IN BREVE
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Al via i finanziamenti del Fondo For.Te. per i piani formativi a favore di lavoratori in cassa integrazione
Fondo For.Te. Avviso n. 2/2023
Il Fondo For.Te. (il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL), con l’Avviso n. 2/2023, ha approvato un bando per finanziare percorsi formativi rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale.
L’Avviso è rivolto a tutte le aziende aderenti, indipendentemente dal comparto di riferimento.
Le aziende beneficiarie devono risultare aderenti a For.Te. per tutta la durata del piano, fino alla conclusione della rendicontazione dei piani finanziati.
I piani formativi possono essere di tipologia aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale, finalizzati a soddisfare esigenze espresse delle aziende che abbiano aderito a For.Te. al momento della presentazione del piano formativo.
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Le FAQ sull’assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator
Ministero del Turismo, FAQ 15 settembre 2023
In data 15 settembre 2023 sono state aggiornate dal Ministero del Turismo le FAQ inerenti all’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. 14406, recante le “Modalità applicative per la presentazione delle domande e per l’assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator”.
Di seguito gli elementi più rilevanti:
- nel caso in cui l’operatore economico sia stato autorizzato precedentemente al 1° gennaio 2020, ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo deve aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019;
- gli importi su cui verificare la riduzione del 30% sono il fatturato e i corrispettivi totali maturati dalle imprese nelle annualità 2019 e 2021, a prescindere dalla tipologia di attività a cui si riferiscono;
- l’operatore economico al momento della presentazione della domanda deve essere iscritto al Registro delle imprese con attività primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 79.1, 79.11 o 79.12;
- l’indicazione dell’attività primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 79,1, 79,11 o 79,12 deve evincersi dal Registro delle Imprese. In caso contrario, la domanda non può essere accolta;
- ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. n. 36/2023, è considerato operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture. Pertanto, possono presentare domanda di contributo anche le Associazioni, purché siano iscritte al Registro delle Imprese con attività primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 79.1, 79.11 o 79.12.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INAIL: pubblicate le regole tecniche per l’accesso allo sportello informatico del Bando ISI 2022
INAIL, Comunicato Stampa 18 settembre 2023
In data 18 settembre 2023, l’INAIL ha reso noto d’aver pubblicato nella pagina informativa dedicata il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico” nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento da tenere da parte dell’utente, con particolare riguardo alla fase di invio della domanda online.
Entro il 4 ottobre 2023 è, invece, prevista la pubblicazione della “Tabella temporale”.
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INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Al via il rilascio del servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal FIS
INPS, Messaggio 29 settembre 2023, n. 3422
L’INPS – con Messaggio 29 settembre 2023, n. 3422- ha reso noto l’avvenuto rilascio, nell’ambito del progetto “OMNIA IS”, del nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Tra le altre cose, il nuovo servizio è in grado di compilare in automatico alcuni campi, tra i quali quelli relativi ai dati anagrafici aziendali, e consente di indicare l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di AIS, selezionandola direttamente da un apposito elenco che riporta tutte le unità produttive del datore di lavoro interessato.
Il sistema consente anche di individuare i lavoratori beneficiari che sono in carico all’unità produttiva oggetto della domanda di AIS, selezionandoli direttamente nell’apposita sezione in cui appaiono i relativi codici fiscali prelevati dai flussi Uniemens.
Per le domande di AIS relative alle causali ordinarie è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda, attraverso la redazione di appositi campi che contengono informazioni maggiormente dettagliate per la predisposizione della stessa.
Rilascio della nuova funzionalità di creazione di Smart-Task all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”
INPS, Messaggio 29 settembre 2023, n. 3429
L’INPS – con Messaggio 29 settembre 2023, n. 3429- ha reso noto l’avvenuto rilascio della nuova funzionalità di creazione di Smart-Task all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”. La finalità è quella di perseguire l’automazione delle comunicazioni bidirezionali da parte dei datori di lavoro e degli intermediari abilitati, caratterizzate da un’elevata quantità di attività manuali e ripetitive.
La nuova funzione sarà disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale del Contribuente” nella sezione “Contatti”.
