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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le nuove misure formative utili alla certificazione della parità di genere

D.M. 18 gennaio 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2024, n. 55 è stato pubblicato il decreto MLPS 18 gennaio 2024, recante “Individuazione delle misure formative che consentono l’accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere», e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni”.

Le regioni programmano e finanziano, in favore delle imprese o dei loro lavoratori, le attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere.

Al fine di promuovere il coordinamento degli interventi sui propri territori ed evitare i rischi di dispersione o duplicazione dei finanziamenti, le regioni, nella programmazione ed erogazione delle attività formative, operano, in complementarità e addizionalità rispetto agli interventi posti in essere sia nell’ambito della programmazione regionale sia nell’ambito dell’intervento del PNRR.

Gli interventi devono concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025.

La mancata trasmissione della documentazione entro il 30 giugno 2024, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto.

La rendicontazione degli interventi deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

INAIL: al via le domande di finanziamento per la formazione e l’informazione per il reinserimento lavorativo 2023

INAIL, Comunicato 29 febbraio 2024

L’INAIL – con comunicato del 29 febbraio 2024 – ha reso noto che dalle ore 12:00 del 6 maggio 2024 alle ore 17:00 del 17 maggio 2024 è aperta la procedura informatica per l’inoltro delle domande di partecipazione online in riferimento all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento lavorativo – edizione 2023.

Le finalità dell’avviso sono quelle di finanziare progetti di formazione e di informazione finalizzati a diffondere:

  • tra i datori di lavoro, i lavoratori e i soggetti in cerca di nuova occupazione, una cultura condivisa circa le tutele che l’ordinamento prevede per garantire la parità dei diritti dei lavoratori con disabilità;
  • la conoscenza delle misure di sostegno garantite dall’Inail per la realizzazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo in favore delle persone con disabilità da lavoro.

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti di formazione e informazione sono pari a complessivi € 2.500.000,00 da gestire con procedura a sportello.

Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione e ammesse al finanziamento fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere superiore ad € 120.000,00.

IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate su redditi da lavoro dipendente e fringe benefit

Agenzia delle Entrate, Circolare 7 marzo 2024, n. 5/E; Risposta ad Interpello del 5 marzo 2024, n. 59

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 7 marzo 2024, n. 5/E – ha fornito le istruzioni operative in merito alle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge n. 213/2023 e dal D.L. n. 145/2023).

Con riferimento ai fringe benefit ed alle somme rimborsate o erogate dai datori di lavoro, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per il periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione dei fringe benefit è stato fissato:

  • ad € 1.000,00 per la generalità dei dipendenti
  • ad € 2.000,00 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

In entrambe le ipotesi, sono esenti, entro i suddetti limiti, anche i pagamenti e/o i rimborsi delle bollette di gas, corrente e acqua, nonché i pagamenti e/o rimborsi delle spese per l’affitto della prima casa ovvero gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

I lavoratori che ritengono di essere nelle condizioni per l’applicazione della soglia maggiorata, sono tenuti a produrre una dichiarazione al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Il superamento dei limiti di non imponibilità comporta l’assoggettamento a tassazione (ed a contribuzione) dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i

Vedi l’Approfondimento

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Sbloccate le risorse per la formazione professionale nel settore Autotrasporto merci conto terzi

D.M. 7 febbraio 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2024, n. 53 è stato pubblicato il decreto Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 febbraio 2024, recante “Disposizioni per l’erogazione delle risorse da destinare all’agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi”.

I soggetti destinatari delle attività di formazione professionale sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel CCNL Logistica, Trasporto e Spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività dall’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

  • € 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);
  • € 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità);
  • € 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);
  • € 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).

INPS, PRESTAZIONI

Le novità in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo

INPS, Circolare 13 marzo 2024, n. 46; Messaggio 11 marzo 2024, n. 1041 

L’INPS – con Circolare del 13 marzo 2024, n. 46 – – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 125, lett. a), b) n. 1, 2 e 3 e c), legge n. 213/2023 alle disposizioni in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo, ex art. 24, D.L. n. 201/2011.

A partire dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari ad € 534,41).

