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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IN BREVE

IVA

Plafond IVA per gli esportatori abituali

Gli “esportatori abituali” sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2024 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2023).

Vedi l’Approfondimento

IVA

Fatturazione immediata e differita: le regole

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l’emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

La fattura immediata deve essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

L’effettuazione dell’operazione ai fini IVA, per le operazioni nazionali, corrisponde:

  • alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;
  • alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;
  • al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.

Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, le stesse possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione IVA del mese di luglio.

Per le operazioni triangolari “interne” (ossia quelle in cui il primo cedente A vende merci a B, primo cessionario, con trasporto diretto da A a C, terzo destinatario, cessionario di B) la fattura che il promotore della triangolazione (B) deve emettere al proprio cliente (C) può essere emessa e computata ai fini della liquidazione entro il mese successivo alla consegna o spedizione, effettuata dal primo cedente (A) al terzo destinatario (C).

IMPRESE

Entra in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le PMI

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 15-bis

È entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996, in applicazione del cosiddetto decreto “Anticipi” (D.L. 18 ottobre 2023, n. 145).

Le nuove disposizioni avranno validità per dodici mesi e confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small mid cap (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), l’ammissibilità degli enti del terzo settore e la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.

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SOCIETÀ

Eventi catastrofali: dal 2024 obbligo di assicurazione per tutte le imprese

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-111

La Manovra di bilancio per l’anno finanziario 2024 prevede che tutte le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. (quindi artigiani, commercianti, industrie, ecc., esclusi i professionisti), sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione attivo, voce BII numeri 1-2-3 (cioè terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (frane, terremoti, grandinate, alluvioni, inondazioni, esondazioni, ecc.).

L’inadempimento di tale obbligo pregiudica all’impresa l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

IMMOBILI

Tassazione delle plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito del superbonus

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 64-67

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 64-67) modifica il TUIR, negli artt. 67, comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza fiscalmente rilevante realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del superbonus.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110%, se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l’IRPEF o l’imposta sostitutiva del 26%. In particolare:

  • se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura;
  • se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la cessione.

IMPOSTE INDIRETTE

I nuovi coefficienti 2024 per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita

D.Dirett. 21 dicembre 2023

Il D.Dirett. 21 dicembre 2023, pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023, ha aggiornato i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2024. L’aggiornamento fa seguito alla modifica del saggio legale di interesse sceso dal 5% al 2,5% a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Viene quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro – D.P.R. n. 131/1986 – come da tabella riportata in allegato al Decreto del MEF.

Età del beneficiario (anni compiuti)Coefficiente
Da 0 a 2038
da 21 a 3036
da 31 a 40 34
da 41 a 4532
da 46 a 5030
da 51 a 5328
da 54 a 56 26
da 57 a 6024
da 61 a 6322
da 64 a 6620
da 67 a 6918
da 70 a 7216
da 73 a 7514
da 76 a 7812
da 79 a 8210
da 83 a 868
da 87 a 926
da 93 a 994

Esempio di calcolo del diritto di usufrutto

  • Valore di un immobile in piena proprietà: 300.000 euro (a)
  • Tasso di interesse legale (da 1.1.2024) 2,5% (b)
  • Età del beneficiario (anni compiuti) anni 71 – coefficiente da tabella sopra riportata = 16 (c )
  • Rendita annua (a) x (b) = 7.500 (d)
  • Valore dell’usufrutto: (d) x (c) = 120.000 (e)
  • Valore della nuda proprietà: (a) – (e) = 180.000

IRPEF

Nuova tassazione delle locazioni brevi

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 63

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 63) interviene sul regime di tassazione previsto per i contratti di locazione breve, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

In particolare:

  • incrementa dal 21% al 26% l’aliquota di imposta a “cedolare secca” applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta;
  • prevede che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione;
  • cambia le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

AGEVOLAZIONI

Sono terminate al 31 dicembre 2023 le agevolazioni agli under 36 per l’acquisto della “prima casa”

La legge di Bilancio 2024 non ha prorogato l’agevolazione per l’acquisto della prima casa prevista per i giovani under 36.

