FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ESCAVATORI CON PORTATA INFERIORE A 6000 KG
La formazione è obbligatoria per tutti gli escavatori idraulici, inclusi quelli con massa operativa inferiore a 6.000 kg (miniescavatori), secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025. Non si applicano più le esclusioni per le macchine più leggere previste dall’Accordo del 2012, rendendo la formazione un obbligo di legge per la tutela dei lavoratori e per evitare sanzioni. È necessario frequentare un corso teorico-pratico e superare le verifiche, e l’attestato ha una validità quinquennale, richiedendo un aggiornamento di 4 ore. Obbligo immediato: La nuova disposizione non prevede periodi transitori, quindi la formazione deve essere effettuata immediatamente. Si tratta di un Corso teorico-pratico: il percorso formativo include sia una parte teorica che una parte pratica.
Durata: 10 ore di cui 1 ora di modulo giuridico-normativo, 3 ore di modulo tecnico, 6 ore di modulo pratico).
CORSO PER DATORE DI LAVORO
È un percorso formativo che si propone l’obiettivo di far acquisire ai datori di lavoro la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo, sperando che il nuoco obbligo normativo possa trasformarsi in una opportunità, rendendo il datore di lavoro protagonista di una rinnovata
cultura della prevenzione aziendale. Ma come percepiscono i datori di lavoro, la formazione prevista dal Nuovo Accordo Stato Regioni?
Le risposte sono variegate:
- un adempimento burocratico privo di valore reale
- un peso per l’organizzazione
- un’attività utile ma non prioritaria rispetto ad altre esigenze aziendali
- un’opportunità per migliorare la consapevolezza sui rischi e sulle responsabilità
- uno strumento efficace per rafforzare competenze utili alla leadership
- un percorso di crescita personale e professionale ma quale risposte hanno prevalso? Purtroppo la maggior parte dei datori di lavoro, non hanno tempo, hanno altre priorità, non sono disponibili nei giorni e negli orari di altri partecipanti, delegano tutto ad altri, fanno fatica anche a partecipare alle riunioni annuali! Prevediamo l’aumento degli attestati falsi ma con tutta la documentazione prevista dal nuovo ASR!
Molti datori di lavoro non hanno ancora la cultura della sicurezza, quindi non potranno trasmetterla agli altri.
FORMAZIONE DATORI DI LAVORO – MODULO CANTIERI
Non si può aspettare l’anno prossimo, i datori di lavoro di imprese esecutrici, devono subito partecipare al corso per Datore di lavoro e al successivo modulo relativo ai rischi in cantiere.
L’obbligo formativo dell’art. 97 del D. lgs. 81/08 presenta infatti un carattere di immediata operatività, essendo finalizzato a garantire che i soggetti investiti delle funzioni di coordinamento e verifica delle condizioni di sicurezza nei cantieri, possiedano le competenze necessarie per l’espletamento di tali delicate funzioni. Infatti il datore di lavoro dell’impresa affidataria è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, configurandosi tale obbligo non come mera formalità burocratica ma come dovere sostanziale di controllo. Ovviamente il datore di lavoro, deve leggere PSC, POS e tutti i documenti di cantiere, non può delegare tutto ad una segretaria! I lavori devono essere eseguiti come sta scritto in tali piani. Il datore di lavoro di un’impresa affidataria o esecutrice non può esimersi dalle proprie responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, facendo affidamento sull’operato di altri soggetti parimenti obbligati.
PROSSIMI CORSI DI FORMAZIONE
Per i prossimi cosi di formazione in videoconferenza sincrona, ci sono delle novità importanti, che elenchiamo. – telecamera sempre accesa e microfono disponibile
- controllo presenza tramite confronto con carta di identità
- possibilità di partecipare ai corsi in modalità mista (presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning)
- per la videoconferenza sincrona non si potrà partecipare in gruppo con la stessa connessione, ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite PC o tablet ad uso esclusivo
- non sono ammessi smartphone
- nemmeno per l’e-learning è ammesso l’uso dello smartphone
- saranno previste verifiche dell’efficacia formativa a distanza dalla fine di ciascun corso (massimo 1 anno) per misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti (solo per i lavoratori)
- corsi scaduto da meno di 10 anni non prevedono la nuova partecipazione al corso per intero, è sufficiente partecipare ad un corso di aggiornamento.
Gli ultimi due punti sono validi per tutti i corsi di formazione in tema di sicurezza sul lavoro.
CORSI PER PREPOSTI IN GIORNI NON LAVORATIVI?