Il primo rilascio conterrà i seguenti servizi Smart-Task:
- richiesta di revoca di una delega da parte di un Intermediario o di Azienda;
- revoca di una delega da parte di un dipendente Aziendale;
- richiesta di variazione dei Contatti Intermediario;
- richiesta di variazione dei Contatti Dipendente aziendale delegato;
- eliminazione contatti inutilizzabili per la notifica delle Note di Rettifica.
INPS, PRESTAZIONI
I chiarimenti INPS per la gestione degli adempimenti inerenti all’incentivo Quota 103
INPS, Circolare 22 settembre 2023, n. 82
L’INPS – con Circolare del 22 settembre 2023, n. 82 – ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo, previsto dalla legge n. 197/2022, che prevede la possibilità, per i lavoratori che abbiano perfezionato i requisiti per il trattamento di pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103), di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Nel dettaglio, in considerazione del fatto che il beneficio poteva essere richiesto a partire dal 1° aprile 2023, i lavoratori che abbiano presentato la domanda di rinuncia entro il 31 luglio hanno facoltà di richiedere che tale rinuncia produca i suoi effetti a partire dalla prima decorrenza utile di Quota 103.
Qualora, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.
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INPS: le novità sul Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE
INPS, Messaggio 27 settembre 2023, n. 3378
L’INPS – con Messaggio del 27 settembre 2023, n. 3378 – ha fornito le prime indicazioni sulle modifiche introdotte al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 agosto 2023.
Tra le altre cose è stato precisato che tutti i datori di lavoro afferenti al Fondo SOLIMARE possono presentare dal 7 ottobre 2023 istanze di Assegno di integrazione salariale, in ordine alla causale “contratto di solidarietà”, nonché alle durate garantite dal Fondo stesso, con particolare riferimento alle durate della prestazione richiesta per causali straordinarie, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 22 settembre 2023.
SMART WORKING
In GU la proroga al 31/12 dello smart working per i lavoratori fragili dei settori pubblico e privato
D.L. 29 settembre 2023, n. 132
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228 è stato pubblicato il D.L. 29 settembre 2023, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”.
Tra gli aspetti più rilevanti, si segnalano:
- la proroga al 30 novembre 2023 entro il quale deve essere adottato il D.P.C.M. concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e le politiche sociali;
- l’autorizzazione della spesa di 55,6 milioni di euro per l’anno 2023 per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, a valere sulle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020 (PON Istruzione 2014-2020);
- la proroga al 31 dicembre 2023 del diritto allo smart working per i lavoratori super fragili dei settori pubblico e privato: pertanto, fino al 31 dicembre p.v., non occorre stipulare l’accordo individuale di smart working ed i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare ai lavoratori in condizioni di salute maggiormente fragili lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche adibendoli a mansioni diverse tra quelle della medesima categoria o area di inquadramento e senza alcuna modifica alla retribuzione spettante.
SOMMINISTRAZIONE
L’Interpello MLPS su somministrazione e diritti sindacali
Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 12 settembre 2023, n. 428
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello del 15 settembre 2023, n. 1, promosso da UGL Agricoltura – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati, relativamente al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione ed a quello dell’utilizzatore.
Come è noto, il rapporto di somministrazione coinvolge tre soggetti (agenzia di somministrazione, lavoratore somministrato ed impresa utilizzatrice), legati da due distinti rapporti contrattuali:
- il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore e il somministratore,
- il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato.
Datore di lavoro del lavoratore somministrato è, dunque, formalmente l’agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa – nel periodo della missione – viene svolta nell’interesse dell’utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.
Nell’interpello in commento, il MLPS ha precisato che, in relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati, trova applicazione innanzi tutto il CCNL dell’agenzia di somministrazione ma, al contempo, occorre consentire, al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.
APPROFONDIMENTI
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Lavoratori in cassa integrazione: la formazione finanziata da For.Te.
Con l’Avviso n. 2/23, il Fondo Fort.Te. ha approvato un bando per finanziare percorsi formativi rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale.
Le modalità di erogazione della formazione, ammissibili, sono:
- aula, sessioni di formazione in ambiente strutturato (interno o esterno all’impresa);
- action learning, sessioni di apprendimento programmate centrate sui processi di lavoro;
- FAD, attività di formazione a distanza on line (sincrona) o di formazione assistita (asincrona);
- training on the job;
- coaching, attività formative realizzate, con il supporto di un coach.