L’art. 64 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 aveva introdotto una importante agevolazione per i soggetti che:

  • non avevano ancora compiuto 36 anni d’età;
  • avevano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  • volevano acquistare la loro “prima casa” di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).

La norma si applicava sia agli atti traslativi dell’intera proprietà che agli atti costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione e prevedeva i seguenti benefici:

  • per le compravendite non soggette a IVA, l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • per gli acquisti soggetti a IVA, l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ed il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore.

Entrata in vigore il 26 maggio 2021, la disposizione ha avuto più proroghe, da ultimo con la legge di Bilancio 2023 che ha portato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2023.

La norma agevolativa si era dimostrata valida per permettere ai giovani di acquistare la prima casa di abitazione e se ne auspicava pertanto sia una riproposizione, se non un inserimento normativo in pianta stabile, che un allargamento in termini di ISEE (un aumento del limite di 40.000 euro ad almeno 60.000 euro e/o una modifica normativa per fare in modo che le nuove famiglie che si andavano a costituire non fossero penalizzate dalla situazione ISEE delle famiglie di origine).

Al contrario, la legge di Bilancio 2024 non ha riproposto tale agevolazione che pertanto, a partire dal 1° gennaio 2024 non potrà più essere utilizzata.

IMPRESE

La sostenibilità nelle piccole imprese: pubblicata la Guida IFAC

CNDCEC, Checklist di sostenibilità per le piccole imprese

In tutto il mondo la maggior parte delle imprese sono di medie o piccole dimensioni ma questo fenomeno è riscontrabile soprattutto nel tessuto imprenditoriale italiano. Le PMI italiane sono responsabili, da sole, del 41% dell’intero fatturato generato in Italia, del 33% dell’insieme degli occupati del settore privato e del 38% del valore aggiunto del Paese.

Vien da sé che in Italia le PMI generino un importante impatto ambientale e giochino un ruolo determinante in termini di occupazione e di integrazione con le comunità locali.

Oggi, il livello di attenzione nei confronti della sostenibilità e della sua rendicontazione e la rapidità dei progressi sono senza precedenti e gli stakeholder si aspettano che ogni organizzazione, a prescindere dalla dimensione, presti attenzioni ai predetti temi.

Anche per le PMI quindi, prestare attenzione al tema della sostenibilità è una scelta vincente perché permette di:

  • comprendere maggiormente rischi e opportunità, rimanendo al passo con i tempi;
  • migliorare strategia e gestione a lungo termine;
  • adeguarsi agli obblighi normativi di legge o imposti da stakeholder (catena del valore);
  • migliorare efficienza, performance, attirare nuovi clienti, attrare talenti, ottenere finanziamenti agevolati.

L’IFAC (International Federation of Accountants) ha pubblicato il documento Small Business Sustainability Checklist, tradotto poi in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Checklist di sostenibilità per le piccole imprese).

Il documento è una checklist progettata per essere adattata da ciascuna azienda alle proprie specifiche esigenze in base al settore di riferimento che elenca anche una serie di iniziative ed azioni da considerare in termini ESG (Environment, Social, Governance).

Questo documento rappresenta uno strumento di supporto nella identificazione delle aree, dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità, tema strategico di cui i commercialisti intendono essere protagonisti nei prossimi anni – ha commentato Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – La professione contabile può rappresentare un punto di riferimento per individuare standard e best practice rilevanti per le piccole imprese ai fini della creazione di valore per le comunità di riferimento nel breve, medio e lungo periodo. Ai commercialisti spetta anche il compito di indicare i vantaggi competitivi derivanti da un atteggiamento responsabile verso la società e l’ambiente”.

IVA

Chirurgia estetica esente da IVA ma solo se è documentato il fine terapeutico, con il consenso del paziente

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Marche, Sentenza 27 ottobre 2023, n. 889

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 889 del 27 ottobre 2023, ha richiamato un consolidato orientamento della Corte di cassazione, in base al quale “in tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, comma 1, n. 18, D.P.R. n. 633/1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi” (cfr. Cassazione, n. 27947/2021; n. 26906/2022).

