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TRATTAMENTO INTEGRATIVO 2026 – DISCIPLINA VIGENTE, MISURE SPECIALI 15% E DETASSAZIONI SU VOCI RETRIBUTIVE

Quadro sintetico delle misure

Per l’anno 2026, in busta paga possono operare le seguenti misure:

  • Trattamento integrativo ordinario fino a 1.200 euro annui, legato al reddito complessivo e alle detrazioni effettivamente spettanti.
  • Imposta sostitutiva del 5% su specifici incrementi retributivi da rinnovi CCNL relativi al triennio 2024–2026, entro i requisiti previsti.
  • Imposta sostitutiva del 15% su determinate maggiorazioni e indennità (notturno, festivo, turni, reperibilità) entro un limite di 1.500 euro annui e specifici limiti di reddito.

Premessa

Il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è disciplinato dall’art. 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito in L. 2 aprile 2020, n. 21.

La misura è strutturale e si coordina con:

  • l’art. 13 TUIR (detrazioni per lavoro dipendente);
  • la disciplina IRPEF vigente;
  • il sistema dei conguagli di fine anno o di cessazione.

Nel 2026 la disciplina ordinaria non subisce modifiche strutturali, ma il quadro fiscale presenta misure speciali e detassazioni che devono essere chiaramente distinte dal trattamento integrativo “ordinario”.

Trattamento Integrativo Ordinario (art. 1 D.L. 3/2020)

Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d’imposta annuale:

  1. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
  2. possiedono un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  3. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un’imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente);

spetta un trattamento integrativo mensile il cui valore massimo su base annua è pari ad euro 1.200,00 (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all’anno);

Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d’imposta annuale:

  1. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
  2. producono un reddito ricompresi tra € 15.000 e € 28.000 a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all’imposta lorda:
    • detrazioni per i carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
    • detrazioni per i redditi da lavoro (art. 13, comma 1, del TUIR);
    • detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del TUIR);
    • rate relative alla detrazione delle spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), sostenute fino al 31 dicembre 2021;
    • rate relative alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del TUIR) sostenute fino al 31 dicembre 2021;

nel caso in cui ricorrano le condizioni previste, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200,00 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l’imposta lorda.

Misura del beneficio e calcolo

Il trattamento integrativo spettante è pari a:

€ 1.200 su base annua

L’importo deve essere rapportato ai giorni di detrazione per lavoro dipendente spettanti nell’anno.

Formula di calcolo

L’importo mensile si determina secondo il seguente criterio:

€ 1.200 ÷ giorni di detrazione dell’anno x giorni di detrazione del mese

Esempi applicativi – anno 2026

  • Gennaio 2026 (31 giorni)
    1.200 ÷ 365 × 31 = € 101,92
  • Febbraio 2026 (28 giorni)
    1.200 ÷ 365 × 28 = € 92,05
ATTENZIONE Il calcolo deve essere effettuato sui giorni effettivamente utili ai fini delle detrazioni (art. 13 TUIR). In caso di assunzione o cessazione in corso di mese, l’importo va proporzionato ai soli giorni spettanti. La verifica definitiva resta subordinata al conguaglio di fine anno o di fine rapporto.  

Requisiti reddituali e comunicazioni del lavoratore

La spettanza è subordinata alla presenza di imposta lorda capiente rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente.

Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) riconosce la predetta integrazione in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso per redditi non superiori a 15.000 euro.

ATTENZIONE. Per redditi superiori a 15.000 euro ed entro i 28.000 euro – vista l’impossibilità per il datore di lavoro di conoscere l’effettiva spettanza del beneficio – questo sarà oggetto di recupero, in caso di spettanza, in sede di dichiarazione 730.

L’effettivo diritto all’integrazione nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di eventuali situazioni personali che esulano dal rapporto in essere con l’azienda.

Si tratta nello specifico di:

1.         presunzione di produrre, nel periodo d’imposta, un reddito complessivo superiore a 15.000 per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall’azienda (redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l’abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d’impresa, redditi diversi);

ATTENZIONE. la presenza di un reddito complessivo superiore a 15.000 euro fa venir meno il diritto all’integrazione e implica l’obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto.

2.         percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al rapporto in essere con l’azienda;

ATTENZIONE. in presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad un solo dei sostituti d’imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva.

3.         aver già beneficiato, nel corso dell’anno, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, dell’integrazione.

ATTENZIONE. in questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad un’integrazione di ammontare inferiore a quello determinato dall’azienda.

La comunicazione tempestiva delle situazioni sopra indicate consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell’azienda, possa essere riconosciuta un’integrazione che dovrà successivamente essere restituita in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO).

ATTENZIONE. si ricorda che la compilazione della comunicazione è facoltativa e in sua mancanza l’azienda provvederà a riconoscere l’integrazione laddove spettante in base alle informazioni in suo possesso.

Tabella di sintesi

Reddito complessivo annuoSpettanza
Fino a € 15.000Spetta integralmente (€ 1.200 annui)
€ 15.001 – € 28.000Spetta solo se la somma di specifiche detrazioni supera l’imposta lorda
Oltre € 28.000Non spettante

Nel secondo scaglione (15.001–28.000 euro) il beneficio spetta solo se:

le detrazioni per lavoro dipendente + carichi di famiglia + oneri detraibili ex art. 15 TUIR risultano maggiori all’imposta lorda.