Non è ammessa la modalità training on the job per le azioni che coinvolgono lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale, qualora la sospensione riguardi la totalità dell’orario di lavoro.
La formazione erogata a distanza, in modalità sincrona o asincrona, deve essere supportata da un sistema informatico che effettui il tracciamento delle attività svolte, degli esiti delle verifiche e consenta la stampa dei relativi rapporti.
Il numero minimo dei partecipanti alla singola edizione di un modulo formativo, nel caso in cui sia stata prevista l’erogazione in forma “collettiva”, è di n. 4 partecipanti.
Ai fini della validità dell’intervento e, quindi, dell’ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno n. 3 partecipanti abbiano frequentato il 70% delle ore programmate.
In tutti i casi, si tratti di modalità individuale o collettiva, ai fini dell’ammissibilità dei relativi costi è necessario che il singolo partecipante abbia frequentato almeno il 70% delle ore programmate a livello di edizione del singolo modulo.
Vengono ammessi alla fase di valutazione/certificazione degli apprendimenti acquisiti, i soli partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore di formazione erogate.
Il Fondo For.Te. mette a disposizione direttamente in piattaforma di gestione per l’attestazione digitale delle competenze validate, lo strumento del “competence badge”, con tecnologie blockchain, rilasciato sia all’azienda che al lavoratore formato.
Le azioni formative ammesse a finanziamento devono essere finalizzate all’incremento delle competenze dei lavoratori delle aziende aderenti, con particolare riferimento a percorsi di upskilling e/o reskilling.
Ciascuna azienda può beneficiare di un solo finanziamento nell’ambito dell’avviso 02/23 del fondo For.Te.
Per partecipare all’Avviso 02/23 le aziende beneficiarie devono aver già aderito a For.Te. al momento della presentazione del piano.
L’Avviso 02/23 è rivolto ai lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell’impresa; finanzia altresì percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti, ex D.Lgs. n. 148/2015.
Possono presentare i piani le aziende aderenti, indipendentemente dal comparto di riferimento.
In particolare, possono presentare i piani formativi:
- datori di lavoro;
- consorzi di imprese;
- gruppi di imprese: la capogruppo per l’intero gruppo ovvero per una delle società costituenti il gruppo;
- ATI o ATS, da costituire al massimo tra n. 10 imprese/datori di lavoro.
Possono attuare i piani aziendali:
- strutture interne alle aziende, ove esistenti;
- soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel piano formativo presentato;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37;
- ATI/ATS, costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.
I progetti formativi dovranno prevedere, per ciascun lavoratore coinvolto, una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.
Ciascun piano formativo dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di ricevimento della notifica di finanziamento da parte di For.Te.
Ai fini della gestione e rendicontazione dei piani i presentatori devono far riferimento al Vademecum 2022 ed alle “Schede di dettaglio del Piano finanziario” pubblicati sul sito del Fondo:
- accompagnamento (azioni propedeutiche, misure trasversali): le attività propedeutiche possono prevedere esclusivamente la progettazione di massima ed esecutiva;
- attività formativa: costi relativi alle docenze, coordinamento, tutoraggio e relative spese di viaggio, di vitto e di alloggio; materiale didattico e di consumo; aule ed attrezzature didattiche, anche per la FaD; verifiche intermedie e finali; materiali, forniture e servizi direttamente connessi all’erogazione della formazione, rapportati alla quota di effettivo utilizzo nel piano;
- costi relativi ai partecipanti: i costi concorrono esclusivamente alla quota di contributo privato obbligatorio delle imprese al piano formativo, se dovuta, in base al regime di aiuti di Stato prescelto;
- spese generali di funzionamento e gestione: personale amministrativo e di segreteria, direttore del piano, attrezzature non didattiche, reti telematiche, spese di viaggio e di vitto del personale non docente, spese relative ad immobili per la gestione del piano e revisore contabile.
La modalità di presentazione dei piani è a sportello, a partire dal giorno 4 ottobre 2023, fino al 15 febbraio 2024.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Le nuove regole tecniche per l’accesso allo sportello informatico del Bando ISI 2022
L’INAIL – con news del 18 settembre 2023 – ha comunicato d’aver pubblicato nella pagina informativa dedicata il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico” nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento da tenere da parte dell’utente, con particolare riguardo alla fase di invio della domanda online.