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VIGILANZA SUL LAVORO

Le novità in ambito lavoristico del nuovo decreto PNRR

D.L. 2 marzo 2024, n. 19; INL, Nota 13 marzo 2024 n. 521

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52 è stato pubblicato il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Di seguito alcune delle principali misure:

  • è previsto, per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in corso di validità, non superiore ad € 6.000) nel limite massimo di € 3.000 annui, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • è introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’INL, che costituisce un vero e proprio titolo abilitante. La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti che vengono a mano a mano decurtati in seguito all’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. I crediti possono essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Vedi l’Approfondimento

APPROFONDIMENTI

IMPOSIZIONE FISCALE

Detassazione premi di produttività: ulteriore intervento dell’AE

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 7 marzo 2024, n. 5/E – ha fornito le istruzioni operative in merito alle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge n. 213/2023 e dal D.L. n. 145/2023).

In merito al riscatto periodi non coperti da contribuzione, viene precisato che in via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 213/2023 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.

Previste, poi, specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.

In tal caso, i contributi versati per suo conto non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

Infine, in merito alla detassazione dei premi di risultato, l’art. 1, comma 18, legge n. 213/2023 ha disposto anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa, ex art. 1, comma 182, legge n. 208/2015.

Il riferimento è ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, con criteri definiti con decreto MLPS 25 marzo 2016, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

La novità consiste esclusivamente nel dimezzamento dell’aliquota sostitutiva, ferme restando tutte le altre condizioni:

  • l’imposta sostitutiva si applica fino al limite di € 3.000 lordi di premio in denaro erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali;
  • in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi di cui all’art. 5, decreto MLPS 25 marzo 2016, alla fine del periodo definito congruo dall’accordo collettivo, in riferimento ad almeno uno degli indicatori prescelti, nonché alle somme elargite sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;
  • i lavoratori aventi diritto sono coloro che possono vantare un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore ad € 80.000.

La tassazione sostitutiva, salvo rinuncia del lavoratore, spetta anche se nell’anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente e nelle ipotesi di superamento del limite di € 80.000 a causa del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati.

Sulla medesima tematica, si segnala un precedente chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 5 marzo 2024, n. 59 – ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’erogazione del premio di risultato non sia subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma sia ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, il premio di risultato può fruire del regime fiscale agevolato, a condizione che il valore del dato raggiunto risulti incrementale rispetto al valore registrato in riferimento all’anno precedente.

INPS, PRESTAZIONI

Le istruzioni dell’INPS sulle pensioni di vecchiaia e anticipata 2024

La legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) ha novellato alcune disposizioni in ambito pensionistico, segnatamente quelle introdotte dal D.L. n. 201/2011.

L’INPS – con Circolare n. 46/2024 – è intervenuta per illustrare le suddette modifiche in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo. 

Nel dettaglio, le novità introdotte:

  • Pensione di vecchiaia – dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7 del D.L. n. 201/2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari ad € 534,41). Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima della Gestione separata, nonché in regime di cumulo;
  • Pensione anticipata – dal 1° gennaio 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con 2 o più figli.

Nello specifico:

Importo sogliaValore
3 volte AS1.603,23 euro
2,8 volte AS1.496,35 euro
2,6 volte AS1.389,46 euro
  • Adeguamenti alla speranza di vita – dal 1° gennaio 2024, il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva, ex art. 24, comma 11, D.L. n. 201/2011, deve essere adeguato alla speranza di vita, ex art. 12, D.L. n. 78/2010;
  • Importo massimo – la legge di Bilancio 2024 prevede che la pensione anticipata viene riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (€ 2.993,05, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico;
  • Decorrenza della pensione – dal 1° gennaio 2024 il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata si consegue trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata, nonché in regime di cumulo. Infine, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, ex art. 24, comma 11, D.L. n. 201/2011, vigenti al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che entro la predetta data hanno maturato i prescritti requisiti, incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
  • Infine, l’INPS – con Messaggio dell’11 marzo 2024, n. 1041 – ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione anticipata ordinaria è stato implementato al fine di reingegnerizzare e semplificare la presentazione dell’istanza.
  • Le istanze in oggetto possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
  • direttamente dal sito internet www.inps.it, con le consuete modalità di accesso, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” – “Domanda di pensione” – in Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” – cliccare su “Accedi all’area tematica”. Dopo l’autenticazione, è necessario selezionare “Nuova prestazione pensionistica” – “Pensione anticipata”;
  • utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  • chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito, da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