In tal caso, il trattamento è riconosciuto per un importo pari alla differenza tra detrazioni e imposta lorda, entro il limite massimo di € 1.200.

Modalità di erogazione e conguaglio

Il trattamento integrativo:

  • è riconosciuto mensilmente in busta paga;
  • è evidenziato nel cedolino come voce autonoma;
  • è oggetto di conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto.

Il sostituto d’imposta opera sulla base del reddito presunto annuo. In sede di conguaglio si ricalcola il reddito complessivo effettivo, si verifica la capienza dell’imposta e si determina la differenza tra trattamento erogato e spettante.

Possibili esiti:

  1. Credito residuo → erogazione in sede di conguaglio.
  2. Erogazione eccedente → recupero in busta paga.

Il recupero può avvenire:

  • in unica soluzione, oppure
  • in rate fino a 8 mensilità se l’importo supera € 60.

Pluralità di sostituti d’imposta

In presenza di più rapporti (es. doppio lavoro dipendente, lavoro + NASpI, cessazione e nuova assunzione nello stesso anno), il rischio di indebita percezione del trattamento integrativo aumenta, poiché lo stesso può essere riconosciuto da più sostituti senza coordinamento tra i redditi.

Per questo è opportuno che il lavoratore:

  • segnali eventuali ulteriori redditi al datore di lavoro principale, oppure
  • richieda prudenzialmente che il trattamento integrativo sia riconosciuto solo in sede di conguaglio fiscale o Mod. 730.

La verifica del limite dei 28.000 euro riguarda il reddito complessivo, includendo eventuali altri redditi di lavoro dipendente, assimilati, fondiari, da locazione e altri redditi imponibili IRPEF non conosciuti dal datore di lavoro se non dichiarati dal lavoratore.

NOVITÀ 2026

Trattamenti Integrativi Speciali (Misure temporanee 2026)

I trattamenti integrativi speciali sono misure fiscali, di natura temporanea, introdotte dal legislatore per sostenere specifiche categorie di lavoratori o particolari componenti della retribuzione.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), come chiarito dalla circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate, ha introdotto un regime di tassazione agevolata su alcune componenti retributive dei lavoratori dipendenti del settore privato, mediante imposte sostitutive di IRPEF e addizionali, con aliquote differenziate.

Imposta sostitutiva del 5% su incrementi retributivi da rinnovi contrattuali

Per i lavoratori del settore privato con reddito non superiore a 33.000 euro nell’anno 2025, è prevista un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei CCNL relativi al triennio 2024-2026.

Ambito di applicazione:

  • aumenti corrisposti nel corso del 2026;
  • incrementi riferiti anche a periodi precedenti, limitatamente alle quote corrisposte nel 2026.

Rientrano nell’agevolazione:

  • incrementi retributivi da rinnovo contrattuale nazionale;
  • somme riferite a periodi di assenza retribuita (malattia, maternità/paternità, infortunio);
  • aumenti contrattuali che assorbono superminimi individuali.

L’imposta sostitutiva del 5% sostituisce l’IRPEF e le addizionali ordinariamente dovute su tali somme, che non concorrono al reddito complessivo.

Imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità

Per i lavoratori del settore privato con reddito non superiore a 40.000 euro, le maggiorazioni e indennità corrisposte nel 2026 per:

  • lavoro notturno;
  • lavoro festivo;
  • lavoro nei giorni di riposo settimanale;
  • lavoro su turni;

sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 15%, entro un limite massimo complessivo di 1.500 euro annui.

Sono incluse anche le indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi.

Non concorrono al raggiungimento del limite: premi di risultato e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.

In pratica, sulle somme agevolate viene applicata un’aliquota del 15% invece delle aliquote IRPEF ordinarie, determinando un aumento del netto corrispondente, entro il limite di 1.500 euro agevolabili nell’anno.

Modalità di applicazione delle imposte sostitutive

Le imposte sostitutive del 5% e del 15%:

  • sono applicate direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta;
  • vengono versate con appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate;
  • sono evidenziate separatamente in busta paga e nella Certificazione Unica.

Il lavoratore può optare per la tassazione ordinaria, mediante rinuncia espressa e scritta all’agevolazione.

In assenza di sostituto d’imposta, le agevolazioni possono essere fruite in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026.

Le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, non incidono sulla progressività dell’imposta e sono gestite in modo separato rispetto alle altre componenti retributive.

Pur non modificando la disciplina del trattamento integrativo ordinario ex D.L. 3/2020, tali misure possono incidere indirettamente sulla determinazione dell’imposta lorda e sui conguagli di fine anno.

Indicazioni operative per le aziende

Si raccomanda di:

  • informare compiutamente i dipendenti sulla differenza tra trattamento integrativo ordinario e misure speciali/agevolazioni;
  • acquisire, ove necessario, comunicazioni su eventuali redditi ulteriori;
  • prestare particolare attenzione ai casi di doppio rapporto o pluralità di sostituti d’imposta;
  • monitorare gli effetti delle detassazioni in sede di conguaglio di fine anno.

Il nostro Studio provvederà a:

  • gestire automaticamente il riconoscimento delle misure in payroll;
  • effettuare i controlli in sede di conguaglio;
  • curare la corretta esposizione in Certificazione Unica e Mod. 770;
  • effettuare, su richiesta, simulazioni preventive per singoli lavoratori.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per eventuali verifiche puntuali sui vostri dipendenti.

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