cliente. Ci domandiamo anche come un domani posso dimostrare che non è stato questo a farne richiesta, nei casi di cui sopra possiamo forse rispettivamente mettere la facoltà di richiesta nel mandato professionale o nel contratto di locazione. 

Ma per i rapporti in essere formalizzati fino al 21 dicembre 2021 o nei rapporti dove non c’è un contratto per riportare l’esplicita richiesta?

Noi suggeriamo di predisporre di un modulo dove il cliente ne formalizza la richiesta.

Ricordiamo che la Copia di Cortesia non è obbligatoria nel B2B; mentre per quanto concerne il B2C  o soggetti esteri, che non hanno la possibilità di accesso al Sistema di Interscambio, la copia cartacea della fatturazione elettronica è obbligatoria a meno che il cliente opti per la rinuncia alla copia analogica della Fatturazione Elettronica.

Bientina lì, 10/01/2022

Studio Mattonai

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