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PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: INVIO ENTRO IL 31 GENNAIO 2023

Premessa

Il Prospetto Informativo disabili è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge n. 68/1999.

La finalità dell’adempimento è quella di condividere con l’Ufficio di Collocamento mirato, tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.

Attenzione. Le ricordiamo che l’adempimento va effettuato solo se il datore di lavoro ha avuto cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre dell’anno passato.

Il contenuto

Nel ricordarLe che il Prospetto Informativo è unico a livello nazionale – consultabile esclusivamente presso i servizi competenti da parte di chi vi abbia motivo – è importante capire quali sono gli elementi fondamentali di cui bisogna dare evidenza nel modello.

Cosa indicare nel Prospetto Informativo disabili 2023?
Il numero complessivo dei lavoratori occupati; Il numero di quelli computabili e il numero di quelli, invece, non computabili nella base di calcolo della quota di riserva; Il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette computabili ai fini dell’assolvimento della quota d’obbligo e le mansioni disponibili per le eventuali ulteriori assunzioni obbligatorie ancora da effettuare fino alla completa copertura della quota stessa; Eventuali provvedimenti di compensazione, sospensione, esonero parziale o convenzione. Eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori.

Soggetti abilitati

Sono abilitati all’inoltro del Prospetto Informativo direttamente tutti i datori di lavoro o per il tramite di uno dei seguenti “soggetti abilitati”:

  • i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti l’invio del prospetto;
  • i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli art. 1, co. 1 e art. 2, co. 1, della L. n. 12/1979, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l’iscrizione all’albo a norma dell’art. 9 della legge citata;
  • gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
  • i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato art. 1, co. 4 della L. n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
  • le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9-bis, co. 6 della L. n. 608/1996;
  • le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 1 del D.Lgs. n. 297/2002;
  • le agenzie per il lavoro, di cui all’art. 4, co. 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 276/2003, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
  • i consorzi e gruppi di imprese, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, per l’invio dei prospetti riguardanti tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.

Invio telematico

L’art. 40, co. 4 del D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008, ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo disabili, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati, secondo le disposizioni contenute nel D.I. del 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio (salvo proroghe) la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge.

Attenzione. Le ricordiamo che il modulo deve essere inviato esclusivamente mediante i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti individuati dalle Regioni, atteso che l’impiego di altre modalità di trasmissione, da parte dei datori di lavoro, costituisce un’inadempienza sanzionabile.

Nella seguente tabella Le riepiloghiamo le modalità d’invio del Prospetto Informativo, a seconda che l’azienda (o soggetto abilitato) abbia la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o P.A. ovvero in due o più Regioni o P.A.

Datori di lavoro pubblici e privati (o i soggetti abilitati che operano per loro conto)Se hanno sede legale e unità produttive in una sola Regione inviano il Prospetto dal servizio informatico della stessa Regione.
Se hanno sede legale e unità produttive in due o più Regioni devono inviare il Prospetto dal servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell’azienda, se adempiono all’obbligo senza intermediari.
Intermediari (soggetti abilitati)Devono inviare la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale.

Le ricordiamo, altresì, che per l’invio telematico del Prospetto informativo è necessario accreditarsi con le modalità indicate da ciascuna Regione e P.A. ove avviene l’adempimento. Le specifiche disposizioni sulla modalità di accreditamento sono stabilite dalle Regioni e dalle Provincie Autonome e rese pubbliche anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Una volta compilato il modulo online, i servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge. Infatti, ogni prospetto inviato viene contrassegnato con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione.

RICORDA. È permesso effettuare rettifiche al documento inviato, limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai sensi della L. n. 68/1999 ed i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall’ultimo invio. Mentre l’annullamento di un prospetto inviato può avvenire per qualsiasi motivo prima della scadenza del termine stabilito per l’invio dello stesso.

Sistema sanzionatorio

In caso di adempimento omesso, l’interessato è tenuto a pagare una sanzione che si differenzia a seconda della gravità della violazione. In particolare, per la fattispecie di:

  • ritardato invio del prospetto annuale sulla forza lavoro aziendale per il calcolo e l’assolvimento della quota di riserva, scatta la sanzione pari a 702,43 euro (in precedenza l’importo era pari a 635,11 euro) più la maggiorazione di 34,02 euro (in precedenza l’importo era pari a 30,76 euro) per ogni giorno di ritardo;
  • mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro, si applica la sanzione di 39,21 euro (prima l’importo era pari a 62,77 euro) al giorno per ogni lavoratore non occupato nello stesso giorno.
ATTENZIONE. Da notare che la norma parla di “giorni” di calendario e non di “giorni lavorativi”, fermo restando il limite massimo, par ciascun anno, di 365 giorni.
NOVITÀ SANZIONI
ViolazioneFino al 31 dicembre 2021Dal 1° gennaio 2022
Ritardato invio del prospetto annuale sulla forza lavoro aziendale per il calcolo e l’assolvimento della quota di riserva635,11 euro702,43 euro
Mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro62,77 euro39,21 euro

Altra particolarità riguarda la platea dei soggetti sanzionabili, poiché la norma fa riferimento alle “imprese private” ed agli “enti pubblici economici” e pertanto non comprende alcuni altri soggetti, che pure sono tenuti alla presentazione del Prospetto Informativo, quali enti pubblici non economici ed i datori di lavoro non imprenditori, nei confronti dei quali non sembra possibile adottare alcun provvedimento sanzionatorio.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Tratto da My Solution
Bientina lì, 14/12/2022
Studio Mattonai

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