Entro il 4 ottobre 2023 è, invece, prevista la pubblicazione della “Tabella temporale”.
Com’è noto, l’Avviso in oggetto ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
L’iniziativa è rivolta:
- a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento; in particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
- agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, nel modo seguente.
Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:
- Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (Asse di finanziamento 1.2);
- Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.
Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
- 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
- 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2).
Per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore ad € 1.000,00, né superiore ad € 60.000,00.
L’INAIL ha, inoltre, adeguato il sistema di profilazione per l’accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione.
I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione”, sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l’apposita modulistica.
L’intermediario può quindi assumere in delega l’impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.
INPS, PRESTAZIONI
INPS: le novità sull’incentivo al posticipo del pensionamento dei lavoratori
L’INPS – con Circolare del 22 settembre 2023, n. 82 – ha reso note le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di incentivo al posticipo del pensionamento dei lavoratori, ex art. 1, comma 286, legge n. 197/2022.
A mente della legge di Bilancio 2023, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.
L’incentivo in commento consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e l’importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione.
Tali somme sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
Sotto il profilo temporale, l’incentivo cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
- esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;
- al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
L’incentivo in specie, sostanziandosi nell’abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione, pertanto:
- non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
- non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro, in quanto opera esclusivamente sulla sola quota IVS a carico del lavoratore.
Sotto il profilo soggettivo, l’incentivo in commento è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, e trova applicazione sulla sola quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile, scelgano di posticipare il pensionamento e proseguire nello svolgimento dell’attività lavorativa dipendente.
Pertanto, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’incentivo in specie si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Inoltre, poiché l’incentivo in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Pertanto, la disciplina dell’incentivo non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativamente agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali: l’applicazione della misura agevolativa, dunque, non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell’incentivo relativo al posticipo del pensionamento esponendo la riduzione spettante come segue:
- nel caso in cui il lavoratore non benefici dell’esonero parziale dei contributi IVS disciplinato:
- nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il codice “L577”
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio;
- nel caso in cui il lavoratore benefici contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS:
- nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il nuovo codice causale “L578”.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, sono da utilizzare i seguenti Codici Recupero:
- 52: “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 in presenza di esoneri per articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e articolo 39 comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;
- 53: “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”.
I datori di lavoro agricoli devono esporre i nominativi dei lavoratori autorizzati per i quali spetta l’incentivo al posticipo del pensionamento valorizzando gli elementi:
- “Tipo Retribuzione”-“CodiceRetribuzione”: Y;
- “AgevolazioneAgr” – “CodAgio” con il codice “PP”.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Martedì 10/10/2023 | INPS lav.dom. | Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente | Datori di lavoro domestico | Inps via telematica – Tramite Contact Center – Bollettino Mav |
Martedì 10/10/2023 | Fondi | Fondo A. Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA – BNL |
Martedì 10/10/2023 | Fondi | Fondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello C/01 BNL |
Martedì 10/10/2023 | Fondi | Fondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA – BNL |
Lunedì 16/10/2023 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/10/2023 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/10/2023 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/10/2023 | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
Lunedì 16/10/2023 | INPS ex Enpals | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/10/2023 | IRPEF | Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/10/2023 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/10/2023 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Lunedì 16/10/2023 | INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazione | Modello F24/Accise |
Lunedì 16/10/2023 | CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
Venerdì 20/10/2023 | Fondi | Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende Piccola Media Industria | Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario |
Venerdì 20/10/2023 | Fondi | Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende industriali | Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo |
Venerdì 20/10/2023 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Mercoledì 25/10/2023 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Mercoledì 25/10/2023 | Mod.730 | Presentazione al CAF dipendenti o a professionista abilitato del modello 730 integrativo | Lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, pensionati che hanno presentato il modello 730/2023 al sostituto d’imposta, CSF o professionista abilitato | Presentazione |
Martedì 31/10/2023 | INPS ex Enpals | Denuncia contributiva mensile unificata (Uniemens) | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
Martedì 31/10/2023 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Martedì 31/10/2023 | INPS | Denuncia trimestrale lavoro agricolo | Aziende agricole | Modello DMAG-Unico telematica |
Martedì 31/10/2023 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Martedì 31/10/2023 | Mod.770 | Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770 2023 | Sostituto d’imposta | Trasmissione telematica |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 04/10/2023
Studio Mattonai