Il medico contribuente, per assolvere l’onere della prova a suo carico, deve mettere a disposizione l’intero carteggio clinico riferibile alle prestazioni in questione o, comunque, un carteggio originale sufficiente a verificare le specifiche finalità terapeutiche sottostanti. Ove occorra, il medico, al momento del pagamento della prestazione, dovrà quindi richiedere al paziente un consenso all’utilizzo della documentazione medica ai fini fiscali; in mancanza di consenso dovrà provvedere alla fatturazione con IVA.

Secondo la Corte, il contribuente non può richiedere che il giudicante ottenga, mediante ordine di esibizione, la documentazione medica che egli non si è premurato di procurare, con il consenso dei pazienti, a tempo debito, poiché un ordine di esibizione si risolverebbe in una rilevante compromissione delle esigenze di riservatezza dei pazienti, a vantaggio di un interesse economico che il contribuente poteva tutelare, con il consenso dei pazienti, in modo autonomo.

Il tema è delicato e merita attenzione, anche in considerazione del successivo ed eventuale (facoltativo) recupero dell’IVA a titolo di rivalsa.

PREVIDENZA

Esonero contributivo parità di genere

INPS, Messaggio 21 dicembre 2023, n. 4614

L’art. 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere.

L’INPS, con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, ha indicato le modalità di richiesta dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno conseguito entro il 31 dicembre 2023 la certificazione della parità di genere.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2024. Ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

IMPRESE

Accesso al MEPA tramite SPID dal 1° gennaio 2024

Novità dal 2024 per il MEPA – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Consip ha comunicato che dal 1° gennaio 2024 per accedere al portale Acquisti in rete (il portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.) non si useranno più le abituali utenze e password, ma l’accesso avverrà solo tramite identità digitale.

Si potrà, quindi, accedere tramite:

– SPID di livello 2:

  • SPID persona fisica per uso professionale – Identità digitale ad uso professionale della persona fisica
  • SPID persona giuridica per uso professionale – Identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica
  • SPID persona fisica – Identità digitale della persona fisica

– Carta di Identità Elettronica (CIE) o eIDAS.

Per alcuni dei servizi potrebbe essere richiesto un livello di autenticazione corrispondente al Livello 3 di SPID, che garantisce una maggiore sicurezza nell’accesso e nella gestione dei dati.

APPROFONDIMDNTI

IVA

Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2024

Gli “esportatori abituali” sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2024 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2023).

Per le operazioni da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento, in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998).

Già dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n 633/1972.

Il fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuarne il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione accedendo al servizio on line dell’Agenzia delle Entrate https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”.

Si ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).

Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente all’effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza il consumo del plafond.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi, quindi, è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione o del pagamento.

Vi è un meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.

Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o in altre banche dati.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi, può quindi scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento e l’Agenzia trasmette allesportatore abituale una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.

Allo stesso modo, viene informato anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.

Nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale occorre indicare:

  • nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale;
  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/”;
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.

IMPRESE

Il Fondo di garanzia per le PMI 2024

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 15-bis

È entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996, in applicazione del cosiddetto decreto “Anticipi” (D.L. 18 ottobre 2023, n. 145).

Le nuove disposizioni avranno validità per dodici mesi e confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small mid cap (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), l’ammissibilità degli enti del terzo settore e la gratuità per le microimprese. Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.

Le percentuali di copertura sono ora:

  • 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore;
  • 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione);
  • 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione);
  • 50% per operazioni di capitale di rischio;
  • 40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative;
  • 30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità.

Il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti confidi “autorizzati”.

Per gli enti del terzo settore, introdotti per la prima volta tra i beneficiari del Fondo di garanzia delle norme emergenziali, l’importo ammissibile per ciascuna operazione è di 60 mila euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità), se iscritti al Registro nazionale del Terzo settore e al Repertorio economico amministrativo. Senza l’iscrizione al citato Repertorio, al pari di quanto previsto per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, questa tipologia di soggetti beneficiari è ammissibile solo utilizzando le risorse di una specifica sezione speciale di prossima istituzione.

Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme. Le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le small mid cap (1,25%).

Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Mercoledì 31 gennaio 2024Trasmissione spese al Sistema TSTermine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2023 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo.Professionisti/operatori sanitari.Telematica

Tratto da My Solution
Bientina lì, 19/01/2024
Studio Mattonai

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