VIGILANZA SUL LAVORO

Contrasto del lavoro irregolare: le novità del decreto PNRR

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52 è stato pubblicato il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Relativamente al rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato, si segnala l’introduzione delle seguenti misure:

  • Lista di conformità INL” – si tratta di un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica;
  • Verifica di congruità del costo della manodopera – viene introdotto nell’ambito degli appalti pubblici e privati un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore ad € 150.000), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore ad € 500.000), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva;
  • Compliance aziendale – al fine di incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell’azienda e di favorire nel contempo l’emersione del lavoro irregolare, è prevista la riduzione delle sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. “ravvedimento operoso” nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia eseguita spontaneamente da parte del datore di lavoro, prima della contestazione o della richiesta da parte dell’ente impositore.

Il provvedimento in specie prevede, inoltre, che al contempo, al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.

Viene, poi, estesa la responsabilità solidale del committente anche nel caso in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco privi dei requisiti previsti.

Infine, è prevista la ridefinizione degli illeciti penali:

  • esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di somministrazione: punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da € 600 ad € 3.000;
  • esercizio non autorizzato delle attività di ricerca del personale, selezione e supporto alla ricollocazione: punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda; senza scopo di lucro, la pena consiste nell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da € 300 ad € 1.500;
  • somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati: arresto fino a un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Nei casi di appalto o distacco privi dei requisiti l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Il D.L. n. 19/2024 introduce una nuova fattispecie sanzionatoria per i casi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive.

In particolare, viene aggiunta la lett. b-bis) all’art. 116, c. 8, che prevede il versamento della sanzione civile nella misura del 50%, a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.

Anche in questo caso è ammesso il pagamento in forma rateale con accesso alla riduzione della sanzione col versamento della prima rata e per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura ordinariamente applicabile per i casi, rispettivamente, di omissione o evasione.

Pertanto:

  • negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore ad € 150.000, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso (l’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC, anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti);
  • negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore ad € 500.000, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da € 1.000 ad € 5.000 a carico del committente.

All’accertamento della violazione, nonché, nel caso di appalti privati, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì 18/03/2024Certificazione UnicaTrasmissione telematica all’ Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica (modello ordinario) redditi lavoro dipendente, assimilati e redditi da lavoro autonomo per compensi corrisposti nell’ anno 2023Datori di lavoro sostituti d’impostaTrasmissione telematica tramite Entratel e Fisconline
Lunedì 18/03/2024Certificazione UnicaConsegna al percipiente della Certificazione Unica (sintetica) redditi lavoro dipendente e assimilati compensi corrisposti anno 2023Datori di lavoro sostituti d’impostaConsegna
Lunedì 18/03/2024INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Lunedì 18/03/2024INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Lunedì 18/03/2024INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Lunedì 18/03/2024INPSVersamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinatoAziende agricoleModello F 24 on line
Lunedì 18/03/2024INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line
Lunedì 18/03/2024INPS EX ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Lunedì 18/03/2024IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì 18/03/2024IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì 18/03/2024IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì 18/03/2024IRPEFOperazioni di conguaglio di fine anno: versamento delle ritenute alla fonte relative alle operazioni di conguaglio eseguite nel mese precedente su redditi corrisposti nell’anno precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì 18/03/2024INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazioneModello F24/Accise
Lunedì 18/03/2024CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Mercoledì
20/03/2024
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
25/03/2024
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Martedì
02/04/2024
INPS EX ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Martedì
02/04/2024
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Martedì
02/04/2024
INPSDichiarazione del dato occupazionale superamento limite dei 50 addetti (al 31/12/2023) ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS.AziendeINPS Mod. SC34_TFR Tesoreria -Trasmissione telematica
Martedì
02/04/2024
ENASARCO-FirrVersamento contributi al Fondo indennità risoluzione del rapporto di agenti e rappresentati per provvigioni anno precedenteDatori di lavoro preponenti nel rapporto di agenziaTramite Mav bancario o addebito con RID su c/c bancario
Martedì
02/04/2024
Lavori UsurantiComunicazione annuale dipendenti che hanno svolto lavori usuranti, lavoro notturno nell’anno precedente (2023)Datori di lavoro che svolgono lavori usurantiTrasmissione telematica mod. LAV-US
Martedì
02/04/2024
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution
Bientina lì, 18/03/2024
Studio Mattonai

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