fbpx

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI AI DIPENDENTI E CLIENTI

Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi ceduti gratuitamente ai dipendenti e ai clienti presenta diverse implicazioni sotto il profilo delle imposte dirette, IVA e IRAP. Ecco un riepilogo delle principali normative:

Omaggi ai dipendenti:
1. Deduzione dalle imposte dirette:
– Gli omaggi ai dipendenti sono totalmente deducibili dalla base imponibile delle imposte dirette, come previsto dall’articolo 95, comma 1, del TUIR, poiché considerati spese per prestazioni di lavoro.

2. IVA:
– Se gli omaggi appartengono all’attività propria dell’impresa (beni prodotti o commercializzati dall’impresa), l’IVA è detraibile. La cessione gratuita è soggetta ad imposta sulla base del prezzo di acquisto o di costo (a meno che non sia stata già detratta l’IVA sull’acquisto).
– Se gli omaggi non fanno parte dell’attività dell’impresa, l’IVA è indetraibile e la cessione è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.

3. IRAP:
-Gli acquisti per omaggi ai dipendenti sono considerati costi del personale e quindi indeducibili ai fini IRAP.

4. Pranzo o cena natalizia:
– Il pranzo o la cena di Natale con i dipendenti è trattata come una prestazione di servizi gratuita, che non rientra tra le spese di rappresentanza.
– La spesa è deducibile:
Nel limite del 75% del costo, in quanto relativa a vitto (articolo 109, comma 5, TUIR).
Nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (articolo 100, comma 1, TUIR).
-L’IVA risulta indetraibile.
-Per l’IRAP, il costo è indeducibile.

5. Franchigia sugli omaggi:
-Le erogazioni liberali in natura a favore dei dipendenti (se superiori alla franchigia) sono soggette a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
-La franchigia è stata innalzata a 1.000 euro per i dipendenti senza figli a carico, e 2.000 euro per quelli con figli a carico. Se il valore degli omaggi supera questa soglia, l’importo eccedente viene tassato come reddito.

Omaggi ai clienti:

1. Imprese:
– Gli omaggi ai clienti sono considerati spese di rappresentanza. Ai fini della deducibilità delle imposte sui redditi, valgono le regole dell’articolo 108, comma 2, TUIR:
-Se il valore unitario non supera i 50 euro (IVA indetraibile inclusa), la spesa è totalmente deducibile.
-Se il valore unitario è superiore ai 50 euro, la deducibilità avviene in base a percentuali legate ai ricavi della gestione caratteristica:
1,5% fino a 10 milioni di euro di ricavi (massimo 150.000 euro di spesa);
0,6% tra 10 e 50 milioni di euro di ricavi (massimo 390.000 euro di spesa);
0,4% per ricavi superiori ai 50 milioni di euro (massimo 390.000 euro + 0,4% dei ricavi eccedenti).
-La parte eccedente questi limiti è indeducibile.

2. Lavoratori autonomi:
-Per i lavoratori autonomi, l’articolo 54, comma 5, TUIR, consente la deducibilità degli omaggi come spese di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, indipendentemente dal valore unitario degli omaggi.

Conclusioni:
– Gli omaggi ai dipendenti e ai clienti sono trattati diversamente dal punto di vista fiscale.
– Per i dipendenti, la deduzione delle spese è generalmente totale, ma con limitazioni IVA e IRAP.
– Gli omaggi ai clienti sono più complessi, con limiti deducibili legati al valore e ai ricavi dell’impresa.
– Gli omaggi che superano una certa soglia possono essere tassati come reddito di lavoro dipendente per i dipendenti, mentre per i clienti l’imposta dipende dal valore e dalle percentuali deducibili.

Bientina lì, 27/11/2024
Studio Mattonai
Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.