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 stabilisce con chiarezza che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori. Quindi i corsi di formazione fuori dall’orario di lavoro non possono essere svolti salvo specifici accordi sindacali o consenso documentato del lavoratore. I corsi di formazione possono essere fatti in orario straordinario (ore pagate)
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
Le scarpe antinfortunistiche devono proteggere che le indossa da urti, schiacciamento, oggetti che cadono o rotolano sui piedi, dal calpestamento di oggetti appuntiti o a spigolo vivo, dal calore o dal freddo e da sostanze calde, scivolamento, isolamento elettrico, sostanze chimiche, ecc. Come minimo tutte devono essere di categoria SB (controllare all’interno della linguetta), poi ci sono altre classi di protezione che vanno da S1 a S5. SB significa che è presente puntale con resistenza 200 joule (200 Kg che cadono da 1 metro). S1 sono impermeabili, S2 hanno lamina anti perforazione nella suola. Tutte devono avere zona tallone chiusa, proprietà antistatica, buona capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi; tutti i datori di lavoro devono scegliere le scarpe in base ai pericoli presenti, quindi eventualmente richiedere altri requisiti necessari al fornitore. Uno dei seguenti requisiti deve essere soddisfatto e contrassegnato sulla calzatura per lo scivolamento: SRA resistenza minima, SRB o SRC resistenza massima
INSULTO AL CAPO IN PRESENZA DI COLLEGHI, CONFERMATO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 21103 depositata il 24 luglio 2025, ha confermato il licenziamento per giusta causa di una dipendente di un ente, ritenendo legittima la scelta dell’ente di interrompere immediatamente il rapporto dopo che la lavoratrice aveva rivolto un epiteto volgare al proprio superiore, alla presenza di un’altra collega, rifiutando contestualmente di eseguire un ordine. L’episodio risale al novembre 2018. Alla dipendente era stato contestato di aver usato un termine ingiurioso nei confronti del dirigente, in un contesto di dissenso per una disposizione ricevuta. Pochi giorni dopo era arrivata la lettera di licenziamento per giusta causa. La lavoratrice aveva impugnato il provvedimento davanti al Tribunale di Catania, che nel 2020 le aveva dato ragione, giudicando sproporzionata la sanzione e disponendo la reintegra e il pagamento di dodici mensilità di indennità. Una decisione confermata anche in sede di opposizione.
La situazione è cambiata in appello. Nel 2023 la Corte d’Appello di Catania ha ribaltato completamente l’esito, riconoscendo che la condotta integrava sia l’ipotesi contrattuale di “litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro” sia quella di “grave insubordinazione” previste dal CCNL di settore. Per i giudici di secondo grado, l’episodio aveva carattere di “notevole gravità”, aggravato dal fatto che fosse avvenuto in presenza di terzi e accompagnato dal rifiuto di adempiere. È stato inoltre valorizzato un precedente disciplinare del 2016, considerato indice di una certa “inclinazione all’uso di toni offensivi”.
La donna ha proposto ricorso in Cassazione. La Cassazione ha rigettato tutti i motivi, spiegando che gran parte delle censure miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, i giudici hanno chiarito che:
- Anche un singolo episodio può costituire giusta causa se dotato di intrinseca gravità.
- La condotta accertata non era un semplice alterco, ma un atto di insubordinazione aggravato dall’offesa diretta al superiore, dal rifiuto di obbedire e dalla presenza di testimoni.
- La longevità del rapporto di lavoro e le condizioni personali non erano tali da giustificare o attenuare il comportamento.
- Pur non potendo la recidiva disciplinare fondarsi automaticamente su fatti remoti, il precedente del 2016 poteva essere considerato per valutare la personalità e l’attitudine alla prosecuzione del rapporto.
La sentenza ribadisce che l’uso di espressioni gravemente offensive verso un superiore, specialmente in contesti formali e davanti a colleghi, può costituire di per sé giusta causa di licenziamento, senza necessità di ulteriori episodi, poiché mina irrimediabilmente il rapporto fiduciario e l’assetto gerarchico dell’organizzazione.
MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE
Il datore di lavoro è obbligato a sottoporre attrezzature di lavoro ad idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, in base all’art. 71 commi 4 e 8 del D.lgs. 81/08. Alcuni impianti e alcune attrezzature sono sottoposti anche a verifiche a cura di enti abilitati e notificati al Ministero degli Interni (es. impianto di messa a terra, ascensori, apparecchi di sollevamento, con portata
superiore a 200 Kg, ecc.). Ma non tutte le attrezzature sono obbligate alla denuncia sul portale Civa sul sito Inail e alle verifiche periodiche. Vediamo quali sono le esclusioni: loader aeroportuali (o cargo loader), attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti, muletti, sistemi di movimentazione e sospensione di allestimento scenici, carrelli commissionatori, ponti di lavoro realizzati a tubi e piattaforme di carico (sviluppabili a colonna o a forbice).
DETTO E RIDETTO!
Prima di affidare un lavoro, un servizio o una somministrazione, occorre che il datore di lavoro proceda alla verifica dell’idoneità tecnico professionale. Va fatto davvero! L’idoneità tecnica si verifica valutando: la disponibilità di mezzi e attrezzature, la disponibilità di attrezzature antinfortunistiche, disponibilità di DPI, ecc. L’idoneità professionale si verifica valutando: iscrizioni CCIAA INAIL INPS, ecc., il numero dei lavoratori, la formazione e le visite mediche, referenze, ecc.
Le dichiarazioni e la documentazione relative all’idoneità vanno richieste al momento della richiesta di preventivo! Non quando devono iniziare i lavori.
Team Studio Protecno
Bientina lì, 06/10/2025
Studio Mattonai
